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Ordinanza Interlocutoria — n. 1534/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 1534/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1534/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 14239-2020 proposto da: SOC.SEMPLICE AGRICOLA ROSALE, rappresentata e difes a dall’Avvocato GIOVANNI CLEMENTE per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro DE CARLUCCIO GERARDO, rappresentato e difeso dall’Avvocato PASQUALE PIZZUTI per procura a margine del controricorso; -controricorrente – nonché DE CARLUCCIO ANTONIO, DE CARLUCCIO ALFONSO; -intimati – avverso la SENTENZA N. 280/2020 della CORTE D’APPELLO DI SALERNO, depositata il 5/3/2020; udita la relazione della causa svolta nell ’ adunanza non partecipata del 2 9 / 1 1 / 2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

Regesto Legislator

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artt. 1170 cod.civ, art. 140 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 1534/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La società ricorrente, infatti, non ha provveduto al deposito in giudizio degli avvisi di ricevimento relativi alla raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario, in data 23/5/2020, ha dato notizia agli stessi dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c.. 2.3. La Corte, quindi, ritiene che sia necessario assegnare alla ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito degli avvisi indicati o, in mancanza, per la rinnovazione della notifica del ricorso ad Antonio De Carluccio e Alfonso De Carluccio.

Parole chiave

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protezione del possesso proprietà fondiaria agricola rivendicazione della proprietà restrizione della proprietà impugnazione della cancellazione garanzia della proprietà

Disposizioni normative citate

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artt. 1170 cod.civ
art. 140 c.p
La società ricorrente, infatti, non ha provveduto al deposito in giudizio degli avvisi di ricevimento relativi alla raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario, in data 23/5/2020, ha dato notizia agli stessi dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c..
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Testo completo

a seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 14239-2020 proposto da: SOC.SEMPLICE AGRICOLA ROSALE, rappresentata e difes a dall’Avvocato GIOVANNI CLEMENTE per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro DE CARLUCCIO GERARDO, rappresentato e difeso dall’Avvocato PASQUALE PIZZUTI per procura a margine del controricorso; -controricorrente – nonché DE CARLUCCIO ANTONIO, DE CARLUCCIO ALFONSO; -intimati – avverso la SENTENZA N. 280/2020 della CORTE D’APPELLO DI SALERNO, depositata il 5/3/2020; udita la relazione della causa svolta nell ’ adunanza non partecipata del 2 9 / 1 1 / 2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

FATTI DI CAUSA 1.1. Lacorte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto la revocazione che la s.s. Agricola Rosaleha proposto, Ric. 2020 n. 14239 -Sez. 2 -CC del 29 novembre 20 22 a norma dell’art. 395 n. 4 c.p.c., avverso la sentenza pronunciata dalla stessa corte in data 28/6/2018. 1.2. La corte, al riguardo, ha ritenuto che, sebbene la sentenza impugnata fosse incorsa in un errore di fatto, lì dove aveva affermato che “dal grafico allegato alla consulenza tecnica d’ufficio posta a base della sentenza n. 615/2014 del Tribunale di Salerno risultava che la fascia di terreno riportata nel catasto del Comune di Eboli al foglio 29, particelle 167, 168 e 169, vale a dire quella di proprietà De Carluccio, è quella dove la società Rosale pretendeva di installare il cancello”, laddove, in realtà, l’ausiliario aveva espressamente evidenziato nella relazione peritale che “il tratto iniziale dello stradone su cui è posizionato il cancello oggetto dell’azione di manutenzione ricade bella particella 98 del foglio 29 e, dunque, su un fondo appartenente a terzi (Piccolo Gemma) e non agli attuali convenuti”, tale inesatta percezione della realtà era, tuttavia,priva del carattere della decisività “non essendo sufficiente ex se a determinare il mutamento dell’esito della controversia definita con la pronuncia impugnata per revocazione”. 1.3.

