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Ordinanza — n. 2658/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court quashes appeal judgment for violating procedural rule on re-litigating first-instance exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2658/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Italy quashed the Court of Appeal's decision regarding a dispute over inheritance proceeds and a private agreement. The appellant argued the lower court violated procedural rules by relying on an exception regarding a private writing that had been rejected in the first instance but not re-litigated in the appeal. The Court held that the appellate judge erred by effectively re-litigating an issue the appellant had waived by failing to re-propose the specific exception in the second instance.

Regesto Legislator

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Art. 346 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: Exceptions not accepted in the first instance and not expressly re-proposed in the appeal are deemed waived, and the appellate court cannot base its decision on such a waived exception.

Parole chiave

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waiver of exceptions procedural waiver appellate review re-litigation of issues private agreement inheritance convenzione circa l'eredità non devoluta diritti degli eredi rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 346 c.p.c.
Così argomentando, la Corte di appello ha violato l’art. 346 c.p.c. nella parte in cui esso prevede che le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Art. 360 c.p.c.
- Con il primo mo tivo, ex art. 360, n.
Art. 2909 c.c.
Art. 343 c.p.c.
Art. 345 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
4 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per essersi il giudice di appello – nel rilevare il disconoscimen to della scrittura privata del 2009– pronunciato su un’eccezione non sollevata dalla parte.
Art. 214 c.p.c.
Art. 2719 c.c.
Art. 1362 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 183 c.p.c.
Art. 2722 c.c.
Art. 1417 c.c.
Art. 157 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12405/2018, proposto da : MARTUCCI ANTONIA, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Africa 40, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SORDINI, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO VITALE; -ricorrente - contro SPERANZA AURELIA, elettivamente domiciliatain Roma, Via Cicerone 49, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO TORTORA, che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonchécontro SPERANZA ANNA MARIA; -intimata - avverso la sentenza d ella CORTE DI APPELLO DI LECCE, Sezione distaccata di Taranto,n. 55/2018 , depositata i l 14/02/2018 . 2di 5 – RG 12405/2018 – S2 - CC 23/11/2022 ( n. 23) – Caponi est.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Nel 2011 Aurelia Speranzaconvenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto la madre Antonia Martucci e la sorella A nna Maria Speranza per: (a) sentire accertare che la somma di 400.000 e uro, ricavata dalla vendita nel 2009 di un immobile di proprietà c omune, era stata riscossa e trattenuta da Antonia Martucci; (b) per sentire condannare quest’ultima al pagamento di una somma pari a un terzo del ricavato della vendita, al netto de gli importi che Antonia Martucci avesse dimostrato di aver pagato per estinguere i debiti di Antonio Speranza, defunto padre dell’attrice e marito della convenuta.

A tal fine, l'attrice rilevò che con scrittura privata del 1/10/2008 tra le eredi del de cuius (Aurelia, Anna Maria Speranza e Antonia Martucci ) era stata concordata una b onaria ripartizione dell'asse ereditario, anche a mezzo della predetta (progettata) vendita , con i proventi della quale sarebbero state ripianate le passività dell'asse ereditario, dopo di che l’importo rimanente sarebbe stato ripartito in tre parti eguali. Nel costituirsi,Antonia Martucci contestò tale ricostruzione dei fatti . Eccepì infatti che con scrittura privata d el 20/05/2009 le tre eredi si erano date reciprocamente atto che : (a) con il ricavato della vendita erano stati soddisfatti tutti i debiti a loro conoscenza esistenti , tra i quali in particolare uno di 100.000 e uro per una vertenza con Salvatore Minardi; (b) che non avevanonull'altro da pretendere l’una dall’altrasulla base del ricavato dell a suddetta vendita.

La sentenza di primo grado accertò che : (a) la scrittura privata del 2009 «non supera» quella del 2008; (b) dell’intero ric avato della vendita, Antonia Martucci ha trattenuto la cifra 321.495,42 e uro , al 3di 5 – RG 12405/2018 – S2 - CC 23/11/2022 ( n. 23) – Caponi est. netto del saldo dei debiti del de cuius; (c) Aurelia Speranza non ha ricevuto alcunché della quota a lei spettante. Su questa base, il Tribunale di Taranto condannò la convenuta a pagare all’attrice 105.498,47 euro. Su appello di Antonia Martucci, la sentenza di secondo grado ha confermato la pronu ncia di primo grado nel dispositivo, ma in motivazione ha argomenta to sulla base del disconoscimento della scrittura privata del 2009 compiuto dall’attrice nel giudizio di primo grado.

Ricorre in cassazione Antonia Martucci con sei motivi, per un valore di 105.498,47 e uro . Resiste Aurelia Speranza con controricorso , illustrato da memoria. Rimane intimata Anna Maria Speranza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo mo tivo, ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 343, 345, co. 2, 346 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto : (a) disconosciuta la scrittura privata del 20/5/2009 e , pertanto , (b) v iolato il giudicato interno sull’impiego che della predetta scrittura aveva fatto il giudice di primo grado nel decidere la controversia.

Con il secondomotivo, ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per essersi il giudice di appello – nel rilevare il disconoscimen to della scrittura privata del 2009– pronunciato su un’eccezione non sollevata dalla parte. Con il terzo motivo, ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 214 c.p.c., 2719, 1362 c.c. per avere il giudice di appellori tenuto come disconosciuta la scrittura privata del 20/5/2009. Con il quarto motivo, ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 183 c.p.c., per avere il giudice di 4di 5 – RG 12405/2018 – S2 - CC 23/11/2022 ( n. 23) – Caponi est. appello omesso di porre a fondamento della decisio ne prove offerte dalle parti e fatti non specificamente contestati.

Con il quinto motivo, ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2722, 1417 c.c., 157 c.p.c., in relazione alla ritenuta mancata prova della simulazione del prezzo di vendita. Con il sesto motivo, ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 132 c.p.c., in relazione alla ritenuta mancata prova della corresponsione della somma di 100.000 euro a Salvatore Minardi. 2. – Il primo motivo è fondato n ei termini seguenti . Aurelia Speranza, attrice appellata, non ha ripropostoin appello l’eccezione di aver disconosciuto la scrittura privata del 2009, che il giudice di primo grado ha invece utilizzato nella propria pronuncia.

T uttavia il giudice d’appello ha rigettato il secondo e terzo motivo d’appello argomentando sulla base del predetto disc on oscimento, cioè accogliendoun’eccezione rigettata in primo grado, ma non riproposta in secondo grado eda intendersi pert anto rinunciata ai sensi dell’ art.346 c.p.c. Così argomentando, la Corte di appello ha violato l’art. 346 c.p.c. nella parte in cui esso prevede che le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. Entro questi limiti, il primo motivo è accolto. 3.

– Il c ollegio reputa che sussistano condizioni per pronunciare l’assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso. 4. - La sentenza impugnata è cassata con rinvio in relazione al motivo accolto, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

5di 5 – RG 12405/2018 – S2 - CC 23/11/2022 ( n. 23) – Caponi est. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nel senso di cui in motivazione (n. 2); dichiara assorbiti gli altri motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la li