Italian Court dismisses appeal against environmental fine, upholding regional delegation of sanctioning power.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by a company and an individual against an administrative fine imposed on wastewater discharge. The plaintiffs argued that the regional delegation of sanctioning authority was invalid and that the technical assessment failed to consider multiple emission parameters. The court dismissed these claims, ruling that regions can delegate sanctioning powers and that violating any single emission limit constitutes an offense regardless of other parameters.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 135 d.lgs. 152/2006; Art. 101 d.lgs. 152/2006: Regional delegation of environmental sanctioning authority is valid, and violation of administrative limits occurs upon non-conformity of at least one parameter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n.30672/2019, proposto da : GNOCCHI GIOVANNI ALBERTO e MEDITERRANEA DE LLE ACQUE s.p.a., domiciliati in Roma , Via Ugo Balzani 6 , presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA MICALI, che li rappresenta e difende , uni- tamente all'avvocato ALESSANDRO MORINI; -ricorrenti - contro LA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA, domiciliata in Roma, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati VALENTINA MANZONE, CARLO SCAGLIA; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI GENOVA n. 298/2019,depositata il 14/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2022 dal consigliere REMO CAPONI. 2di 5 – RG 30672/2019 – S2 – PU 18/11/2022 (n. 14) – Caponi est. lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Giovanni Alberto Gnocchi e la società Mediterranea delle Acque s.p.a. proponevano opposizione ex art. 18 l. 689/1981 avverso un’ordinanza ingiunzione del 2015 , con la quale - richiamato un verbale di accertamento del superamento dei limiti tabellari ex allegato 5, parte III d. lgs 152/2006 nel lo scarico di acqu e reflue urbane dall'impianto di depurazione di Valpolcevera – la Provincia (ora:
Città metropolitana) di Genovaimponeva una sanzione ammini- strativa di 3.010,00 euro, per violazione degli artt. 101, co. 1 e 133, co.1 d.lgs. 152/2006 ( testo unico delle norme in materia ambienta- le). L’opposizione veniva rigettata in primo grado, con pronuncia con- fermata in appello. Ricorrono in cassazione Giovanni Alberto Gnocchi e Mediterranea delle acque s.p.a.con quattro motivi. Resiste con controricorso la Cit- tà metropolitana di Genova. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo , proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si dedu- ce violazione e falsa applicazione dell’art. 135 d.lgs. 152/2006 relati- vo alla competenza e giurisdizione sulle sanzioni amministrative in materia ambientale, per avere la Corte di appello qualificato come legittima la delega del potere sanzionatorio , da parte della R egione Liguria alla Provinciadi Genova.
Il motivo non è fondato. Le Regioni possono delegare alle Province l'attività sanzionatoria. È irrilevante la comparazione tra i testi degli 3di 5 – RG 30672/2019 – S2 – PU 18/11/2022 (n. 14) – Caponi est. artt. 135 cit. e 56 d.igs . 152/1999. C osì, Cass. 3269/2020 , p. 4 s., che rinviaa Cass. SU 6059/2015 , cui si dà seguito. In conclusione, il primo motivo è rigettato. 2.- Con il secondo motivo, ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.14 l. 689/1981, per avere la Corte di appello omesso di accertare la tardività della notificazione dell'ordinanza ingiunzione per inosservanza del termine ex art. 14 cit. 2.2.
–Il motivo non è fondato. Il dies a quo del termine di notifica- zione della contestazione è dettato dalla conc lusione degli accerta- menti. La legittimità della durata di questi ultimi è da valutare caso per caso, sulla base della complessità delle indagini di volta in volta necessarie. Così, tra le altre, Cass. 8574/2014, cui si dà seguito. 2.3. –In conclusione, il secondo motivo è rigettato 3. - Con il terzo mot ivo, ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione della tabella 2, allegato 5, parte III d.lgs. 152/2006, per avere la Corte di appello ritenuto che, al fine del rispetto dei limiti di emissione, debbano essere congiuntamente osservati entrambi i limiti (di concentrazione e di percentuale di riduzione) ed aver omesso pertanto di attribuire rilevanza, al fine di escludere la violazione, alle valutazioni dell'organo tecnico (Arpal), delegato allo svolgimento delle funzioni di controllo ambientale, che depongono nel senso del rispetto dei parametri nel caso di specie.
Il motivo è infondato. Le attestazioni dell’organo tecnico hanno ad oggetto la conformità del livello di emissione rispetto al solo limite di concentrazione, non anche alla percentuale di riduzione del carico in- quinante, i cui limiti devono essere parimenti rispettati ai sensi della normativa di cui il motivo afferma la violazione. In questo senso è la giurisprudenza di questa Corte, la quale si è espressa in una serie di pronunce, specialmente recenti, in casi simili a quello di specie, coin- 4di 5 – RG 30672/2019 – S2 – PU 18/11/2022 (n. 14) – Caponi est. volgenti la Provincia/Città metropolitana di Genova e diverse società.
Cfr., tra le altre, Cass. 9962/2020, 17725/2020, 1728/2020, 17731/2020, cui si dà seguito. In conclusione,il terzo motivo è rigettato. 4. - Con il quarto motivo, ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione della tabella 2, allegato 5, parte III d.lgs. 152/2006, per avere la Corte di appelloomesso di reputare ne- cessario, al fine del verificarsi dell'illecito amministrativo , che il campione oggetto di analisi sup eri i limiti tabellari in ciascuno dei tre parametri rilevanti(BOD, COD e SST). Il motivo è infondato.
Ai fini del verificarsi della violazione dell'art. 101 d.lgs. 152/2006, non è necessario il contestuale superamento di ognuno dei parametride quibus, ma è sufficiente la non conformità di anche uno di essi, a prescindere dal rapporto tra il numero dei cam- pionamenti effettuati nell'anno solare e il numero dei campioni risul- tati non conformi. Cfr. Cass. n. 28108/2018, 17728/2020, tra le altre, cui si dà seguito. In conclusione, il quartomotivo è rigettato. 5. -L’infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso si fonda determi- na l’infondatezza di quest’ultimo nel suo complesso.
Pertanto il ricor- so èrigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presuppo- sti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
5di 5 – RG 30672/2019 – S2 – PU 18/11/2022 (n. 14) – Caponi est. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorren- te, che liquida in complessivi 1.400,00 e uro, oltre a 200,00 e uro per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte ri- corrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma,