Court dismisses appeal against architect's claim, ruling procedural continuity survives client's bankruptcy liquidation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation overturned the Court of Appeal's decision, which had dismissed the architect's claim due to the client's bankruptcy liquidation. The architects argued that the client's voluntary liquidation voided the mandate, while the opposing party contended the process should be halted. The court ruled that the mandate's ultraactivity ensures the legal relationship remains intact despite the client's insolvency, allowing the claim to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 299 c.p.c.; Art. 1660 c.c.: The mandate for litigation remains valid and effective against the client's successors in bankruptcy, ensuring the legal relationship persists despite the client's insolvency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 23608-2017 proposto da: FONTANA LAURA e FONTANA GRAZIELLA , elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PINCIANA, 15, presso lo studio dell'avvocato FLAVIO IACOVONE, rappresentate e difes e dall'avvocato DOMENICO LOGOZZO; -ricorrenti - contro COOPERATIVA EDILIZIA FILIPPO ALBERGHINA SCARL IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona dei Commissari Liquidatori Avv. Pietro Mazzanti, Dott. Marco Egalini e Michele Cacciofera, elettivamente domiciliat a in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato SERGIO MIRRA, rappresentata e difes a dall'avvocato ANTONELLA COSENTINO;
Ric. 2017 n. 23608 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 588/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI; FATTI DI CAUSA 1. Con disciplinare datato 26.11.1998,la Società Cooperativa Edilizia a.r.l. “Filippo Alberghina” (d’ora innanzi la Scarl Alberghina) conferiva all’Ing. Vittorio Fontana l’incarico di procedere alla“Progettazione di un piano particolareggiato di un complesso edilizio sito a San Lazzaro di Savenacompreso tra le strade Caselle -Poggi e nuova strada di PR azzonamento 73 ex 12 bis come da esito di concertazione P.R.U.”.
L’incarico era esteso alla redazione di un progetto architettonico avente ad oggetto attività quali l’ esecuzione del progetto per la presentazione agli uffici comunali competenti e l’assistenza in fase istruttoria fino alla presentazione del P.R.U. Il compenso era stabilito in euro 56.810,26,oltre oneri di legge.
2. A seguito della consegna dell’elaborato e di altre attività asserite compiute, l’Ing. Fontana richiedeva il pagamento del compenso. Stante la mancata ottemperanza della Scarl Alberghina, lo stesso richiedeva ed otteneva dal Tribunale di Bologna decreto ingiuntivo n. 4935/2004per l’importo di euro 98.599,08.
3. Avverso tale decreto la committente propo neva opposizione: con sentenza n. 1278/09 il Tribunale bolognese revocava il decreto opposto e condannava la Scarl Alberghina al pagamento della somma di € 56.810,26 in favore dell’ingegnere Fontana. Ric. 2017 n. 23608 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -3- 5. La Scarl Alberghina proponeva appello avverso detta pronuncia, eccependo nel primo motivo come nelle more del giudizio di primo grado la Scarl Alberghina, in liquidazione volontaria, con decreto del M inistero dello S viluppo E conomico n. 1155 del 07/04/2008 , pubblicato sulla G.U. n. 1 23 del 27/05/2008, veniva sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Più precisamente, la Scarl Alberghina in bonis veniva sottoposta alla procedura concorsuale in seguito alla chiusura della discussione del giudizio di prime cure e prima della pubblicazione della relativa sentenza, avvenuta in data 5/03/2009. L’appellante chiedeva pertanto la declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità della domanda dell’Ing. Fontana,atteso che la notificazione della sentenza aveva avuto quale destinatario una parte che, in ragione della sua sottoposizione alla procedura di l iquidazion e coatta amministrativa, aveva perso la propria capacità processuale, posto che la sentenza andava notificata ai commissari liquidatori,unici soggetti legittimati a riceverla e non alla parte in bonispresso il procuratore costituito in primo grado.
