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Ordinanza — n. 2532/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to subsequent transaction ending the subject matter of the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2532/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties had reached a transaction that extinguished the subject matter of the dispute. Although the lower court had awarded damages to the municipality for mismanagement of a former mine, the parties voluntarily settled the controversy before the appeal could be fully adjudicated. Consequently, the court ruled that the appeal lost its effect due to the cessation of the contested issue.

Regesto Legislator

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Art. 394 c.p.c.; Art. 395 c.p.c.: When a transaction intervenes and extinguishes the subject matter of the dispute, the appeal becomes inadmissible as the object of the litigation no longer exists.

Parole chiave

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cessation of subject matter subsequent transaction inadmissibility of appeal extinguishment of dispute voluntary settlement causa di carattere pecuniario contratto di compensazione risoluzione delle controversie

Disposizioni normative citate

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Art. 394 c.p.c.
Art. 395 c.p.c.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15755/2018 R.G. proposto da: COMUNE DI VECCHIANO , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENATO FUCINI 288, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO RENZI, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA ATHENA LORIZIO, CARMELO D'ANTONE; –ricorrente– contro ASBUC PER LE FRAZIONI DI VECCHIANO AVANE FILETTOLE E NORDICA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI 54, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CONTESTABILE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO MUSOTTO; –controricorrente/ric. incidentale– avverso la sentenza n. 5/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2022 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE GRASSO; Osserva Questa la vicenda che qui viene in rilievo. La Corte d’appello di Roma, accolto il reclamo avanzato dall’Amministrazione separata dei beni di uso civico per le frazioni di Vecchiano, Avane, Filettole e Nodica, avverso la sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, la Toscana e l’Umbria, in riforma della sentenza di primo grado, accertata la responsabilità extracontrattuale del comune di Vecchiano, limitatamente alla mala gestione della ex cava mineraria di San Frediano, per il periodo 1995/2005, condannò il predetto Comune al risarcimento del danno.

Avverso la sentenza d’appello ricorrevano il comune di Vecchiano. L’Amministrazione separata dei beni di uso civico per le frazioni di Vecchiano, Avane, Filettole e Nodica resisteva con controricorso. All’approssimarsi della trattazione della causa in adunanza con atto congiunto le parti dichiaravano essere venuta meno la materia del contendere per sopravvenuta transazione e chiedevano compensarsi le spese di causa. Visto quanto immediatamente sopra la materia del contendere risulta cessata, con conseguente cessazione d’efficacia della sentenza impugnata.Nulla sulle spese.

P.Q.M.

dichiara l’inammissibilità sopravvenuta de l ricorso per cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione.