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Ordinanza — n. 1130/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1130/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1130/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il complesso censuratorio è infondato. Deve osservarsi che non risulta adeguatamente aggredita la ratio decisoria della sentenza, la quale, dopo avere affermato che l’appellato non aveva provato l’esatta misura delle opere realizzate , spiega che le testimonianze avevano chiarito che costui aveva fatto luogo al 90% delle opere a lui assegnate in appalto. Di conseguenza, poiché il prezzo di € 18.000,00 era stato fissato per il completamento dei lavori, calcolato il 90%, all’appellato era dovuta la somma di € 16.200,00 e, tenuto conto che il committente aveva già versato l’ammontare di € 13.250,00, a costui spettava ancora il saldo di € 2.950,00.

Regesto Legislator

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art. 372 cod. proc. civ, artt. 2697 cod. civ, art. 360 cod. proc. civ, art. 1, comma 17 legge n. 228/12; Ordinanza — n. 1130/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Parole chiave

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controprestazione pagamento del subappaltatore onorario dell'architetto responsabilità dell'appaltatore risarcimento per errore giudiziario mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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art. 372 cod. proc. civ
Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la produzione da parte della ricorrente del documento allegato alla memoria, non vertendosi in nessuna delle ipotesi di cui all’art. 372 cod. proc. civ.
artt. 2697 cod. civ
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod.
art. 360 cod. proc. civ
5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contribu
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2756/2018 R.G. proposto da: MARCON ENZO E DANTE SNC , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA, 47, presso lo studio dell'avvocato GAETANO BASILE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO MARCOLINI; –ricorrenti– contro MOSCHITZ VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 162, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MEINERI, rappresentato e difeso dall'avvocato EMILIO OCCHIALINI; –controricorrente– avverso la sentenza n. 1209/2017 del TRIBUNALE di UDINE, depositata il 04/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE GRASSO; Osserva 1. La vicenda processuale, per quale che qui ancora rileva, può riassumersi nei termini seguenti: -Vincenzo Moschitz ottenne decreto ingiuntivo per l’ammontare di € 4.250,00 nei confronti di Marcon Enzo e Dante s.n.c., quale corrispettivo per lavori edili; -avanzata opposizione da parte dell’ingiunta, il Giudice di pace confermò l’opposto decreto e, in accoglimento della domanda “riconvenzionale” dell’opposto, condannò l’ opponente al pagamento della somma ulteriore di € 1.020,00; -il Tribunale di Udine, revocato il decreto ingiuntivo, condannò l’appellato al pagamento della somma di € 2.950,00.

Avverso la sentenza d’appello la s.n.c. Marcon Enzo e Dante ricorre sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria. La controparte resiste con controricorso.

2. Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la produzione da parte della ricorrente del documento allegato alla memoria, non vertendosi in nessuna delle ipotesi di cui all’art. 372 cod. proc. civ.

3. La ricorrente con il primo e il secondo motivo, tra loro correlati, denuncia falsa applicazione degli artt. 1460, 2697 cod. civ., nonché 115 e 116 cod. proc. civ., nonché, infine, l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Assume la ricorrente che il Moschitz non aveva assolto all’onere sopra di lui incombente di dimostrare l’importo del corrispettivo, a seguito dell’eccezione d’inadempimento formulata dalla società ingiunta. 3.

1. Il complesso censuratorio è infondato. Deve osservarsi che non risulta adeguatamente aggredita la ratio decisoria della sentenza, la quale, dopo avere affermato che l’appellato non aveva provato l’esatta misura delle opere realizzate , spiega che le testimonianze avevano chiarito che costui aveva fatto luogo al 90% delle opere a lui assegnate in appalto. Di conseguenza, poiché il prezzo di € 18.000,00 era stato fissato per il completamento dei lavori, calcolato il 90%, all’appellato era dovuta la somma di € 16.200,00 e, tenuto conto che il committente aveva già versato l’ammontare di € 13.250,00, a costui spettava ancora il saldo di € 2.950,00.

La prospettazione della ricorrente secondo la quale i lavori non costituivano il 90%, ma solo il 77,60%, a parte la non allegazione al ricorso della citata relazione del direttore dei lavori e la non puntuale indicazione dell’allocazione della stessa (non bastando il mero richiamo al fascicolo di parte), di per sé, non risulta elemento idoneo a scardinare il complessivo vaglio probatorio della Corte di merito, la quale ha tenuto conto di tutto il complesso inferenziale derivante dalla prova per testi, con giudizio in questa sede non censurabile.

È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita - non determina ndo essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente -un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

Nella sostanza, il complesso censuratorio investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).

4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Secondo la ricorrente il Giudice dell’appello non aveva tenuto conto di documento decisivo dal quale constava che il Moschitz aveva rinunciato a riscuotere l’importo di € 1.020,00, relativo a lavori extra capitolato. 4.

1. Il motivo, in presenza di “doppia conforme”, non è scrutinabile, trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., a mente del quale il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. Nel resto, impinge nelle osservazioni di cui al paragrafo precedente. In disparte va rilevato che la ricorrente neppure indica dove e quando abbia evidenziato il fatto qui enunciato.

5. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contribu