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Ordinanza — n. 1135/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal on litigation costs, ruling that the losing party must bear expenses including expert fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1135/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding litigation costs and remanded the case for a new examination. The appellant argued that the losing party should bear all costs, including those for the private technical expert, despite the initial judgment's allocation. The court held that the principle of loser pays applies to all necessary litigation expenses, including expert fees, and ordered the losing party to reimburse the winner.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The losing party must bear all litigation expenses, including those for the private technical expert, unless the victorious party fails to prove actual payment.

Parole chiave

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litigation costs allocation private technical expert fees loser pays principle technical expert reimbursement court of cassation ruling remand for new trial procedural costs nullità del contratto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 c.p.c.
Con il secondo motivo, la ricorrent e , lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo aver totalmente rigettato l ’ appello promosso da lla Marker s .r.l.
Art. 92 c.p.c.
art. 2932 c.c
art. 91 c.p
Con il secondo motivo, la ricorrent e , lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14916 del 2020
Cass. n. 23226 del 2013
Cass. n. 84 del 2013
Cass. n. 3380 del 2015
Cass. n. 21402 del 2022
Cass. n. 2605 del 2006
21402del 2022 ; Cass. n. 2605 del 2006 ).
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Testo completo

la seguente: ORDINANZA sul ricorso 16617/2018proposto da: RAVASI GIUSEPPINA PAOLA , rappresentat a e difes a da gli Avvocati ANDREA MANZI e PIERO GIULIANI per procura a marginedel ricorso ; -ricorrente - contro MARKER S.R.L. FINANZIARIA IMMOBILIARE; -intimata – avverso la SENTENZA n. 4903/2017della CORTE DI APPELLO DI MILANO,depositata il 23 / 11 / 20 17 ; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO, nell ’ adunanza in camera di consiglio del 12/12/2022. FATTI DI CAUSA 1.1. La Marker s.r.l. Finanziaria Immobiliare, con atto di citazione notificato il 1 8 / 5 / 2013 , ha convenuto in giudizio , innanzi al tribunale di Milano,Giuseppina Paola Ravasi al fine di ottenere, ai sensi dell’art. 2932 c.c., la pronuncia di sentenza costitutiva del trasferimento in favore della convenuta della proprietà di un immobile previo pagamento da parte della stessa del residuo prezzo, pari ad €. 10.600,00.Ric. 2018n. 16617- Sez. 2 - CC del 1 2 dicembre 2022 1.2.

La società attriceha dedotto che: - in data 3/3/2009 aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita con il quale si era obbligata a vendere a Giuseppina Paola Ravasi di un immobile da costruire; il prezzo era stato pattuito nella somma di €. 175.000,00 , di cui la promissaria acquirente aveva corrisposto solo una parte, rimanendo, in particolare, debitrice della residua somma di €. 10.600,00 oltre IVA ; - la promissaria acquirente, pur se ripetutamente convocata, non si era presentata per la stipula del rogito definitivo. 1.3. Giuseppina Paola Ravasi, dal suo canto, costituitasi in giudizio, ha, tra l’altro, eccepito che: - il punto 6 del preliminare prevedeva la rinuncia espressa alla fideiussione in deroga all’art. 2 del d.lgs. n. 122/2005, il quale, in caso di immobile da costruire, prevede l’obbligo del costruttore di prestare la garanzia fideiussoria per le somme riscosse e da riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà; -in aggiunta al prezzo riportato nella scrittura privata di €.175.000,00 oltre IVA, doveva essere computata la somma di€. 75.000,00, già corrisposti al promissario venditore, per un totale di €. 250.000,00 ; - la Ravasi, avendo versato l’importo complessivo di €. 239.400,00, doveva pagare la residua somma di €.10.600,00, trattenuta, però, dalla stessa come garanzia per i vizi ed i difetti riscontrati sull’immobile tempestivamente denunciati. 1.4.

