Decreto — n. 2080/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARETO sul ricorso proposto da: ZANANDREA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 8, presso lo studio dell'avvocato MARINA MILLI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE CANTELE; - ricorrente - Contro INSALACO MICHELE, GENERALI ITALIA SPA; intimati — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.2762/2019, pubblicata in data 3 luglio 2019; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da ZANANDREA GIOVANNI; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 2080/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva;
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RETO sul ricorso proposto da: ZANANDREA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 8, presso lo studio dell'avvocato MARINA MILLI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE CANTELE; - ricorrente - Contro INSALACO MICHELE, GENERALI ITALIA SPA; intimati — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.2762/2019, pubblicata in data 3 luglio 2019; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da ZANANDREA GIOVANNI; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 5/2023 RG 5876-2020 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso