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Ordinanza Interlocutoria — n. 1537/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 1537/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1537/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 23980-2018proposto da: SOC.SEMPLICE AGRICOLA ROSALE, rappresentata e difes a dall’Avvocato GIOVANNI CLEMENTE per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro DE CARLUCCIO GERARDO, rappresentatoe difeso dall’Avvocato PASQUALE PIZZUTIper procura a margine del controricorso; -controricorrente – nonché DE CARLUCCIO ANTONIO, DE CARLUCCIO ALFONSO; -intimati – avverso la SENTENZA N. 978/2018 della CORTE D ’ APPELLO DI SALERNO, depositata il 28/6/2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 2 9 / 1 1 / 2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

Regesto Legislator

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artt. 1170 c.c, art. 140 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 1537/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte prende atto che il ricorso non risulta notificato adAntonio De Carluccio e Alfonso De Carluccio, quali coeredi di Rita Giuliano, il primo dei due già contumace nel giudizio d’appello. 2.2. La ricorrente, infatti,non ha provveduto al deposito in giudizio degli avvisi di ricevimento relativi alla raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario, in data 25/7/2018, ha dato notizia agli stessi dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c.. 2.3. La Corte, quindi, ritiene che sia necessario assegnare alla ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito degli avvisi indicati o, in mancanza, per la rinnovazione della notifica del ricorso adAntonio De Carluccio e Alfonso De Carluccio .

Parole chiave

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azione di manutenzione diritto acquisito garanzia della proprietà fondo di rinnovazione azione di divisione dell'eredità fondo espropriato

Disposizioni normative citate

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artt. 1170 c.c
2 - CC del 2 9 novembre 20 22 confronti di Antonio De Carluccio, Gerardo De Carluccio e Rita Giuliano a norma degli artt. 1170 c.c.
art. 140 c.p
La ricorrente, infatti,non ha provveduto al deposito in giudizio degli avvisi di ricevimento relativi alla raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario, in data 25/7/2018, ha dato notizia agli stessi dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c..
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Testo completo

a seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 23980-2018proposto da: SOC.SEMPLICE AGRICOLA ROSALE, rappresentata e difes a dall’Avvocato GIOVANNI CLEMENTE per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro DE CARLUCCIO GERARDO, rappresentatoe difeso dall’Avvocato PASQUALE PIZZUTIper procura a margine del controricorso; -controricorrente – nonché DE CARLUCCIO ANTONIO, DE CARLUCCIO ALFONSO; -intimati – avverso la SENTENZA N. 978/2018 della CORTE D ’ APPELLO DI SALERNO, depositata il 28/6/2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 2 9 / 1 1 / 2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale di Salerno, con la sentenza n. 720/2010, in accoglimento del ricorso per la manutenzione del possesso proposto in data 22/2/2002 dalla s.s. Agricola Rosale nei Ric. 2018n. 23980 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22 confronti di Antonio De Carluccio, Gerardo De Carluccio e Rita Giuliano a norma degli artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c., ha ordinato ai resistenti di non impedire alla società istante di installare sullo stradone del fondo di sua proprietà, riportato nel catasto terreni del Comune di Eboli l f. 29, p.lla 33, un nuovo cancello in sostituzione di quello preesistente. 1.2.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello proposto da Gerardo De Carluccio e Rita Giuliano ed ha, quindi, rigettato la domanda di manutenzione del possesso proposta dalla s.s. Agricola Rosale sul rilievo che, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta in altro giudizio tra la stessa società e Gerardo De Carluccio, il terreno sul quale la società aveva preteso di installare il cancello, censito in catasto al f. 29, p.lle 167, 168 e 169, non era, ad onta di quanto dalla stessa dedotto a fondamento del ricorso, in proprietà e in “ conseguente possesso” della società istante, essendo rimasto, in realtà, a seguito della sentenza del tribunale di Salerno n. 615/2014, di proprietà del De Carluccio , e che era, dunque, fondata l’eccezione feci sed iure feci sollevata dai resistenti “ al fine di contrapporre al possesso della ricorrente un possesso incompatibile con quello da quest’ultima vantato”. 1.3.

La soc. semplice agricola Rosale, con ricorso notificato a Gerardo De Carluccio il 20/7/2018 e trasmesso per la notifica ad Antonio De Carluccio e Alfonso De Carluccio, nella dichiarata qualità di coeredi di Rita Giuliano, il 24/7/2018, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenzadella corte d’appello. 1.4. Gerardo De Carluccio ha resistito con controricorso. 1.5. Antonio De Carluccio e Alfonso De Carluccio sono rimasti intimati.Ric. 2018n. 23980 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22 1.6. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1.

La Corte prende atto che il ricorso non risulta notificato adAntonio De Carluccio e Alfonso De Carluccio, quali coeredi di Rita Giuliano, il primo dei due già contumace nel giudizio d’appello. 2.2. La ricorrente, infatti,non ha provveduto al deposito in giudizio degli avvisi di ricevimento relativi alla raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario, in data 25/7/2018, ha dato notizia agli stessi dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c.. 2.3. La Corte, quindi, ritiene che sia necessario assegnare alla ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito degli avvisi indicati o, in mancanza, per la rinnovazione della notifica del ricorso adAntonio De Carluccio e Alfonso De Carluccio .

P.Q.M.

La Corte così provvede: assegna alla ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il compimento degli adempimenti indicati in premessa e rinvia il ricorso a nuovo ruolo. Così de