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Sentenza — n. 2414/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses environmental appeal regarding wastewater plant violation limits and notification deadlines.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2414/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by Michele Campanale and Idro-Tigullio s.p.a. against a lower court ruling that upheld an administrative fine for environmental violations at a wastewater treatment plant in Moneglia. The appellants argued that the notification of the violation was untimely and that the technical report should have considered multiple emission parameters simultaneously. The court dismissed these claims, affirming that the technical body's assessment of concentration limits was sufficient and that violating any single parameter constitutes an offense.

Regesto Legislator

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Art. 135 d.lgs. 152/2006; Art. 14 l. 689/1981; Art. 101 d.lgs. 152/2006: Regional delegations of sanctioning power are valid; notification deadlines commence upon investigation completion; violation occurs if any single emission parameter exceeds limits.

Parole chiave

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environmental administrative sanctions wastewater treatment plant notification deadline validity emission limit compliance technical report assessment tasse di depurazione acque fanghi di depurazione lotta contro l'inquinamento

Disposizioni normative citate

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Art. 135 d.lgs. 152/2006
- Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 135 d.lgs.
Art. 14 l. 689/1981
5 c.p.c., si deduce violazione e/e falsa applicazione dell’art. 14 l. 689/1981, per avere la Corte di appello omesso di accertare la nullità dell'ordi- 3di 5 – RG 30673/2019 – S2 - PU 18/11/2022 ( n.
Art. 101 d.lgs. 152/2006
Ai fini del verificarsi della violazione dell'art. 101 d.lgs.
Art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.
- Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce violazione e/e falsa applicazione dell’art.
art. 135 d.lgs. 152/2006
- Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 135 d.lgs.
art. 101 d.lgs. 152/2006
Ai fini del verificarsi della violazione dell'art. 101 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3269/2020
Così, Cass. 3269/2020, p.
Cass. SU 6059/2015
4 s., che rinvia a Cass. SU 6059/2015, cui si dà seguito.
Cass. 8
Così, tra le altre, Cass. 8574/2014, cui si dà seguito nel caso de quo, con i corollari che:(a) la data del sopralluogo è irrilevante; (b) è con- divisibile l’avviso che le operazioni di accertamento siano terminate il 19/02/2010, data della relazione dell’agente di polizia amministrativa (cfr.
Cass. 9962/2020
Cfr., tra le altre, Cass. 9962/2020, 17725/2020, 1728/2020, 17731/2020, cui si dà seguito.
Cass. 17725/2020
Cass. 1728/2020
Cass. 17731/2020
Cass. 28108/2018
Cass. 17728/2020
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Testo completo

ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n.30673/2019 proposto da : CAMPANALE MICHELE, IDRO-TIGULLIO s.p.a., elettivamente domici- liati in Roma, Via Ugo Balzani 6, presso lo studio dell’avvocato ALES- SANDRA MICALI che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO MORINI; -ricorrenti - contro LA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA, domiciliatain Roma presso la cancelleria della CORTE DICASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati CARLO SCAGLIA, VALENTINA MANZONE; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI GENOVA n. 325/2019,depositata il 11/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2022 dal Consigliere REMO CAPONI. 2di 5 – RG 30673/2019 – S2 - PU 18/11/2022 ( n. 15) – Caponi est. Lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA La causa ha ad oggetto un’opposizione a ordinanza ingiunzione dell’allora Provincia(ora Città metropolitana) di Genova, per violazio- ne degli artt. 101, co. 1 e 133, co. 1 d.lgs. 152/2006 (testo unico del- le norme in materia ambientale), in relazione a un impianto di depu- razione di acque reflue o di scarico, sito a Moneglia loc.

Ciazze, nel primo e secondo semestre 2009. L’opposizione è rigettata in primo grado, con pronuncia conferma- ta in appello. Ricorrono in cassazione Michele Cam panale e Idro - Tigullio s . p . a . con quattro motivi. Resiste con controricorso la Città metropolitana di Genova. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 135 d.lgs. 152/2006 relativo alla competenza e giurisdizione sulle sanzioni amministrative in materia ambientale, per avere la Cor- te di appello qualificato come legittima la delega del potere sanziona- torio, da parte della Regione Liguria alla Provincia di Genova.

