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Ordinanza — n. 2279/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses speed fine appeal but allows cassation due to missing tachometer calibration proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2279/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim regarding the prefecture's standing to challenge the lower court's decision but found the original judgment flawed. The court held that while the administration must prove periodic tachometer calibration, the lower tribunal erred by relying solely on the fine's verbal record without this certification. Consequently, the contested verdict was annulled and the case remanded for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 142, comma 9, Codice della Strada; Art. 23, Legge 689/1981: In administrative speed penalty cases, the authority must provide positive proof of periodic tachometer calibration, and verbal attestations of device functionality are inadmissible without such certification.

Parole chiave

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speed limit violation tachometer calibration administrative penalty burden of proof Cassazione Roma Code della Strada prefettura legittimazione grave eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

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Art. 142, comma 9, Codice della Strada
Art. 23, Legge 24 novembre 1981, n. 689
638373), va ribadito il principio secondo cui “ In tema di sanzioni amministrative, l'art. 23 della legge 24.11.1981, n.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
150 del 2011 ed omesso accertamento della carenza di legittimazione del Prefetto della Provincia di Cagliari a proporre impugnazione avverso la decisione di prime cure, in relazione all’art. 360, primo comma, nn.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14597 del 26/05/2021
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10463 del 03/06/2020
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 17574 del 18/06/2021
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32230-2019 proposto da: LICHERI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avv. ROSELLA OPPO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – PREFETTURA DI CAGLIARI -intimato - avverso la sentenza n. 602/2019 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 15/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ricorso al Giudice di Pace di Sanluri, Licheri Giovanni proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione al codice della strada elevato nei suoi confronti in data 29.4.2010 e la successiva ordinanza del Prefetto della Provincia di Cagliari del 17.5.2010, con i quali gli erano state applicate, rispettivamente, la sanzione principale di € 500 per la violazione dell’art. 142, comma 9, del codice della strada, e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di 10 mesi.

Con sentenza n. 254/2010, resa nella resistenza della Prefettura, il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, annullando i provvedimenti sanzionatori. Con la sentenza impugnata, n. 602/2019, il Tribunale di Cagliari accoglieva il gravame proposto dalla Prefettura avverso la decisione di primo grado, rigettando l’opposizione spiegata dal Licheri. Quest’ultimo propone ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a tre motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36 del D.

Lgs. n. 150 del 2011 ed omesso accertamento della carenza di legittimazione del Prefetto della Provincia di Cagliari a proporre impugnazione avverso la decisione di prime cure, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c. Ad avviso del ricorrente, poiché il giudizio era stato instaurato prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 150 del 2011, non poteva essere applicata la disciplina ivi prevista; di conseguenza, la legittimazione all’impugnazione competeva esclusivamente al Ministero dell’Interno, e non al Prefetto. La censura è infondata.

Fermo restando che la verifica della legittimazione della Prefettura non implica alcun accertamento di fatto ed è comunque rilevabile d’ufficio, onde essa può avere ingresso anche in sede di legittimità (cfr. Cass. Sez. U , Sentenza n. 2951 del 16/02/2016 , Rv. 638373), va ribadito il principio secondo cui “ In tema di sanzioni amministrative, l'art. 23 della legge 24.11.1981, n. 689 (nella specie, applicabile ratione temporis), identifica nell'autorità che ha emesso l'ordinanza, ancorché periferica, quale la prefettura, il soggetto cui è attribuita la legittimazione processuale a contraddire nel relativo giudizio di opposizione, rimanendo ferma tale legittimazione, in difetto di limitazioni risultanti dal dettato normativo, nel corso dell'intero processo, e dunque anche nel procedimento di cassazione” (Cass.

Sez. 2 , Sentenza n. 6788 del 02/04/2015, Rv.634765; negli stessi termini, cfr. anche Cass.Sez. 1 , Sentenza n. 5111 del 06/04/2001 , Rv. 545654). Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta laviolazione o falsa applicazione degli artt. 142 comma 6 e 200 del codice della strada, 345 e 383 del regolamento di esecuzione al codice della strada, 22 della Legge n. 689 del 1981 e dei decreti ministeriali n. 4199/97 e 6025/98, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto certificato il superamento della velocità massima consentita nel tratto di strada oggetto della rilevazione dell’infrazione, in assenza della prova della taratura periodica dell’apparato di rilevamento, dando rilievo soltanto alla mancata proposizione della querela di falso avverso l’attestazione, contenuta nel verbale impugnato, relativa al corretto funzionamento dell’apparato stesso.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta invece la violazione e falsa applicazione degli artt. 45, comma 6, e 142 del codice della strada, in relazione all’art. 360, primo comma, nn.3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale di Cagliari avrebbe deciso la fattispecie senza osservare i principi fissatidalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015. Le due censure, da trattare congiuntamente, sono fondate. Va data, sul punto,continuità al principio secondo cui “ In tema disanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggettosanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento” (Cass.

Sez. 2 , Ordinanza n. 14597 del 26/05/2021 , Rv. 661511; cfr. anche Cass. Sez. 2 , Sentenza n.10463 del 03/06/2020 , Rv. 657796 e Cass. Sez. 2 , Sentenza n.9645 del 11/05/2016 , Rv. 639922). Va, peraltro , ribadito che la mancata indicazione del certificato di regolare taratura dell’apparato nel verbale di contestazione dell’infrazione “… non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l'effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell'impianto, spostando sull'amministrazione l'onere di depositare la certificazione ditaratura” (Cass.

Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 17574 del 18/06/2021 , Rv. 661477). I l che, tuttavia, pone a carico della Pubblica Amministrazione l’onere di fornire la prova, nel corso del giudizio di merito, dell’avvenuta taratura periodica dell’apparecchiatura: cosa che, nelcaso di specie, non è avvenut a . Né può essere attribuita fede privilegiata alle attestazioni di regolare funzionamento contenute nel verbale, poiché non sono ammessi mezzi di attestazione o dimostrazione del corretto funzionamento diversi dal certificato di taratura periodica (cfr.

Cass. S ez. 2 , Sentenza n. 10463 del 03/06/2020 , Rv. 657796, cit.), ivi inclusi i sistemi di autodiagnosi (cfr. Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 14597del 26/05/2021, Rv. 661511, cit.). In definitiva, va rigettato il primo motivo, mentre vanno accolti il secondo ed il terzo motivo. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata al Tribunale di Cagliari, in differente composizione, anche per lespese del presente giudizio di legittimità . PQM la Corterigetta il primo motivo, accoglie il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa al Tribunale di Cagliari, in differente composizione, anche per le spese del presente giud