6. Si costituiva in giudizio l’appellato Ing. Fontana, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Scarl Alberghina, attesa l'evidente tardività dello stesso:copia autentica della sentenza appellata era infatti stata notificatamediante servizio postale in data 01/10/2009, ai sensi del combinato disposto degli artt. 285 e 170, comma 1, c.p.c., con ricezione da parte del difensore domiciliatario della S carl Alberghina in data 03/10/2009, laddove l'appello promosso da quest’ultima è stato notificato il 03/11/2009.
7. Con sentenza n. 588/2017, la Corte d’Appello di Bologna, in accoglimento dell’appello, dichiarava improcedibile la Ric. 2017 n. 23608 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -4- domanda dell’ing. Vittorio Fontana nei confronti della Scarl Alberghina.
8. Avverso tale sentenza, Fontana Graziella e Fontana Laura, in qualità di eredi dell’ingegnere Vittorio Fontana, nel frattempo deceduto, propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi.
9. Resiste con controricorso la Scarl Alberghina, chechiede di dichiarare inammissibili e/o infondati i motivi e di rigettare il ricorso.
10. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglioai sensi degli artt. 345 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c.
11. In prossimità dell’udienza camerale, le ricorrenti hanno depositato memoria ex art.380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Il primo motivo è così rubricato: “Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso, insufficiente, esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. –Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 327, c.p.c.”. Le ricorrenti lamentano che la Corte territoriale, in maniera erronea, ha considera to tempestiv amente proposto l’appello della Società Cooperativa Edilizia Alberghina a.r.l.
La notifica della sentenza è stata ricevuta dalla Società Cooperativa Edilizia Alberghina a.r.l. in data 03.10.09 e l’atto d’appello è stato notificato in data 03.11.09, quindi 31 giorni dopo la notifica della sentenza. Pertanto, l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. 2. -Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., le ricorrenti denunciano la violazione e falsa Ric. 2017 n. 23608 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -5- applicazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c., e dell’art. 118, commi 1 e 2, disp. att., c.p.c., in relazione alla esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla decisione.
Le ricorrenti censuranola sentenza sotto il profilo del difetto di motivazione, sostenendo che la Corte di Appello di Bologna, sulla base della asserita proposizione nei termini del gravame da parte della curatela, fosse pervenuta all'erronea conclusione che la domanda proposta originariamente dall'ing. Fontana fosse divenutaimprocedibile a far tempo dalla data di apertura della procedura concorsuale. Le ragioni della proposizione dell’appello da parte della Società Cooperativa Edilizia a.r.l. risiederebbero unicamente nella circostanza di voler evitare il passaggio in giudicato della sentenza resa dal giudice di prime cure, posto che qualora non si voglia ammettere il credito al passivo se questo risulta da sentenza non passata in giudicato è necessaria l'impugnazione in forza dell'art. 96 comma 3 n. 3 L .
F ., che ha sostituito il previgente art.95, comma 3, estensibile anche alla liquidazione coatta amministrativa. 3. -Il primo motivo è fondato e merita accoglimento . Il giudice di seconde cure ha con evidenza male calcolato la decorrenza del termine di 30 gg. per la decorrenza del termine “breve” di impugnazioneex art. 325 c.p.c. L a sentenza è infatti errata là dove riconosce la proposizione nei termini del gravame: risultando notificatala sentenza di appello all’allora procuratore della Scarl Alberghina, Avv. Vittorio Cazzella, nel domicilio eletto, in data 3.10.2009 ed essendo l'appello promosso dalla Scarl Albertina notificato il 3.11.2009, l’impugnazione risulta notificata non al 30° ma al 31° giorno.
È appena il caso di precisare che il 2 novembre è giorno feriale, sicché lo stesso va conteggiato ai fini del calcolo del termine di cui sopra e che per Ric. 2017 n. 23608 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -6- il calendario dell’anno 2009 il giorno 2 novembre cadeva di lunedì. Priva di pregio è la tesi della controricorrente, già proposta e respinta dalla Corte territoriale, secondo cui la notificazione della sentenza al procuratore costituito della società cooperativa convenuta in primo grado risulterebbe affetta da nullità assoluta e pertanto incapace di fare decorrere il termine breve di impugnazione,in quanto eseguita a soggetto giuridico inidoneo ed incapace a ricevere il suddetto atto (per errore materiale, la riferibilità “all’appellato” di questa eccezione, che si legge a pag. 3 della sentenza impugnata , de ve intendersi ascritta all' appellante).