Il motivo non è fondato. Le Regioni possono delegare alle Province l'attività sanzionatoria. È irrilevante la comparazione tra i testi degli artt. 135 cit. e 56 d.igs. 152/1999. Così, Cass. 3269/2020, p. 4 s., che rinvia a Cass. SU 6059/2015, cui si dà seguito. In conclusione, il primo motivo è rigettato. 2. - Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce violazione e/e falsa applicazione dell’art. 14 l. 689/1981, per avere la Corte di appello omesso di accertare la nullità dell'ordi- 3di 5 – RG 30673/2019 – S2 - PU 18/11/2022 ( n. 15) – Caponi est. nanza ingiunzione conseguente alla tardività della notifica del verbale dicontestazione della violazione, avvenuta il 5/3/2010, dopo un mese dalla scadenza del termine (ex art. 14, co. 2 cit.) di novanta giorni dal sopralluogo, datato 4-5/11/2009.

Il motivo non è fondato. Il dies a quo del termine di notificazione della contestazione è dettato dalla conclusione degli accertamenti. La legittimità della durata di questi ultimi è da valutare caso per caso, sulla base della complessità delle indagini di volta in volta necessarie. Così, tra le altre, Cass. 8574/2014, cui si dà seguito nel caso de quo, con i corollari che:(a) la data del sopralluogo è irrilevante; (b) è con- divisibile l’avviso che le operazioni di accertamento siano terminate il 19/02/2010, data della relazione dell’agente di polizia amministrativa (cfr. sentenza, p. 8), cosicché la notificazione del verbale in data 5/3/2010è tempestiva.

In conclusione, il secondo motivo è rigettatok. 3. - Con il terzo motivo, ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione della tabella 2, allegato 5, parte III d.lgs. 152/2006, per avere la Corte di appello ritenuto che, al fine del rispetto dei limiti di emissione, debbano essere congiuntamente os- servati entrambi i limiti (di concentrazione e di percentuale di riduzio- ne) ed aver omesso pertanto di attribuire rilevanza, al fine di esclude- re la violazione, alle valutazioni dell'organo tecnico (Arpal), delegato allo svolgimento delle funzioni di controllo ambientale, che depongono nel senso del rispetto dei parametri nel caso di specie.

Il motivo è infondato. Le attestazioni dell’organo tecnico hanno ad oggetto la conformità del livello di emissione rispetto al solo limite di concentrazione, non anche alla percentuale di riduzione del carico in- quinante, i cui limiti devono essere parimenti rispettati ai sensi della normativa di cui il motivo afferma la violazione. In questo senso è la 4di 5 – RG 30673/2019 – S2 - PU 18/11/2022 ( n. 15) – Caponi est. giurisprudenza di questa Corte, la quale si è espressa in una serie di pronunce, specialmente recenti, in casi simili a quello di specie, coin- volgenti la Provincia/Città metropolitana di Genova e diverse società.

Cfr., tra le altre, Cass. 9962/2020, 17725/2020, 1728/2020, 17731/2020, cui si dà seguito. In conclusione, il terzo motivo è rigettato. 4. – Con il quarto motivo, ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione della tabella 2, allegato 5, parte III d.lgs. 152/2006, per avere la Corte di appello omesso di reputare ne- cessario, al fine del verificarsi dell'illecito amministrativo, che il cam- pione oggetto di analisi superi i limiti tabellari in ciascuno dei tre pa- rametri rilevanti (BOD, COD e SST). Il motivo è infondato.

Ai fini del verificarsi della violazione dell'art. 101 d.lgs. 152/2006, non è necessario il contestuale superamento di ognuno dei parametri dequibus, ma è sufficiente la non conformità di anche uno di essi, a prescindere dal rapporto tra il numero dei cam- pionamenti effettuati nell'anno solare e il numero dei campioni risul- tati non conformi. Cfr. Cass. n. 28108/2018, 17728/2020, tra le altre, cui si dà seguito. In conclusione, il quarto motivo è rigettato. 5. - L’infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso si fonda determi- na l’infondatezza di quest’ultimo nel suo complesso.

Pertanto il ricor- so è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presuppo- sti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 5di 5 – RG 30673/2019 – S2 - PU 18/11/2022 ( n. 15) – Caponi est.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorren- te, che liquida in complessivi 1.400,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, alle spese generali, pari al 15% suicompensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte ri- corrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,