Italian court dismisses appeal on costs allocation, ruling heirs lack standing to challenge lawyer fees paid to an antistatary defender.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court partially allowed the appeal by quashing the lower court's decision regarding the allocation of litigation costs. The appellants argued they lacked standing to challenge the costs because the money was paid to a lawyer declared antistatary, rather than directly to the opposing party. The court held that the appellate court erred by failing to substantively evaluate the appellants' financial position and procedural standing, instead merely noting the absence of a direct claim against them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: The court must substantively evaluate the procedural position of parties claiming costs, and heirs of an antistatary lawyer are not barred from challenging the allocation of fees paid to that lawyer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7760-2017 proposto da: CIUCI ANTONIO, CIUCI ANNA MARIA, CIUCI GIUSEPPINA, CIUCI RAFFAELE, CIUCI ORESTE, nella qualità di eredi di CIUCI ALBERTO, elettivamente domiciliati in Roma, via F.G. Galati n.100/C, presso lo studio dell'avv. Eugenio Colella che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrenti - contro VITALE CONCETTA, VITALE IOLANDA, VITALE ANTONIO, elettivamente domiciliati in Roma, via Alfredo Catalani 31, presso lo studio dell'avv. Maria Rita Pugliesi , rappresentati e difesi dall'avv.Filippo Pugliesi, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti e ricorrenti incidentali – Ric. 2017 n. 07760 sez.
S2 -ud. 24-06-2022 -2- e contro VITALE GIUSEPPINA VITALE ITALIA -intimate – nonché sul ricorso riunito proposto da: VITALE FILOMENA, quale erede di VITALE CARMELA, elettivamente domiciliata in Avellino, presso lo studio dell'avv. Elena Tordela che l a rappresenta e difende giusta procura a marginedel ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente incidentale - contro CUOMO GILDA, SALERNO MARIA, VITALE ANNA, DE ANGELIS DORA e DE ANGELIS FRANCESCO in qualità di eredi di SALERNO ALESSANDRINA; -intimati - avverso la sentenza n. 4580/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2022 dal Consigliere dr.PATRIZIA PAPA; udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale dr. ROSA MARIA DELL’ERBA; lette le memorie dei ricorrenti Ciuci Antonio, Ciuci Anna Maria, Ciuci Giuseppina, Ciuci Raffaele, Ciuci Oreste.
FATTI DI CAUSA 1. Per quel che ancora rileva in questo giudizio, deve premettersi che, con citazione del 21/2/95, Francesco Vitale e Iolanda Penna, dopo il rigetto di domanda cautelare di uguale contenuto, Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 -ud. 24-06-2022 -3- convennero in giudizio dinnanzi al Tribunale di Avellino Arturo Salerno, Anna Vitale, Franc o Vitale, Alberto Ciuci e Carmine Petraccaro esponendoche erano proprietari di un area di sedime nella via Tuoro di Montoro Superiore, come risultante dalla demolizione di un fabbricato, prospiciente su una corte, identificata in catasto con la particella 196del foglio 4, comune al fabbricato in via di ricostruzione dei convenuti e che questa corte fungeva da via di passaggio ma era stata in parte occupata dallanuova costruzione dei convenuti; chiesero perciò che fosse ripristinata la strada preesistente.
Carmine Petraccaro fu convenuto quale direttore dei lavori e progettista del fabbricato dei convenuti; Ciuci fu invece convenuto in quanto era intervenuto nel giudizio cautelare , quale proprietario di un immobile nel fabbricato di Salerno , sostenendo fossero stati i ricorrenti Vitale e Penna ad occupare il passaggio con la loro costruzione. Con citazione notificata il 6/4/95, Arturo Salerno quale condomino e amministratore del fabbricato sito in Montoro Superiore identificato in catasto con la particella 489 de l foglio 4, con accesso dalla corte suindicata , insieme alle altre condomine Gilda Cuomo e Anna Vitale, c onven ne in giudizio Iolanda Penna , i germani Francesco , Carmela, Giuseppina, Iolanda, Concetta, Italia e Antonio Vitale nonché Cuomo Gelsomina, per far accertare che costoro , ricostruendo il loro fabbricato posto a confine, avevano invaso la corte comune impedendo di terminare i lavori; chiedevano quindi di dichiarare l'illiceità della nuova fabbrica perché costruita nello spazio comune e in violazione delle distanze legali, con condanna dei convenuti alla rimozione e alla liberazione della corte suddettae alrisarcimento dei danni.
Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 -ud. 24-06-2022 -4- I convenuti spiegarono riconvenzionale lamentando l’invasione della corte e comunque chiamarono in manleva il direttore dei lavori Petraccaro. Alberto Ciuci si costituì nel primo giudizio e intervenne nel secondo, chiedendofosse accertato che la corte era stata invasa e fossero condannati Francesco Vitale e Iolanda Penna, da un lato e Arturo Salerno, Gilda Pomo e Anna Vitale dall'altro , ad arretrare i rispettivi fabbricati. I due giudizi, il primo iscritto al n. 831/95 ed il secondo al n. 1294/95, furono riuniti e di seguito interrotti per morte di Francesco Vitale prima e di Arturo Salerno poi.
Alberto Ciuci provvide alla riassunzione nei confronti di Iolanda Penna e degli eredi di Francesco Vitale e cioè la moglie Giuseppinae i figli Carmine , Antonio , Andrea , Maria , Ros etta e Gelsomina Vitale nonché nei confronti degli eredi di Arturo Salerno e cioè Francesco, Maria, Alessandra ed Elena S alerno. Gli eredi di Vitale Francesco non si costituirono; degli eredi di Arturo Salerno, si costitui ro no Alessandrina e Maria Salerno eredi testamentarie dell’immobile, mentre Elena e Francesca Salerno chiesero di essere estromess e perché non proprietarie del bene.
Espletata c.t.u., con sentenza n.1662/2008, il T ribunale di Avellino,riportando contumaci oltre agli eredi di Arturo Salerno, agli eredi di Francesco Vitale,Gelsomina Cuomo, Franco Vitale e Carmine Petraccaro, anche, dopo la riassunzione, Carmela, Giuseppina, Iolanda, Concetta, Italia e Antonio Vitale, dichiar ò l’estromissione dal giudizio di Francesca ed Elena Salerno per carenza di legittimazione passiva, l'improcedibilità del giudizio nei confronti di Iolanda Penna nonché degli eredi di Francesco Vitale perché Iolanda Penna non aveva ottemperato all'ordine giudiziale di chiamare in giudizio gli altri condomini litisconsorti Ric. 2017 n. 07760 sez.
S2 -ud. 24-06-2022 -5- necessari; evidenziò comunque che dal c . t . u . era stato escluso lo sconfinamento da parte diSalerno perché il fabbricato Salerno risultava addirittura arretrato rispetto alla sagoma iniziale; dichiarò cessata la materia del contendere tra Alberto Ciuci e Maria ed Alessandrina Salerno per intervenuta transazione; accolse la domanda di Maria edAlessandrina Salerno quali eredi di Arturo Salerno nonché di Gilda Cuomo, Anna Vitale e Alberto Ciuci e condannò Iolanda Penna, gli eredi di Francesco Vitale nonché Carmela, Giuseppina, Iolanda, Concetta, Italia e Antonio Vitale e Gelsomina Cuomo ad arretrare il fabbricato, ripristinando la corte; rigettò la domanda di Iolanda Penna e degli eredi di Francesco Vitale contro Carmine Petraccaro; rigettò la domanda riconvenzionale di Iolanda Penna e degli eredi di Francesco Vitale; compensò, infine, le spese di giudizio tra Alberto Ciuci e gli eredi di Arturo Salerno , Gilda Cuomo e Anna Vitale e dello stesso Ciuci con Francesco ed Elena Salerno; condannòIolanda Penna e glieredi di Francesco Vitale , Carmela, Giuseppina, Iolanda, Concetta, Italia e Antonio Vitale e Gelsomina Cuomo al pagamento delle spese di Alberto Ciuci con distrazione (liquidandole in E.6.600 oltre accessori) e, per la medesima somma, Maria e Alessandrina Salerno quali eredi di Arturo Salerno in favore di GildaCuomo e Anna Vitale.
Proposero appello Giuseppina, Iolanda, Concetta, Italia e Antonio Vitale lamentando l'omessa notifica del decreto di prosecuzione del giudizio, la mancata proposizione da parte di Ciuci di una domanda in loro danno, la mancanza di prova di diritti sulla corte, l’illegittimità della condanna all’arretramento; chiesero, pertanto,di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per essere intervenuta l’estinzione del giudizio in difetto di regolare riassunzione, nonché di dichiarare inammissibile ogni domanda di Arturo Salerno, Cuomo Gilda e Anna Vitale e di Ric. 2017 n. 07760 sez.
