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Ordinanza — n. 1454/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with procedural deposit requirements under Article 369 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1454/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the authentic copy of the appealed judgment alongside the notification report as required by law. Although the appellant acknowledged the judgment was served, the missing documentation prevented the court from verifying the strict time limits for filing the appeal. Consequently, the court ruled that the procedural defect was not contestable and could not be cured by the opposing party's silence.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; The appeal for cassation is inadmissible if the appellant fails to deposit the authentic copy of the judgment and the notification report within the prescribed terms, as this defect is subject to ex officio review and cannot be remedied by the opposing party's lack of contestation.

Parole chiave

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Article 369 Code of Civil Procedure procedural inadmissibility notification report deposit authentic copy requirement ex officio review strict time limits cure of defects ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Il ricorso - articolato in quattro motivi – va giudicato improcedibileai sensi dell'art. 369 c.p.c..
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.
Art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/02
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 369 c.p
Il ricorso - articolato in quattro motivi – va giudicato improcedibileai sensi dell'art. 369 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 10648/17
Cass. 3466/20
Cass. 3466/20: “il ricorso per cassazione è improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita - nei termini di cui all'art.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv.
Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013
Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21476/2018 R.G. proposto da: PISCITELLI CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALDO NATALE (NTLLDA73B08I438J)domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, –ricorrente – contro PERROTTA LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICA PETRONE (PTRDNC59P70H834W), con domicilio presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ESPOSITO in ROMA, VIA OFANTO 18. –controricorrente – avverso la sentenza n. 5033/2017 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, depositata il 06/12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. Carlo Piscitelli ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli 5033/2017 che, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda da lui proposta nei confronti del sig. Luigi Perrotta avente ad oggetto la demolizione di opere da costui realizzate in asserita violazione della disciplina delle distanze, con condanna del convenuto alla rimessione in pristino e al risarcimento danni.

Il ricorso - articolato in quattro motivi – va giudicato improcedibileai sensi dell'art. 369 c.p.c.. Nel ricorso, infatti, si dà espressamente atto (pag. 2, righi 3/4) che la sentenza della Corte di appello di Napoli è stat a notificata a Carlo Piscitelli presso il domicilio eletto, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, in data 6 maggio 2018. Il ricorrente, tuttavia, non ha depositato la copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione. Né tale documento risulta presente nel fascicolo prodotto dalla parte controricorrente, con conseguente impossibilità di desumere il rispetto del termine breve dalla copia notificata prodotta dalla controparte (Cass.

Sez. U. 10648/17). A nulla rileva chel’improcedibilità non sia stata eccepita dal controricorrente (cfr. Cass. 3466/20: “il ricorso per cassazione è improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita - nei termini di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. - anche la relazione di notificazione della stessa, né il vizio, rilevabile d'ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente”). Né, infine, soccorre parte ricorrente il principio (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711;

Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, ben maggiore (sentenza d’Appello pubblicata il 6.12.2017 e ricorso notificato il 5.7.2018). Il ricorso è improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 2.300, oltre € 200 per esborsi e altri accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso