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Ordinanza — n. 1531/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate court's partial compensation ruling due to failure to absorb related costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1531/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the first ground of appeal regarding the improper calculation of litigation costs. The appellant argued that the appellate court failed to absorb a rejected opposition claim into the main reform, leading to an inflated cost award. The court agreed, ruling that when a second-instance judgment reforms a lower decision, it must automatically recalculate total costs based on the new outcome, thereby absorbing the rejected claim.

Regesto Legislator

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Art. 336, co. 1 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: When the court of second degree reforms a contested decision, it must ex officio conduct a comprehensive regulation of litigation costs based on the new assessment of the losing party, absorbing any costs related to rejected claims.

Parole chiave

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litigation costs regulation absorption of rejected claims second instance reform ex officio cost calculation partial compensation ruling ritardo ingiustificato dell'azione penale termini di ricorso istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 336, co. 1 c.p.c.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
-Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e/o falsa applicazionedegli artt.
Art. 112 c.p.c.
4 c.p.c., si deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulle maggiorazioni di legge dei compensi del procedimento di opposizione per manifesta fondatezza delle tesi difensive delricorrente.
Art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 10, 91 c.p.c.
Art. 223, co. 2 c.c.
l. 247/2012
d.m. 55/2014
55 /2014 e tabella 12 d.m. 55/2014 , in riferimento alla liquidazione dei compensi relativi al procedimento di opposizione.
art. 112 c.p
4 c.p.c., si deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulle maggiorazioni di legge dei compensi del procedimento di opposizione per manifesta fondatezza delle tesi difensive delricorrente.

Giurisprudenza citata

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Cass 9064/2018
1 c.p.c.) anche sul caporelativo alle spese processuali della sentenza di primo grado riformata» (conferma di Cass 9064/2018, tra le altre).
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Testo completo

a pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21754/2021, proposto da : PUOPOLO VINCENZO ANTONIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Gregorio XI 13, presso lo studio tecnico legale peritale STRIPPOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE LIGUORI; -ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI n. 1612/2020 , depositato il05/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal consigliere REMO CAPONI. 2di 4 – RG 21754/2021 – S2 - CC 23711/2022 (19) – Caponi est. FATTI DI CAUSA La causa ad oggettoun’equa riparazione ex l. 89/2001 per violazione del termine ragionevole di un processo civile. Con il provvedimento impugnato la Corte d’appello di Napoli ha parzialmente accolto l’opposizione ex art. 5 ter l. cit proposta da Vincenzo Antonio Puopolo. Puopolo ricorre in cassazione con sei motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. -Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 91, 92 e 336, co. 1 c.p.c. per avere la Corte d’appello- dopo avere accolto l’opposizione in ordine alla misura dell’indennizzo ed alla decorrenza degli interessi - esaminato, respingendolo, il quarto motivo di opposizione relativo alle spese, che invece avrebbe dovuto dichiarare assorbito in quanto capo dipendente da quello riformato, con la conseguenza che non avrebbe poi dovuto ritenere, per effetto del rigetto del suddetto motivo, il ricorrente soccombente, né disporre pertanto la parziale compensazione delle spese del giudizio.

Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e111 Cost. in riferimento alla liquidazione dei compensi relativi al procedimento di opposizione, per avere la Corte d’appello mancato di motivare , ovvero adottato una motiva zione incomprensibile. Con il terzo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 10, 91 c.p.c., 223 3, co . 2 c.c., 24, co. 1 794/1942, 13, co. 6 l. 247/2012, 2, co. 1, 4, 5, co. 1 d.m. 55 /2014 e tabella 12 d.m. 55/2014 , in riferimento alla liquidazione dei compensi relativi al procedimento di opposizione. 3di 4 – RG 21754/2021 – S2 - CC 23711/2022 (19) – Caponi est.

Con il quarto motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulle maggiorazioni di legge dei compensi del procedimento di opposizione per manifesta fondatezza delle tesi difensive delricorrente. Con il quinto motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, co. 6 l . 247 /2012 e 4, co.8 d.m. 55/2014 , in riferimento alla liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per manifesta fondatezza delle tesi difensive del ricorrente.

Con il sesto motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 93 e 112 c.p.c. , per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsisulla domanda di distrazione delle spese di lite. 2. – Il primo motivo è fondato. In sede di opposizione avverso il decreto monocratico, l’odierno ricorrente – per quanto rileva - ne ha ottenuto la riforma a cagione di incongrua liquidazioned i compensi e danni e mancata liquidazione degli interessi . Dopo di ch e , si è visto rigettare un quarto motivo (su cinque) di opposizione, omologamente fondato sull’incongrua liquidazione di compensi.

Infine, su questa base, si è visto gravare di un quinto di spese processuali , in sede di compensazione di queste ultime, con riferimento ad entrambe le fasi del processo (procedimento d’ingiunzione e opposizione). Così, la sentenza impugnata è incorsa negli errori di aver omesso di considerare assorbito il quartomotivo di opposizione e di neutralizzarlo così al fine della determinazione della soccombenza totale in capo alla controparte, nonché di aver mancato di applicare il principio di diritto che in questi termini si reitera: 4di 4 – RG 21754/2021 – S2 - CC 23711/2022 (19) – Caponi est.

«Il giudice di secondo grado, allorché riformi il provvedimento impugnato (o oggetto di opposizione), procede d'ufficio ad un nuovo regolamento complessivo delle spese processuali , sulla base di una valutazione della soccombenza commisurata all'esito della controversia, con effetto (sedel caso veicolato ex art. 336, co. 1 c.p.c.) anche sul caporelativo alle spese processuali della sentenza di primo grado riformata» (conferma di Cass 9064/2018, tra le altre). In conclusione, il primo motivo è accolto. Gli altri motivi sono assorbiti. Il provvedimento impugnato è cassato inrelazione al motivo accolto.

La causa è rinviata alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, anch