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Ordinanza — n. 1538/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1538/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1538/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17901/2020 R.G. proposto da : ZAULI CARLOE ZAULI ELENA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato GIZZI FABRIZIO (GZZFRZ57D16H501I) rappresentatie difesi dagli avvocati ZAULI CESARE MENOTTO (ZLACRM72C16A944B), ZAULI CARLO (ZLACRL57E03D357U) -ricorrenti- contro COMUNE DI RAVENNA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 70, presso lo studio dell’avvocato BOVE ALESSANDRO (BVOLSN68T24H501G) rappresentato e difeso dagli avvocati BALDRATI ENRICO (BLDNRC59D25A191Q), GIULIANINI PATRIZIA (GLNPRZ60M62H199T) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE RAVENNA n. 460/2020 depositata il11/06/2020.

Regesto Legislator

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art. 378 c.p, art. 342 c.p; Ordinanza — n. 1538/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Resiste con controricorso il Comune di Ravenna. RAGIONI DI DIRITTO Attraverso la prima censura, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c, ex art. 360 n. 4 c.p.c. e ritrascrivono i primi sette motivi di gravame, aggiungendo che si trattava di critiche argomentate nei confronti della sentenza di prime cure. Il secondo motivo sottolinea il contenuto del merito dell’originaria opposizione fondata sul fatto che, alla guida dell’auto, non vi fosse la proprietaria Elena Zauli, ma il di lei padre Carlo Zauli.

Parole chiave

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velocità eccessiva infrazione alle norme della circolazione guida nonostante revoca della patente reato di pirateria della strada sorpasso non consentito guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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art. 378 c.p
2165/2019) ricorrono per cassazione Carlo ed Elena Zauli, sulla scorta di dieci motivi, illustrati da successiva memoria, ex art. 378 c.p.c.
art. 342 c.p
In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante "error in procedendo", consente l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degliatti del giudizio di merito.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17901/2020 R.G. proposto da : ZAULI CARLOE ZAULI ELENA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato GIZZI FABRIZIO (GZZFRZ57D16H501I) rappresentatie difesi dagli avvocati ZAULI CESARE MENOTTO (ZLACRM72C16A944B), ZAULI CARLO (ZLACRL57E03D357U) -ricorrenti- contro COMUNE DI RAVENNA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 70, presso lo studio dell’avvocato BOVE ALESSANDRO (BVOLSN68T24H501G) rappresentato e difeso dagli avvocati BALDRATI ENRICO (BLDNRC59D25A191Q), GIULIANINI PATRIZIA (GLNPRZ60M62H199T) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE RAVENNA n. 460/2020 depositata il11/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Il Giudice di pace di Ravenna respinse l’opposizione di Carlo ed Elena Zauli nei confronti del verbale, con il quale la Polizia locale di Ravenna aveva rilevato la violazione dell’art. 142 comma 8° CdS, per aver circolato ad una velocità superiore a quellaconsentita. A seguito di rituale impugnazione dei soccombenti, il Tribunale di Ravenna ha dichiarato inammissibile il gravame, ai sensi dell’art.342 c.p.c., con l’aggravio delle spese.

Il giudice di appello ha ritenuto che nei motivi proposti fosse carente sia il profilo di causalità e rilevanza giuridica rispetto al thema decidendum (motivi primo, secondo, terzo e quarto), sia gli aspetti volitivo, argomentativo e censorio (motivi quinto, sesto, settimo ed ottavo), giacché gli appellanti non avrebbero fatto altro che ribadire le allegazioni di mero fatto già dedotte negli atti del giudizio di prime cure ovvero contestare omissioni di pronuncia irrilevanti. Contro la predetta sentenza (n. 2165/2019) ricorrono per cassazione Carlo ed Elena Zauli, sulla scorta di dieci motivi, illustrati da successiva memoria, ex art. 378 c.p.c.

Resiste con controricorso il Comune di Ravenna. RAGIONI DI DIRITTO Attraverso la prima censura, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c, ex art. 360 n. 4 c.p.c. e ritrascrivono i primi sette motivi di gravame, aggiungendo che si trattava di critiche argomentate nei confronti della sentenza di prime cure. Il secondo motivo sottolinea il contenuto del merito dell’originaria opposizione fondata sul fatto che, alla guida dell’auto, non vi fosse la proprietaria Elena Zauli, ma il di lei padre Carlo Zauli.

Il terzo, il quarto ed il quinto rilievo ribadiscono la nullità della sentenza impugnata, alla luce dell’iter processuale svolto e delle prove orali dedotte. Il sesto, il settimo e l’ottavo motivo ripropongono gli elementi fattuali, opportunamente segnalati, che avrebbero dovuto condurre all’annullamento del provvedimento impugnato. Il nono richiama l’obbligo inattuato di una contestazione immediata ed il decimo si duole del mancato esame della prospettata impossibilità oggettiva. I predetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto riconducibili al medesimo presupposto logico, sono fondati.

Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez.

U., n. 27199 del 16 novembre 2017; Sez. 6 - 3, n. 13535 del 30 maggio 2018). In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante "error in procedendo", consente l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degliatti del giudizio di merito. I ricorrenti riportano i motivi di appello da 1 a 7, confutando la sentenza di primo grado. Dette doglianze possono considerarsi specifichee richiedevano puntuale risposta. La sentenza impugnata va pertanto cassata e rinviata, per una nuova valutazione, al Tribunale di Ravenna, in diversa composizione personale, il quale si atterrà al principio sopra enunciato, pronunziandosi altresì con ri guardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Ravenna, in diversa composizione unipersonale, cui d