La convenuta, quindi, ha chiesto che il tribunale, accertata la nullità del contratto preliminare, dichiarasse l’improcedibilità/inammissibilità delle domande proposte dall’attrice, stante la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 122/2005, e, in subordine, che pronunciasse la risoluzione del contratto preliminare peri vizi e i difetti dell’ immobile.Ric. 2018n. 16617- Sez. 2 - CC del 1 2 dicembre 2022 1.5. Il tribunale, respinte le istanze istruttorie avanzate dalle parti, ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio e, all’esito delle operazioni peritali, con sentenza del 2016, ha respinto le domande proposte dall’attrice, dichiarando la nullità del contratto preliminare per violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 122 cit., e d ha , quindi, condanna to la Marker s .r.l.

Finanziaria Immobiliare alla restituzione della somma di €. 278.180,00, oltre interessi e spese di lite. 2.1. LaMarker s.r.l. Finanziaria Immobiliare ha proposto appello chiedendo , tra l’altro, in ipotesi di conferma della sentenza impugnata, che le spese relative alla consulenza tecnica d’ufficio e addebitate dal tribunale alla società appellante, fossero compensate tra le parti. 2.2. G iuseppina Paola Ravasi , resist endo al gravame , ha, a sua volta, propostoappello incidentale avverso la sentenza del tribunale limitatamente alla liquidazione delle spese per la consulenza tecnica di parte, lamentando in particolare che il giudice le aveva liquidate nella misura di €. 5.000,00senza tener conto di tutti gli importi che il consulente aveva chiesto, per un totale di €. 22.569,10,per l’ assistenza fornita dallo stesso nella fase di consulenza tecnica d’ufficio. 2.3.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, dopo aver rigettato sial’appello principale che l’appello incidentale e condannatoGiuseppina Paola Ravasi a restituire all’appellante le porzioni immobiliari oggetto del preliminare nullo, ha , quindi, stabilito che: - le spese di accertamento tecnico preventivo e di consulenza tecnica d’ufficio fossero definitivamente poste a carico delle parti in solido; -le spese rispettivamente sostenute per le consulenze tecniche di parte rimanessero definitivamente a carico di ciascuna di esse; - ha d ichiara t o l’ integral e Ric. 2018n. 16617- Sez. 2 - CC del 1 2 dicembre 2022 compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio. 2.4.

La corte, in particolare, dopo aver confermato la declaratoria dinullità del contratto preliminare in ragione della pacifica ed incontestata mancata prestazione da parte della promittente venditrice della garanzia fideiussoria del costruttore ed affermato che la declaratoria di nullità del contratto comporta non solo l’obbligo del promittente venditrice di restituire alla controparte le somme incassate in esecuzione del contratto nullo ma anche l’obbligo della promissaria acquirente di restituire alla proprietaria le porzioni immobiliari nel possesso delle quali era stata a suo tempo immessa, ha ritenuto che: - “ a lla nullità del contratto hanno dato luogo entrambe le parti contraenti” sul rilievo che, se“la promittente venditrice … non ha consegnato a controparte la fideiussione, … anche la promissaria acquirente che ha sottoscritto l ’ espressa rinuncia (alla quale non era abilitata) al rilascio della fideiussione”; - “ in siffatto contesto ” non potesse trovare accoglimento la “ pretesa risarcitoria ” azionata dalla Ravasi, evidenziando che nell’elenco dalla stessa predisposto sono state raccolte, oltre a voci di danno, a nche “spese processuali di parte”, le quali, invece, non possonoessere qualificate come voci di danno, dovendo essere considerate esclusivamente quali spese di lite e come tali distintamente regolate. 2.5.

La corte, quindi, ha ritenuto che le spese di accertamento tecnico preventivo e di consulenza tecnica d’ufficio dovessero essere definitivamente poste a carico delle parti in solido mentre a carico di ciascuna parte dovevano restare le spese rispettivamente sostenute per le consulenze tecniche di parte.Ric. 2018n. 16617- Sez. 2 - CC del 1 2 dicembre 2022 2.6. La corte, infine, ha ritenuto che , “ visto l ’ esito del giudizio e la sostanziale reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite del doppio grado” dovessero essere “integralmente compensate”. 2.7.