S2 -ud. 24-06-2022 -6- accertare che nessuna domanda era stata proposta da Alberto Ciuci in loro danno, riformando sul punto la sentenza, anche quanto alla condanna alle spese in favore degli eredi, condannando questi ultimi alla restituzione della somma nel frattempo corrisposta. Si costituì, per quel che qui rileva, Carmela Vitale, proponendo appello incidentale per ottenere la dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado per difetto di una rituale citazione nei suoi confronti. La Corte, rigettato l’appello incidentale di Carmela Vitale risultando copia di una notifica regolarmente perfezionatasi, in accoglimento del secondo motivo di appello, revocò soltanto la condanna alle spese pronunciata in danno degli appellanti e in favore di Alberto Ciuci, confermando invece la condanna pronunciata anche nei loro confronti all’arretramento del fabbricato; condannò quindi gli eredi Ciuci a rimborsare agli appellantila somma di E.7.000,00 , oltre interessi legali dal 22 gennaio 2009e le spese del giudizio di appello.
In particolare, la Corte d’appello giudicò fondato il secondo motivo di appello principale perché ritenne che Alberto Ciuci avesse ammesso negli atti di non aver proposto alcuna domanda nei confronti di Giuseppina, Iolanda, Concetta, Italia e Antonio Vitale. Rilevò pure, tuttavia, che il giudizio, utilmente riassunto , era proseguito anche nel contraddittorio degli appellanti Giuseppina, Iolanda, Concetta, Italia e Antonio Vitale che risultavano costituiti, anche dopo la riassunzione, con unico atto,insieme a Iolanda Penna, con l’avv. Pugliesi: esplicitamente ritenne che la costituzione degli appellanti in primo grado, dopo la riassunzione, risultasse inequivocabile da più indici di fatto non più esaminabili in questa sede.
Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 -ud. 24-06-2022 -7- Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso gli eredi Ciuci, sulla base di quattro motivi. Hanno resistito con controricorso Iolanda, Concetta e Antonio Vitale, proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato affidato a unico motivo. Giuseppina e Italia Vitale non ha nno svolto difese. Ha pure proposto ricorso, poi riunito, Filomena Vitale quale erede di Vitale Carmela, affidandolo a due motivi. Nessuno degli intimati ha presentato difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del suo ricorso, esaminato per primo comodità espositiva, Filomena Vitale, quale erede di Carmela Vitale, ha lamentato la violazione degli artt. 139, 149, 160 cod.proc.civ.e dell'art. 46 disp. att. cod.proc.civ. , in relazione all'art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ. , con riferimento alla nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado: la Corte territoriale non avrebbe rilevato che l’avviso di ricevimento risulta compilato con omissioni e correzioni del nome di chi ha provveduto a ritirare l’attoe la correzione sarebbe sì grossolana da non richiedere querela di falso.
Con il secondo motivo, la stessa ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 8 legge 20/11/1982 n. 890 e 162 e 291 cod.proc.civ., in relazione all'articolo 360 comma I n.3 cod.proc.civ., poiché dall'esame dell'avviso risulta che la sequenza degli adempimenti previsti dalla norma per la notifica non è stata rispettata e che la conseguente nullità non è stata sanata dal ritiro del plico presso l'ufficio postale, in quanto avvenuto ad opera del terzo estraneoCarmine Vitale, in assenza di sua delega. Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 -ud. 24-06-2022 -8- I due motivi –che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione –sono infondati nella parte in cui non sono inammissibili.
La Corte d’appello ha preso atto che dalla copia dell’avviso di ricevimento prodotto dagli appellati incidentali l’atto di citazione di Arturo Salerno e delle condomine Gilda Cuomo e Vitale Anna risulta regolarmente notificato in data 6/4/95 alla dante causa Carmela Vitale e che questa copia non è stata contestata quanto ad autenticità; in effetti, dalla cartolina di ricevimento (esaminabile da questa Corte nei limiti in cui è stato dedotto un error in procedendo) il piego raccomandato spedito in data 6/4/95 risulta ritirato in data 10/4/95.
La ricorrente Filomena Vitale, pur prospettando, in entrambi i motivi, una violazione o falsa applicazione di legge, non ha spiegato in realtà perché la Corte territoriale non avreb be correttamente applicato le norme sulla notifica, limitandosi a prospettare inammissibilmente in questa sede alcuni elementi di fatto che non sarebbero stati valutati dalla Corte. Il vizio di violazione di legge consiste, invero, nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, in correlazione alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di Cassazione dall'art. 65 ord. giud.; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è ipotesi differente cheimplica unavalutazione in merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, soltanto come vizio di motivazione; il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione della legge in ragione Ric. 2017 n. 07760 sez.
