Ordinanza Interlocutoria — n. 1175/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1876-2020 proposto da: BELLASPIGA LORENA FIORELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato UGO CARDOSI giusta procura in calce al ricorso; "r/ - ricorrente - contro DE RISO ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 97, presso lo studio dell'avvocato GENNARO LEONE, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso; DE RISO RITA, DE RISO ANGELA, DE RISO FILOMENA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE ANGELICO 97, presso lo studio dell'avvocato ADOLFO LEONE, che unitamente all'avvocato CORRADO DE ANGELIS le rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore; - controricorrenti - nonché contro DE RISO MASSIMO, DE RISO MICHELE, DE RISO FABRIZIO, DE RISO ALFONSO; - intimati - avverso la sentenza n. 6705/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2022 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 83 c.p, art. 378 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 1175/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Ric. 2020 n. 01876 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -2- Ritenuto tuttavia che deve farsi applicazione del principio secondo cui nel giudizio di cassazione, la morte dell'unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione ed attestata dalla relata di notifica dell'avviso di udienza, non determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, allorquando la parte stessa sia già a conoscenza di tale evento ed abbia (come nella specie) rilasciato procura ad un nuovo difensore in calce alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1876-2020 proposto da: BELLASPIGA LORENA FIORELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato UGO CARDOSI giusta procura in calce al ricorso; "r/ - ricorrente - contro DE RISO ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 97, presso lo studio dell'avvocato GENNARO LEONE, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso; DE RISO RITA, DE RISO ANGELA, DE RISO FILOMENA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE ANGELICO 97, presso lo studio dell'avvocato ADOLFO LEONE, che unitamente all'avvocato CORRADO DE ANGELIS le rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore; - controricorrenti - nonché contro DE RISO MASSIMO, DE RISO MICHELE, DE RISO FABRIZIO, DE RISO ALFONSO; - intimati - avverso la sentenza n. 6705/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2022 dal Consigliere Dott.
MAURO CRISCUOLO; Viste le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. ALDO CENICCOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso; Lette le memorie delle parti; udito l'Avvocato; RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO Rilevato che De Riso Angela, Filomena e Rita in prossimità dell'udienza si sono costituite con nuovi difensori riferendo del decesso del vecchio difensore, mentre resta costituta con il precedente difensore De Riso Anna; Rilevato che la costituzione con nuovi difensori è avvenuta però a mezzo di procura invalida, non essendo stata rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata, come imposto dalla formulazione dell'art. 83 c.p.c., applicabile ratione temporis, trattandosi di controversia già pendente in primo grado in data anteriore al 4 luglio 2009 ( cfr. art. 58 co. 1 della legge n. 69/2009);
Ric. 2020 n. 01876 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -2- Ritenuto tuttavia che deve farsi applicazione del principio secondo cui nel giudizio di cassazione, la morte dell'unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione ed attestata dalla relata di notifica dell'avviso di udienza, non determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, allorquando la parte stessa sia già a conoscenza di tale evento ed abbia (come nella specie) rilasciato procura ad un nuovo difensore in calce alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
La circostanza, poi, che detta procura sia invalida (per essere stata rilasciata in violazione dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ.), oltre a non comportare l'inammissibilità del ricorso, consente di equiparare pienamente una siffatta ipotesi a quella della parte che, una volta ricevuta la predetta comunicazione di rinvio della causa a nuovo ruolo per decesso del suo unico difensore, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, da cui consegue soltanto il venir meno dei presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 22020 del 19/10/2007);
Ritenuto che però la necessità del rinvio a nuovo ruolo, con avviso alla parte personalmente si pone per la controcorrente De Riso Anna, ancora formalmente assistita dal difensore deceduto; PQM Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che della nuova udienza sia data comunicazione personalmente alla controricorrente De Riso Anna. Ric. 2020 n. 01876 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -3- Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Sup