Giuseppina Paola Ravasi, con ricorso trasmesso per la notificail 22/5/2018, ha chiesto, per duemotivi, la cassazione della sentenza della c orte d ’ a ppello , dichiaratamente non notificata. 2.8. La Marker s .r.l. Finanziaria Immobiliare è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1. Con il primo motivo , la ricorrent e , lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c. p. c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo aver totalmente rigettato l ’ appello promosso da lla Marker s .r.l. , confermando nel merito la sentenza di primo grado, ha disposto l’integrale compensazione tra le parti del le spese di lite anche del primo grado di giudizio senza, tuttavia, considerare che il giudice d’appello può disporre una nuova regolamentazione delle spese di lite solo nel caso in cui riformi in tutto o in parte la sentenza di primo grado, laddove, al contrario, in caso di conferma nel merito della sentenza impugnata, può modificare la regolamentazione delle spese solo se investito della decisione sul punto da una specifica impugnazione, che , però, nel caso in esame,la Marker non ha proposto , essendosi l imitata a chiedere unicamente la compensazione delle spese di consulenza tecnica di parte. 3.2.

Ne consegue, ha osservato la ricorrente, che, a fronte della conferma della statuizione di nullità del contratto preliminare operata dalla corte d’appello ed in assenza di Ric. 2018n. 16617- Sez. 2 - CC del 1 2 dicembre 2022 domande dell’appellante volte alla modifica del capo della sentenza di prime cure inerente la liquidazione delle spese di lite, la corte d’appello ha erroneamente disposto la compensazione delle spese del primo grado di giudizio, compresi i costi sostenuti nel corso del relativo giudizio per consulenza tecnica d’ufficio e consulenza tecnica di parte. 3.3.

Il motivo è fondato. Il potere delgiudice d ’ app ello di procedere d ’ ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste, infatti, soltantoin caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri dellalite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso (come quello in esame) di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dalgiudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito, a differenza di quanto è accaduto nella vicenda in questione, oggetto di specifico motivo d’impugnazione (Cass. n. 14916 del 2020; conf., Cass. n. 23226del 2013 ). 4.1.

Con il secondo motivo, la ricorrent e , lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato l’ appello incidentale dalla stessa proposto per ottenere l’integrale riconoscimento degli importi sostenuti per il pagamento de gli onorari del consulente tecnico di parte, la cui assistenza in fase peritale era risultata necessaria, senza, tuttavia, considerare che il principio di soccombenza previ sto da ll ’ art. 91 , comma 1°, c.p.c. , riconoscendo quale soccombente la parte che , con il proprio comportamento, ha dato inizio alla causa o v i ha resistito co n forme e con argomenti non corrispondenti al diritto, Ric. 2018n. 16617- Sez. 2 - CC del 1 2 dicembre 2022 determinando così il suo protrarsi, impone di addossa re a quest’ultima le spese di giudizio e di riconoscere all’altra parte il diritto di ottenere il rimborso. 4.2.

Il motivo è fondato. Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte(e cioè le uniche spese delle quali, stando alla sentenza impugnata rimasta sul punto incensurata, l’appellata aveva invocato l’integrale rimborso con la proposizione dell’appello incidentale: v. la sentenza impugnata, p.

8) la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano, invero,tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che (ma non è stato questo il caso) il giudice non si avvalga, ai sensi dell’art. 92, comma1°, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84 del 2 013 ; Cass. n. 3380 del 2 015 ), ferma restando, naturalmente, la necessità che di tali spese la parte vittoriosa dimostri l’esborso effettivamente sopportato dovendosi, per contro, escludere che l ’ assunzione dell’obbligazionesia sufficiente a dimostrare il pagamento(Cass.n. 21402del 2022 ; Cass. n. 2605 del 2006 ).

5. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Milano che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Milano che, in differente composizione, p