Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1900/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1900/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1900/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente: ORDINANZA sul ricorso 8600-2018proposto da: PUSCEDDU LIBERO, rappresentato e difes o da ll ’ Avvocat o SALVATORE STARAper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro CINCOTTI LAURA, rappresentata e difes a da ll ’ Avvocat o CARLA CABRASper procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA N. 729 / 20 1 7 della CORTE D ’ APPELLO DI CAGLIARI, depositata il 28/7/2017; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 2 1 / 1 2 / 2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; FATTI DI CAUSA 1.1.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 86 c.p, art. 140 c.p, art. 1335 c.c; Ordinanza — n. 1900/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 e 101 Cost. e degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., per motivazione apparente, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 111 e 101 Cost. e degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., per motivazione carente e insufficiente, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 e 101 Cost. e degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., per motivazione apparente, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.. 2.5.

Parole chiave

Generato dall'IA
tardivo pagamento delle spese compenso per diritto d'autore istanza tardiva di restituzione dei termini anticipi delle spese termini di ricorso spese legali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 86 c.p
Salvatore Stara …” e si era, quindi, difeso anche in proprio a norma dell’art. 86 c.p.c.), in data 26/10/2017, presso la sua residenza in Quartuccio, via Barisario n.
art. 140 c.p
La notificazione della sentenza (che, in quanto eseguita a norma dell’art. 140 c.p.c., si è perfezionata, come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n.
art. 1335 c.c
2 - CC del 21 dicembre 20 22 che l’avviso, pur se pervenuto nella sfera di conoscibilità dello stesso, e cioè presso la sua residenza, a norma dell’art. 1335 c.c., non poteva essere conosciuto per un fatto impeditivo, come il trasferimento, ecc.), eseguita personalmente (e cioè, a norma degli artt.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso 8600-2018proposto da: PUSCEDDU LIBERO, rappresentato e difes o da ll ’ Avvocat o SALVATORE STARAper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro CINCOTTI LAURA, rappresentata e difes a da ll ’ Avvocat o CARLA CABRASper procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA N. 729 / 20 1 7 della CORTE D ’ APPELLO DI CAGLIARI, depositata il 28/7/2017; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 2 1 / 1 2 / 2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; FATTI DI CAUSA 1.1.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello dell’avv. Libero Pusceddu avverso la pronuncia con la quale il tribunale di Cagliari aveva, a sua volta, rigettato la domanda che lo stessoaveva proposto, in data 4/10/2006, a norma dell’art. 28 della l. n. 794/1942, per ottenere il pagamento del compenso maturato, pari ad €. 3.812,33, per le Ric. 2018n. 8600 - Sez. 2 - CC del 21 dicembre 20 22 prestazioni professionali da lui svolte nell’interesse di Laura Cincotti. 1.2. L’avv. Libero Pusceddu, con ricorso notificato il 1/3/2018, ha chiesto, per sei mot ivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata. 1.3.

Ha resistito, con controricorso notificato in data 29/3/2018, Laura Cincotti, la quale ha, tra l’altro, eccepito la tardività del ricorso incidentale per l’intervenuta notifica della sentenza in data 26/10/2017. 1.4. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, il ricorrent e ha lamenta t o la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 352, commi 2°, 3°, 4°, c.p.c., per la mancata fissazione dell’udienza di discussione orale ritualmente richiesta, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.. 2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 e 101 Cost. e degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., per motivazione apparente, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 111 e 101 Cost. e degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., per motivazione carente e insufficiente, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 e 101 Cost. e degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., per motivazione apparente, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.. 2.5.

Con il quinto motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 111 e 101 Cost. e degli artt. 112 e 132 Ric. 2018n. 8600 - Sez. 2 - CC del 21 dicembre 20 22 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., per motivazione carente e insufficiente, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. 3.1. Con il sesto motivo, il ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 e 101 Cost. e degli artt. 91, 92, 112 e 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c. nonché dell’art. 28 del d.m. 10/3/2014 per la mancata pronuncia sul terzo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.. 4.1.

Il ricorso è tardivo. 4.2. Risulta, invero,dagli atti tempestivamente prodotti dalla controricorrente che la sentenza impugnata era stata notificata all’avv. Libero Pusceddu (che, come risulta dall’intestazione della sentenza stessa, era, nel giudizio d’appello, “elettivamente domiciliato in Cagliari presso il proprio studio” e “rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, anche dall’avv. Salvatore Stara …” e si era, quindi, difeso anche in proprio a norma dell’art. 86 c.p.c.), in data 26/10/2017, presso la sua residenza in Quartuccio, via Barisario n. 22/24 (come dallo stesso dichiarato nell ’ atto d’appello), a norma dell’art. 140 c.p.c., a fronte della sua momentanea assenza, e cioè mediante deposito del plico presso la casa comunale, l’affissione dell’avviso di deposito alla porta del destinatario e la trasmissione della relativa notizia a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a sua volta restituito per compiuta giacenza. 4.3.

La notificazione della sentenza (che, in quanto eseguita a norma dell’art. 140 c.p.c., si è perfezionata, come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010,per il destinatario, a fronte del mancato ricevimento della raccomandata informativa, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione, in data 26/10/2017, della raccomandata informativa, non avendo il destinatario dedotto né dimostrato Ric. 2018n. 8600 - Sez. 2 - CC del 21 dicembre 20 22 che l’avviso, pur se pervenuto nella sfera di conoscibilità dello stesso, e cioè presso la sua residenza, a norma dell’art. 1335 c.c., non poteva essere conosciuto per un fatto impeditivo, come il trasferimento, ecc.), eseguita personalmente (e cioè, a norma degli artt. 285, nel testo originario ed applicabile ratione temporis, e 170, comma 3°, c.p.c., presso la residenza dichiarata o, in alternativa, il domicilio eletto) alla parte (come l’avv.

Pusceddu) che, rivestendo la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, sia stata in giudizio di persona (e cioè senza il ministero di altro procuratore ovvero, come nel caso in esame, a nche a mezzo di altro difensore ma in forma disgiuntiva: cfr. Cass. n. 9787 del 2001), è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione,a nulla rilevando che la notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto ai sensi dell’art.479 c.p.c.(cfr. Cass. n. 18053 del 2017 ; Cass. 13536 del 2011;

Cass. 455 del 2022). 4.4. Il ricorso per cassazione, notificato solo in data 1/3/2018, e cioè ben oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione (in data 5/11/2017) della sentenza impugnata. 4.5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate indispositivo. 4.6. La Corte, infine, dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Ric. 2018n. 8600 - Sez. 2 - CC del 21 dicembre 20 22 La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della controricorrente, che liquida in favore di ciascuna delle stesse nella somma di €. 1.985,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comm