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Decreto — n. 2077/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2077/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2077/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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RETO sul ricorso proposto da: FRAMBATI ENRICA, AVANZINI FRANCESCA, ORSI CARLO, CACCIALI GIAN MARIA, CACCIALI CRISTINA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA ADRIANA, 15, presso lo studio dell'avvocato LAURA DI PIETROPAOLO LAURENTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA BONI; - ricorrenti - contro BELTRAME FABIO, SQUARZONI PAOLO, ARCHIE' SRI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO TONIOLO 6, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO MORERA, rappresentati e difesi dall'avvocato SILVANA NARDELLI; - controricorrenti — nonché contro PALADINI ROBERTA, BELLAZZI LUCIA, BELLAZZI LUDOVICA, CACCIALI MARIA ADELAIDE, AVANZINI SUSANNA; - intimati — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.522/2020 pubblicata in data 12 febbraio 2020;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ, art. 2668 c.c; Decreto — n. 2077/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali declinatoria di competenza abbandono del procedimento ritiro dell'istanza giudiziaria rinuncia al dibattimento orale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; 2/2023 RG 19083-2020 ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
art. 2668 c.c
40 del 2006; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto; visto l'art. 2668 c.c., ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale come richiesto.
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Testo completo

RETO sul ricorso proposto da: FRAMBATI ENRICA, AVANZINI FRANCESCA, ORSI CARLO, CACCIALI GIAN MARIA, CACCIALI CRISTINA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA ADRIANA, 15, presso lo studio dell'avvocato LAURA DI PIETROPAOLO LAURENTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA BONI; - ricorrenti - contro BELTRAME FABIO, SQUARZONI PAOLO, ARCHIE' SRI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO TONIOLO 6, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO MORERA, rappresentati e difesi dall'avvocato SILVANA NARDELLI; - controricorrenti — nonché contro PALADINI ROBERTA, BELLAZZI LUCIA, BELLAZZI LUDOVICA, CACCIALI MARIA ADELAIDE, AVANZINI SUSANNA; - intimati — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.522/2020 pubblicata in data 12 febbraio 2020;

Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da FRAMBATI ENRICA, AVANZINI FRANCESCA, ORSI CARLO, CACCIALI GIAN MARIA, CACCIALI CRISTINA, accettata dai controricorrenti; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; 2/2023 RG 19083-2020 ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto; visto l'art. 2668 c.c., ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale come richiesto.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.