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Decreto — n. 2673/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal, declaring the civil proceedings extinguished under procedural code articles.

Numero d'incarto Decreto — n. 2673/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the civil proceedings extinguished following the withdrawal of the appeal by two of the three appellants. The court confirmed that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, allowing for a declaratory decree without a full hearing. Consequently, no further action was taken regarding litigation costs since the opposing party had not engaged in any defensive activity.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of appeal by one or more parties extinguishes the proceedings if the remaining parties do not oppose, resulting in the declaration of extinction without cost allocation.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure declaratory decree litigation costs partial withdrawal procedural termination rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Article 15 of Legislative Decree No. 40 of 2006
civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n.
art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
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Testo completo

corso proposto da: MANISCALCO FRANCO, MANISCALCO DOMENICO, rappresentati e difesi dall'avvocato IGNAZIO CUCCHIARA; - ricorrenti - Contro CICCARELLO GASPARE, MANISCALCO SALVATORE; - intimati — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.233/2018 pubblicata in data 2 febbraio 2018; Il Presidente titolare letta la rinuncia"al ricorso proposto da MANISCALCO FRANCO, MANISCALCO DOMENICO; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato svolto attività difensiva; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 14/2023 RG 24570-2018 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il