S2 -ud. 24-06-2022 -9- della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e, non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. Ciò posto in principio, da un canto, quanto all’ammissibilità dei motivi, deve rilevarsi che la ricorrente non ha specificato dove, come e quando avrebbe dedotto l'invalidità della notifica sotto i plurimi profili di fatto prospettati nel ricorso per cassazione, con ciò formulando un ricorso evidentemente privo di autosufficienza, che non consente a questa Corte di effettuare il suo controllo sul corretto svolgimento dell'iterprocessuale senza compiere generali verifiche degli atti (cfr.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019): sarebbe stato necessario, invece, allegare compiutamente quando gli elementi fattuali e le deduzioni giuridiche conseguenti siano entrati a far parte, nei gradi di merito, del thema decidendum, perché comunque i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che abbiano già formato oggetto del thema decidendum nel giudizio di merito, essendo consentito dedurre nuove tesi giuridiche e nuovi profili di difesa solo quando esse si fondino su elementi di fatto già dedotti dinanzi al giudice di merito e per i quali non sia perciò necessario procedere ad un nuovo accertamento (Sez. 1, Sentenza n. 5845 del 09/05/2000).
D’altro canto, quanto alla fondatezza delle censure , deve considerarsi che in ogni caso gli elementi di fatto prospettati come vizi – l’assenza di delega in chi ha firmato per il ritiro – seppure tempestivamente dedotti, avrebbero potuto essere considerati soltanto con la proposizione di querela di falso avverso l’avviso di ricevimento, atteso che l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 -ud. 24-06-2022 -10- di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982, fa fede fino a querela di falso essendo tale notificazione un'attività compiuta, in proprio o per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale in forza dell'art. 1 della citata legge n. 890 del 1982 è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria della cui esecuzione ha ricevuto l'incarico; ne consegue che l'avviso di ricevimento, a condizione che esso sia sottoscritto dall'agente postale, contiene, per le attività che risultano in esso compiute, una forza certificatoria sino a querela di falso (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22058 del 03/09/2019). 1.1.
Il ricorso di Filomena Vitale deve perciò essere respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in assenza di difesa degli intimati.
2. Con il primo motivo di ricorso, Ciuci Antonio, Ciuci Anna Maria, Ciuci Giuseppina, Ciuci Raffaele, Ciuci Oreste, nella qualità di eredi di Ciuci Alberto hanno lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 105 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ. e, in relazione al n. 5, come omesso esame della costituzione volontaria di Giuseppina, Iolanda, Concetta, Italia e Antonio Vitale e il passaggio in giudicato della statuizione sul punto. Con il secondo motivo, rubricatoidenticamente come violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 105 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ. e, in relazione al n. 5, come omesso esame della costituzione volontaria di Giuseppina, Iolanda, Concetta, Italia e Antonio Vitale e il passaggio in giudicato della statuizione sul punto, rilevando che la Corte non avrebbe considerato che gli appellanti Vitale si erano costituiti volontariamente con Iolanda Penna, sostenendone le difese e che Iolanda Penna e Francesco Vitale Ric. 2017 n. 07760 sez.
S2 -ud. 24-06-2022 -11- erano rimasti soccombenti nei confronti del loro dante causa, Ciuci Alberto. Con il terzo motivo, i ricorrenti Ciuci hanno dedottola violazione degli artt. 91 e 112 cod.proc.civ., 1292 e 1299 cod.civ. , in relazione all'art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ., per avere la Corte d'Appello condannato gli eredi di Ciuci Alberto a restituire la somma di Euro 7000,00, versata a titolo di spese di lite, a Vitale Antonio, Concetta, Giuseppina, Iolanda, Italia, senza considerare che la somma era stata pagata soltanto da Vitale Antonio e Vitale Concetta che avevano formulato la relativa domanda di restituzione e cheera stata pronunciata condanna in solido con gli eredi di Vitale Francesco.