Ed infatti, ha osservato la corte, quand’anche la corte d’appello avesse correttamente rilevato che il cancello in questione insisteva sul terreno censito in catasto al foglio 29, particella 98, e non su quello identificato dal foglio 29, particelle 167, 168 e 169, sarebbe comunque giunta alla conclusione che la società appellata “non aveva né la proprietà, né il possesso del tratto iniziale dello stradone, a tutela del quale aveva proposto la domanda introduttiva del giudizio, per non ricadere lo stesso sul fondo di sua proprietà, acquistato con atto pubblico di cessione di azienda per notaio Mazzarella del 3 novembre 1995 ed identificato nel catasto del Comune di Eboli al foglio 29, particella 33”, sicché, pur in mancanza dell’errore di fatto Ric. 2020 n. 14239 -Sez. 2 -CC del 29 novembre 20 22 consistito nell’affermazione dell’ubicazione del cancello sulla consistenza immobiliare dei De Carluccio, anziché su quella di Gemma Piccolo, la decisione impugnata non avrebbe potuto avere un esito diverso, non essendo comunque configurabili i presupposti per il positivo esperimento dell’azione di cui agli artt.1170 c.c. e 703 c.p.c.. 1.4.

L’errore di fatto commesso dalla corte d’appello, pertanto, lì dove ha sostenuto che il fondo sul quale è sito il cancello è quello riportato nel catasto del Comune di Eboli al foglio 29, particelle 167, 168 e 169 (appartenente ai De Carluccio), e non quello distinto al foglio 29, particella 98 (appartenente a Piccolo Gemma), non si pone in un rapporto di causalità necessaria con la sentenza impugnata poiché la decisione sulla domanda di manutenzione del possesso, anche se la consulenza tecnica fosse stata adeguatamente esaminata, non sarebbe stata diversa. 1.5.

Ed infatti, anche nel caso in cui la corte d’appello avesse puntualmente riscontrato che il cancello era installato sul tratto iniziale dello stradone del fondo censito al foglio 29, particella 98 (appartenente a Piccolo Gemma), l’esatta percezione di tale circostanza non avrebbe comunque consentito l’accoglimento della domanda di manutenzione poiché, in realtà, la società appellata ha la proprietà e il possesso non di quel cespite ma di quello confinante, riportato al foglio 29, particella 33, per cui, in definitiva, ha concluso la corte, l’errore di fatto dalla stessa denunciato non ha avuto il carattere dell’essenzialità “in ragione della mancanza, in capo a tale società, della proprietà e del possesso del tratto dello stradone per il quale era stato incardinato il procedimento previsto dagli artt. 1170 cod.civ. e 703 c.p.c.”.Ric. 2020 n. 14239 -Sez. 2 -CC del 29 novembre 20 22 1.6.

La s.s. Agricola Rosale, con ricorso notificato il 18/5/2020 a Gerardo De Carluccio e trasmesso per la notifica ad Antonio De Carluccio e Alfonso De Carluccio, nella dichiarata qualità coeredi di Rita Giuliano,il 21/5/2020, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. 1.7. Gerardo De Carluccio ha resistito con controricorso. 1.1. Antonio De Carluccio e Alfonso De Carluccio sono rimasti intimati. 1.2. La ricorrente e il controricorrente hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. La Corte prende atto che il ricorso non risulta essere stato ritualmente notificato ad Antonio De Carluccio e Alfonso De Carluccio, quali coeredi di Rita Giuliano e già contumaci nel giudizio di revocazione. 2.2.

La società ricorrente, infatti, non ha provveduto al deposito in giudizio degli avvisi di ricevimento relativi alla raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario, in data 23/5/2020, ha dato notizia agli stessi dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c.. 2.3. La Corte, quindi, ritiene che sia necessario assegnare alla ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito degli avvisi indicati o, in mancanza, per la rinnovazione della notifica del ricorso ad Antonio De Carluccio e Alfonso De Carluccio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: assegna alla ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il compimento degli adempimenti indicati in premessa e rinvia il ricorso a nuovo ruolo.Ric. 2020 n. 14