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Decreto — n. 2081/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2081/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2081/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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RETO sul ricorso proposto da: GUARINONI GIORGIA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARINA GUARINONI; - ricorrente - Contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., PELLEGRINI ANTONELLA; - intimate — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.1803/2022, pubblicata in data 2 agosto 2022; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da GUARINONI GIORGIA; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo le intimate svolto attività difensiva; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 6/2023 RG 25579-2022 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 2081/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo le intimate svolto attività difensiva; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 6/2023 RG 25579-2022 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato anticipo delle spese spese di difesa compensazione nel fallimento spese accessorie condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
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Testo completo

RETO sul ricorso proposto da: GUARINONI GIORGIA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARINA GUARINONI; - ricorrente - Contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., PELLEGRINI ANTONELLA; - intimate — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.1803/2022, pubblicata in data 2 agosto 2022; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da GUARINONI GIORGIA; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo le intimate svolto attività difensiva; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 6/2023 RG 25579-2022 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso