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Ordinanza Interlocutoria — n. 1123/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation remands case to new session pending Supreme Court ruling on special power of attorney validity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1123/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of special power of attorney and remanded the case for a new hearing. The appellant had acquiesced to the first-instance judgment by filing a separate lawsuit, while the respondent argued the power of attorney was invalid for incompatible activities. The court deferred the decision on the procedural defect until the Supreme Court resolves a pending question regarding the scope of such powers.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: In the absence of a valid special power of attorney, the appeal is inadmissible, and the case must be remanded pending a ruling on the relevant question of law by the Supreme Court.

Parole chiave

Generato dall'IA
special power of attorney inadmissibility of appeal acquiescence to first instance remittal to new session Supreme Court question zona di ville rigetto provvisorio dell'opposizione competenza concorrente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. civ. Sez. III n. 6946/2022
Cass. civ. Sez. III n. 6947/2022
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 32342/2019 R.G. proposto da: VEZZA MARIA GIUSEPPINA o MARIELLA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO CHIEREGATO; -ricorrente- contro CONCORDATO PREVENTIVO ALTEX S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARINA REBESANI; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2999/2019 depositata il 17/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. Rilevato: La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Vezza Maria Giuseppina avverso la sentenza con cui il Tribunale di Verona ha dichiarato il difetto di legittimazione del Concordato preventivo a contraddire alla domanda dell’attrice di accertamento dell’usucapione di un immobile sito in Villafranca, di cui il Concordato aveva chiesto lo sgombero assumendo che lo stesso fosse di proprietà della debitrice Altex S.r.l.

La Corte d’appello di Venezia ha rilevato che l’appellante aveva prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado, avendo iniziato un autonomo giudizio contro Altex S.r.l. Per la cassazione della decisione d’appello la Vezza ha proposto ricorso sulla base di due motivi. Il Concordato preventivo ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale, che sarebbe stata rilasciata al fine del compimento di attività incompatibili con il giudizio di cassazione (“anche nella fase di appello, di cassazione, di esecuzione, di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi”);

La causa, in un primo tempo avviata per la trattazione dinanzi alla sesta sezione, è stata rimessa alla Seconda sezione su istanza del controricorrente per la valutazione dell’istanza di riunione con la causa n. 5532del 2020. La causa, dapprima avviata per la trattazione camerale, è stata poi rimessa alla pubblica udienza. In prossimità della detta udienza, il controricorrente ha depositato memoria, deducendo l’esistenza di un sopravvenuto accordo inter- partes, che avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere, tuttavia insistendo per la regolazione delle spese di lite in ragione della soccombenza virtuale della ricorrente.

Rileva il Procuratore Generale nelle proprie conclusioni scritte che, ai fini della soluzione della questione dell'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura alle liti, a suo tempo evidenziata dal relatore, appare opportuno attendere la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte a cui la questione è stata rimessa con le ordinanze interlocutorie Cass. civ. Sez. III n° 6946 e 6947 del 2 marzo 2022. Il collegio condivide il rilievo del Procuratore Generale, aggiungendo che l’esigenza dal medesimo segnalata sussiste, a prescindere dalla verifica se l’accordo prodotto dal controricorrente con la memoria abbia realmente determinato la cessazione della materia del contendere.

È decisiva la circostanza che la istanza di cessazione della materia del contendere è accompagnata dalla richiesta di regolazione delle spese sulla base del principio della soccombenza virtuale. Si giustifica quindi il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite a seguito delle rimessioni di cui sopra.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulle questioni oggetto delle rimessioni di cui in premessa Così deciso in Roma, nella camera di consiglio