Ma parimenti destituita di fondamento è anche l’affermazione, sempre propria della controricorrente, secondo la quale l’appello sarebbe comunque stato ritualmente proposto nel termine lungo. In merito va rilevato che la Coop Alberghina è stata sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa ordinaria, non sorretta da alcuna specialità o deroga alla disciplina generale, come si evince dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1155 del 7.04.2008. La sottoposizione a liquidazione coatta amministrativanon determina l’interruzione del processo, ma la sola perdita della capacità processualedegli organi societari (Cass. n. 1010/2004), in ragione di quanto dettato dall’art. 200 L.F. (“Eff etti del provvedimento di liquidazione per l’impresa”), che, nell’elenco delle norme dettate in materia fallimentare, non richiama l’art. 43 c.p.c.
La decisione impugnata non ha tenuto in considerazione questa circostanza e neppure quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 15295/2014), le quali, con l’intento di porre fine alla “storia infinita”, dipanatasi attraverso un Ric. 2017 n. 23608 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -7- emblematico esempio di “pendolarismo giurisprudenziale", come si legge in motivazione, hanno affermato nuovi principi (che rendono superati i precedenti citati dalla controricorrente) in tema di ultrattività del mandato alla lite. Per l'ipotesi in cui uno dei casi previsti dall'art. 299 c.p.c. si sia verificato dopo la chiusura della discussione,come è avvenuto nel caso di specie, la notificazione si può fare anche a norma dell'art. 303 comma 2 c.p.c.
“a coloro ai quali spetta stare in giudizio”, chiarendo che attraverso l'inciso utilizzato nell'art.286 comma 1 c.p.c. “si può fare”vengono offerte alla parte totalmente o parzialmente vittoriosa due alternative, del tutto equipollenti tra loro , per la notificazione della sentenza al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione: indirizzarla alla parte defunt a o divenuta incapace rappresentata dal suo procuratore nel precedente grado del processo (come è avvenuto nel caso in esame) ovvero agli eredi della controparte defunta o al rappresentante legale della controparte divenuta incapace.
Nella specifica situazione quale quella di cui è causa, come si legge nella sentenza delle SS.UU., “il rapporto processuale, nel suo riferimento soggettivo resta immutato, quale era al momento della chiusura della discussione: continua ad essere parte, rappresentata dal suo procuratore, il soggetto defunto o divenuto incapace, come se fosse ancora in vita o capace, essendo la sua estinzione o la modifica del suo stato irrilevante nei confronti dell'altra parte”. Non può dirsi che il giudice a quonon fosse a conoscenza del mutamento giurisprudenziale segnato da questa decisione, posto che lo stesso ha riportato testualmente quanto affermato dall’arresto delle Sezioni Unite, ossia che “ l'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c.
… è disciplinata dalla regola dell'ultrattività nel mandato alla lite”,che stabilizza Ric. 2017 n. 23608 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -8- “la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione de rapporto a stesso a seguito della proposizione dell'impugnazione”, ma è giuntoa conclusioni erronee ritenendo che la questione rimane sse “ ampiamente superata dalla proposizione nei termini del gravame”. La sancita ultrattività del mandato (cfr. inoltre Cass. n. 26495/2014) rende irrilevante anche la conoscenza che dell'evento dell’assoggettamento a liquidazione coatta amministratival’altra parte possa avere avuto aliunde. 4.
– L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame del secondo, che va dunque dichiarato assorbito. 5.-La sentenza della Corte di Appello n. 588/2017 va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 terzo comma, seconda ipotesi, c.p.c.,perché il processo non poteva essere proseguito. 6.- In ragione dell’esito del ricorso, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore delle ricorrenti , sia per il secondo grado di giudizio, sia per il presente giudizio di legittimità, come in dispositivo. 7. – Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi del Decreto del Presidente dell a Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Ric. 2017 n. 23608 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -9- La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, exart. 382 terzo comma c.p.c. Pone in capo a parte controricorrente le spese del grado di appello, che liquida in Euro 4.000,00, oltre al rimborso delle sp