Con il quarto motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma I n. 3 cod.proc.civ. per la condanna alle spese di appello in favore degli appellanti, invece soccombenti in merito e, in ogni caso, perché Vitale Giuseppina, Iolanda e Concetta (indicata per errore invece di Italia) non avevano diritto al rimborso. 2.1. Il secondo motivo, esaminato per primo per logica espositiva, è fondato in riferimento all’art.360 comma I n. 3 cod.proc.civ.. Invero, la Corte d’appello ha ritenuto fossero costituiti volontariamentein prosecuzione del giudizio, insieme a Iolanda Penna, gli appellanti Giuseppina, Iolanda, Concetta, Italia e Antonio Vitale per resistere alla domanda di sconfinamento sulla corte ed ha confermato la loro condanna all’arretramento del fabbricato in comune con Francesco Vitale e Iolanda Penna ; ciononostante,ha revocato la condanna alla spese pronunciata in loro danno in solido con Iolanda Penna e gli eredi di Francesco Vitale e in fav ore di Alberto Ciuci , motivando unicamente in Ric. 2017 n. 07760 sez.
S2 -ud. 24-06-2022 -12- riferimento alla mancata proposizione di una domanda da parte di quest’ultimonei loro confronti. In diritto, deve invero considerarsi che in ipotesi di riassunzione di un processo interrotto, i soggetti già costituiti nella fase precedente all'interruzione che, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino all'udienza a mezzo del loro procuratore o, come nella specie, depositino una nuova comparsa di costituzione, non possono essere considerati contumaci, perché la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa (Sez. 2, Sentenza n. 21480 del 2019).
A ciò deve ulteriormente aggiungersi che, per principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, se fa propria la posizione di uno dei contendenti e assume attiva posizione di contrasto verso l'altro, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull'interesse ad intervenire (Sez. 6 -3, Ordinanza n. 12025 del 16/05/2017). Stabilito, dunque, che gli appellanti Giuseppina, Iolanda, Concetta, Italia e Antonio Vitale avevano partecipato al processo di primo grado costituendosi prima con comparsa del 2/5/96 nel procedimento n.1294/95, sostenendo le ragioni di Iolanda Penna e Francesco Vitale, e, poi, dopo l’interruzione , costituendosi nuovamente con Iolanda Penna a mezzo di unico difensore, la Corte d’appello avrebbe dovuto, per escludere la loro condanna alle spese in favore di Alberto Ciuci, valutarne concretamente la posizione processuale e non limitarsi a prendere atto della mancata proposizione di una diretta domanda nei loro confronti, Ric. 2017 n. 07760 sez.
S2 -ud. 24-06-2022 -13- ancor più in considerazione della conferma della pronuncia di condanna all’arretramento del fabbricato di cui pure erano proprietari come ottenuta da Alberto Ciuci in primo grado. Dall’accoglimento del secondo motivo consegue l’assorbimento di ogni altra censura relativa allaregolamentazione delle spese tra le stesse partie ai conseguenti rapporti di dare/avere.
3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato Vitale Giuseppina, Iolanda, Concetta, Italia e Antonio hanno censurato l’impugnata sentenza per violazione dell’art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ. per errata individuazione del soggetto obbligato alla res tituzione dell’importo corrisposto a titolo di spese e competenze, atteso che al capo 9 della sentenza di primo grado la condanna alle spese in favore di Alberto Ciuci era stata pronunciata con attribuzione in favore del difensore avv. Eugenio Colella dichiaratosi antistatario e che era stato costui ad averle concretamente percepite; ne conseguirebbe l’inammissibilità del presente ricorso per «carenza di legittimazione» (così in controricorso) degli eredi Ciuci ad impugnare. Dall’accoglimento del secondo motivo e dalla cassazione della sentenza impugnata nei limiti suindicati deriva anche l’assorbimento di questo ricorso incidentale.
4. In relazione al motivo di ricorso principale accolto, la sentenza impugnata deve perciò essere cassata quanto alle statuizioni sub a) e b), con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione perché riesamini la regolamentazione delle spese tra i germani Giuseppina, Iolanda, Concetta, Italia e Antonio Vitale, appellanti avverso la sentenza n.1662/08 del Tribunaledi Avellino, e Alberto Ciuci dante causa degli attuali ricorrenti in relazione ai principi di diritto suesposti. Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 -ud. 24-06-2022 -14- La Corte d’appello definirà in conseguenza pure le spese del secondo grado tra gli eredi Ciuci e i germani Vitale e le spese di questo giudizio di legittimità.
5. Dal rigetto del ricorso di Filomena Vitale deriva l’obbligo per quest’ultima di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti motivi; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato di Giuseppina, Iolanda, Concetta, Italia e Antonio Vitale; rigetta il ricorso incidentale di Filomena Vitale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente Filomena Vitale, di un