Cassation appeal dismissed due to loss of interest after parties settled the disputed property dispute via new contract.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying dispute was resolved by a subsequent property transfer agreement. The Trevisan brothers sought to annul a sale of state-owned land, arguing they lacked legal standing under specific acquisition laws, while the original buyers claimed legitimacy based on inheritance. The court found that the parties' later contract effectively extinguished the controversy, leaving no legal interest to pursue the cassation remedy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02: A cassation appeal is inadmissible if the subject matter of the dispute has ceased to exist due to a subsequent settlement or transfer of the contested property.
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15037/2018 R.G. proposto da: TREVISAN FABIO, TREVISAN ROBERTINO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELL'OROLOGIO , N . 7, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MARCONE (MRCNCL59P21H501M) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIER VETTOR GRIMANI (GRMPVT48H16L736I); -ricorrenti - contro TREVISAN MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO, N. 61, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO GENTILE (GNTVNT54D19L331N) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO FERIALDI (FRLFNC71B10Z110E);
Ric. 2018n. 15037sez. S2 - ud. 07 / 12 /2022 -controricorrente - nonché contro VALLERI ANNA, AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE GENERALE E FILIALE DI VENEZIA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE -intimati - avverso la sentenza n. 2588/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA depositata il 13/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Fabio e Robertino Trevisan agivano in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di nullità dell’atto di compravendita immobiliare stipulato il 23 luglio 2004 tra l’Agenzia del Demanioe Mauro Trevisan ed Anna Valeri.
Gli attori assumevano di aver acquistato in forza della legge n. 652 del 1986 dall’ Agenzia del Demanio il compendio immobiliare sito nel Comune di Cavallino Treporti costituito dai mappali nn. 52, 55, 723, 725 726 rogito notaio Sandi del 14 ottobre 2003. Successivamente i medesimi attori in data 7 luglio 2004 avevano acquistato dall’Agenzia del Demanio un altro compendio immobiliare censito al Comune di Venezia, sezione Burano, foglio 59, mappale 1176, 1177 e 1179 in forza dell’articolo 5bis della l. n. 212 del 2003. Gli attori deducevano, inoltre , che l’ Agenzia del Demanio in data 23 luglio 2004 aveva ceduto il medesimo mappale 1176 ai convenuti Mauro Trevisan e Anna Valeri.
Il predetto atto era stato trascritto prima rispetto a quello stipulato dagli attori,tuttavia, gli acquirenti convenuti non avevano i requisiti di cui alla legge n. Ric. 2018n. 15037sez. S2 - ud. 07 / 12 /2022 212 del 2003 per acquistare, sicché chiedeva no l’accertamento della validità dell’atto di compravendita stipulato dagli attori e la declaratoria di nullità di quello stipulato ai convenuti.
2. Resisteva in giudizio l’Agenzia del Demanio.
3. Mauro Trevisan e Anna Valeri si costitui vano e proponevano domanda riconvenzionaledi declaratoria della nullità del contratto di compravendita stipulato il 7 luglio 2004 dagli attori.
4. Il Tribunale di Venezia rigettava la domanda principale e accoglieva quella riconvenzionale. Gli attori,infatti, come risulta to dallaCTU, non erano in possesso di alcuno dei requisiti ex articolo 5 bis della l. n. 212 del 2003. L’acquisto dei convenuti , invece , poteva considerarsi legittimo ex l. n. 652 del 1986 in quanti gli stessi erano eredi di Fabio Trevisan dal 1975 socio assegnatario dei terreni comprendenti anche le particelle in contestazione.
5. Fabio eRobertino Trevisan proponevano appello avverso la suddetta decisione.
6. La Corte d’Appellodi Venezia rigettava il gravame.
7. Fabio Trevisan e Robertino Trevisan hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.
8. Mauro Trevisan e Anna Valeri hanno resistito con controricorso.
9. I difensori di parte ricorrente, c on memoria depositata i n prossimità dell’udienza, hannorappresentato che con contratto di compravendita notaio Alberto Gasparotti rep. 36079, racc. 20528 del 20.10.2022 Fabio e Robertino Trevisan hanno acquistato da Mauro Trevisan ed Anna Valleri il compendio immobiliare oggetto Ric. 2018n. 15037sez. S2 - ud. 07 / 12 /2022 del contratto di acquisto ex lege 652/86 originariamente impugnato. I medesimi difensori hanno dichiara to altresì che l’intervenuta cessione tra le parti del bene oggetto del presente giudizio ha fatto cessare la materia del contendere e che le parti hanno espressamente pattuito al punto 4 del contratto di compravendita la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
9. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese del presente giudizio.
10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^