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Ordinanza — n. 2312/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, ordering defendant to pay litigation costs under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2312/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. Although the lower court had ruled against the plaintiff regarding a cattle transport violation, the plaintiff voluntarily abandoned the proceedings before the final judgment. Consequently, the court ordered the defendant to bear the litigation costs pursuant to Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 392 cod. proc. civ.: When a party withdraws an appeal without the opposing party's consent, the judgment is extinguished and the withdrawing party is condemned to pay the litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of proceedings litigation costs allocation cassation procedure civil procedure code voluntary abandonment opposing party consent

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 cod. proc. civ.
Art. 392 cod. proc. civ.

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Testo completo

to da: LCB s.a.s. di Sperlecchi Maria Rosa C., con sede in Maleo, in persona del legale rappresentante sig.ra Maria Rosa Sperlecchi, rappresentat a e difes a per procura alle liti allegata al ricorso dall’Avvocato Luigi Croce, elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Codogno ( LO ), via F. Cavallotti n.

18. Ricorrente contro Agenzia di Tutela della Salute A.T.S.Val Padana , con sede in Mantova, in persona del direttore generale dott. Salvatore Mannino, rappresentata e difesa per procura alle liti i n calce al contro ricorso dagli Avvocati Fausta Faccioli e Sonia Allocca , elettivamente domiciliata preso lo studio di quest’ultimain Roma, viale Tiziano n. 108. Controricorrente avverso la sentenzan. 1672 /2017 della Corte di appello di Brescia , depositata il 4. 12. 2017; R.G. N. 17697/2018.Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Corrado Mistri, che ha chiesto che l’ estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26. 10. 2022 dal consigliere relatore Mario Bertuzzi. La Corte, letto il ricorso proposto da LCB s.a.s. di Sperlecchi Maria Rosa C. per la cassazione della sentenza n. 1672 del 4. 12. 2017 della Corte di appello di Brescia, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua opposizione alla ordinanza ingiunzione emessa dalla Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona per la violazione dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 151 del 2007, per avere effettuato un trasporto di n. 5 bovini di categoria vacca frisona di cui una non idonea al trasporto. letto il controricorso della Agenzia di Tutela della Salute Val Padana che, a seguito della delibera della Giunta regionale n. 4470 del 10. 12. 20015 , ha incorporato la ASL di Cremona; lette l e memori e depositat e dalle pareti in vista dell’adunanza in camera di consiglio del 22. 9. 2021; letta l’ordinanza interlocutoria di questa Corte del 19. 12. 2021, che ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza; rilevato che la società ricorrente con atto depositato in data 23. 9. 2022 e notificato lo stesso giorno alla controricorrente Agenzia di Tutela della Salute Val Padana, sottoscritto dal suo legale rappresentante e dal suo procuratore, ha dichiarato di rinunziare al ricorso; che, non risultando l’adesione alla rinuncia della controricorrente, deve darsi luogo alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio visto l’art.391 cod. proc. civ.

P. T. M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. R.G. N. 17697/2018.Condanna la società ricorrent e al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022. Il Presidente Pas