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Ordinanza — n. 2262/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal against judge recusal rejection dismissed as non-final and constitutionally inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2262/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Stefano Verdesi's extraordinary appeal inadmissible regarding the rejection of his judge recusal request. Although the appellant argued the order was non-appealable under Article 53, the Court held that such orders lack finality and can be challenged later via nullity claims if the judge's impartiality is compromised. Furthermore, the Court confirmed that the constitutional question raised had already been definitively rejected by prior Supreme Court rulings balancing judicial impartiality with procedural speed.

Regesto Legislator

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Art. 53 comma II c.p.c.; Art. 111 Cost.: The rejection of a judge recusal request is not appealable via extraordinary cassation appeal due to lack of finality, and the constitutional issue regarding its appealability has been previously and definitively ruled inadmissible to prevent procedural delays.

Parole chiave

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judge recusal rejection extraordinary appeal inadmissibility non-finality of orders constitutional question rejection procedural speed vs impartiality tempestività dell'istanza di ricusazione eccezione di incostituzionalità impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 53 comma II c.p.c.
Art. 111 Cost.
12-07-2022 -4- collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non meno di quello ad un giudizio equo ed imparziale, come oggi espressamente risulta dal dettato dell'art. 111, secondo comma, Cost.
Art. 299 cod.pro.civ.
Art. 52 cod.proc.civ.
e la salvaguardia delle esigenze organizzative dell'apparato giudiziario », sicché l a proponibilità immediata del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della ricusazione, con il conseguente protrarsi dell'effetto sospensivo del giudizio di merito disposto dall'ultimo comma dell'art. 52 cod.proc.civ.
Art. 54 cod.proc.civ.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater
12-07-2022 -5- Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 52 cod.proc.civ
e la salvaguardia delle esigenze organizzative dell'apparato giudiziario », sicché l a proponibilità immediata del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della ricusazione, con il conseguente protrarsi dell'effetto sospensivo del giudizio di merito disposto dall'ultimo comma dell'art. 52 cod.proc.civ.
art. 54 cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 109/05 Corte Costituzionale
S.U. Sez. 1 Ordinanza n. 18611 del 07/09/2020
S.U. Sentenza n. 17636 del 20/11/2003
Sentenza Corte Cost. n. 78/2002
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 67-2018 proposto da: VERDESI STEFANO, elettivamente domiciliato in Roma, v iale Giuseppe Mazzini 131, presso lo studio dell'avv. ANDREA SALUSTRI che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore; -ricorrente - contro CERASI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in Roma, via Sabotino 2/A, presso lo studio dell'avv. Valentino Vulpettiche lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - nonchécontro Ric. 2018 n. 00067 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -2- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello STATO che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - e contro TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, ASTORINO GIOVANNA -intimati - avverso l'ordinanza n. 25/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata in data11/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal consigliere dr.PATRIZIA PAPA; lette le memorie delle parti. Rilevato che: - con il presente ricorso Stefano Verdesi ha impugnato con ricorso straordinario, affidandolo a 3 motivi, l’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione da lui proposta con ricorso n.25/2017 nel corso del giudizio civile iscritto al n. 73473/2015 del Registro generale del Tribunale di Roma nei confronti del Giudice onorario di Tribunale dr.ssa Giovanna Astorino; con il ricorso Verdesi ha chiesto la cassazione dell’ordinanza o, in subordine, sia sollevata questione di costituzionalità dell’art.53 comma II nella parte in cui dichiara non impugnabili le ordinanze rese sui giudizi di ricusazione; -hanno resistito con controricorso Claudio Cerasi e il Ministero; non hanno svolto difese il Tribunale di Roma e la d.ssa Giovanna Astorino; -con dichiarazione del 22/6/2022, il difensore di Claudio Cerasi ne ha dichiarato la morte.

Ric. 2018 n. 00067 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -3- Considerato che: - la morte del controricorrente non può interferire con lo svolgimento del presente giudizio per inapplicabilità dell’art.299 cod.pro.civ. atteso che, come la stessa Corte Costituzionale ha affermato (sent. n. 109/05), il giudizio di Cassazione «è ab initio un processo di avvocati», volto cioè unicamente alla soluzione di questioni giuridiche alle quali solo il difensore, e non anche la parte, può dare il suo contributo tecnico; - l 'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con il ricorso straordinario per Cassazione: essa infatti, pur avendo natura decisoria (atteso che decide su un'istanza diretta a far valere concretamente l'imparzialità del giudice che costituisce non soltanto un interesse generale dell'amministrazione della giustizia, ma anche, se non soprattutto, un diritto soggettivo della parte), manca tuttavia del necessario carattere della definitività, in quanto la non impugnabilità ex se dell'ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con ilconcorso del) iudex suspectus; l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusato si converte allora in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa(da ultimo Sez. 1, Ordinanza n. 18611 del 07/09/2020); -la prospettata questione di legittimità costituzionale è stata già giudicata come del tutto infondata dalle S.U. di questa Corte in riferimento alla sentenza della Corte cost. n. 78 /2002 che ha affermato, in linea generale, che «la legge ordinaria è tenuta a comporre l'interesse a garantire l'imparzialità del giudizio con i concorrenti interessi ad assicurare la speditezza dei processi (la cui ragionevole durata è oggetto, oltre che di un interesse Ric. 2018 n. 00067 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -4- collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non meno di quello ad un giudizio equo ed imparziale, come oggi espressamente risulta dal dettato dell'art. 111, secondo comma, Cost. e la salvaguardia delle esigenze organizzative dell'apparato giudiziario », sicché l a proponibilità immediata del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della ricusazione, con il conseguente protrarsi dell'effetto sospensivo del giudizio di merito disposto dall'ultimo comma dell'art. 52 cod.proc.civ. […] , avrebbe il risultato pratico di rendere più lento il processo, determinandone il blocco per effetto dell'iniziativa unilaterale di una sola parte, senza che l'accertata infondatezza del suo ricorso per ricusazione abbia per la parte stessa una qualsiasi conseguenza negativa (stante anche l'irrisorietà della pena pecuniaria prevista dall' art. 54 cod.proc.civ.)»(S.U., Sentenza n. 17636 del 20/11/2003); - dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuna parte controricorrente, liquidate in riferimento allo scaglione di valore compreso tra Euro 1.101,00 ed Euro 5.200,00; - dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del Ministero della Giustizia e di Claudio Cerasi, liquidandole per ciascuna parte in Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, IVA e contributi come per legge. Ric. 2018 n. 00067 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -5- Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17