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Ordinanza — n. 922/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses late breach of contract defense, reversing burden of proof on plaintiff.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 922/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the lower court's decision regarding a breach of contract dispute between a training company and a law firm. The firm had raised a defense of non-performance after appearing late in the proceedings, while the company sought contract resolution and damages. The court ruled that the late defense should have been inadmissible, meaning the company incorrectly bore the burden of proving its own performance.

Regesto Legislator

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Art. 1460, 2697 c.c.; Art. 167 c.p.c.: A late exception of non-performance is inadmissible, and the creditor claiming resolution must prove the source of their right while the debtor proves their own performance.

Parole chiave

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breach of contract late defense inadmissibility burden of proof reversal contract resolution procedural default ripetibili dell'avvocato rimborso delle spese sussidio per la frequentazione di corsi

Disposizioni normative citate

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Art. 1460 c.c.
per avere la Corte di appello accollato alla Gas Marketing l’onere di provare il proprio esatto adempimento (cioè di aver messo a disposizione dei locali per lo svolgimento dei corsi), a fronte della tardiva eccezio ne d’inadempimento ex art. 1460 c.c. ad opera dello Studio Gambardella.
Art. 2697 c.c.
Art. 167 c.p.c.
Pertanto, restano ferme per lui le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. (art.
Art. 171, co. 2 c.p.c.
(art. 171, co. 2 c.p.c.), che colpiscono non solo la domanda riconvenzionale, ma anche l’eccezione di inadempimento ex art.
art. 1460 c.c
per avere la Corte di appello accollato alla Gas Marketing l’onere di provare il proprio esatto adempimento (cioè di aver messo a disposizione dei locali per lo svolgimento dei corsi), a fronte della tardiva eccezio ne d’inadempimento ex art. 1460 c.c.
art. 167 c.p
Pertanto, restano ferme per lui le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 6168/2011
1460 c.c., trattandosi di un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio (cfr., tra le molte, Cass. 6168/2011).
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Testo completo

pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6243/2017, proposto da: GAS MARKETING s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma , Via Luigi Rizzo 107 , presso lo studio dell’avvocato MARINELLA PERNA , rappresentata e difesa dall'avvocato CORRADO PIPIA; -ricorrente - contro BASILE MAURIZIO, STUDIO GAMBARDELLA s.a.s.; -intimati - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI n. 3354/2016,depositata il 20/09/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA La controversia origina da un contratto di organizzazione di corsi di aggiornamento professionale,stipulato tra la Gas Marketing s.r.l. e lo Studio Gambardella, in base al quale la prima aveva versato al 2di 4 – RG 6243/2017 – S2 – CC 15/9/2022 (n. 16) – Caponi est. secondo 12.700 Euro per spese organizzative.

I corsi non si erano tenuti e la Gas Marketing conveniva in giudizio lo Studio Gambardella per la risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione dell’importo versato e il risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava le domandedell’attrice sul presupposto che - sollevata eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. da parte dello Studio Gambardella per non avere Gas Marketing messo a disposizione i locali per i corsi , contrariamente agli impegni contrattuali, quest’ultima non era riuscita a prova re di avere esattamente adempiuto all'obbligazione in oggetto.

Peraltro, il Tribunale rigettava per tardività anche la contrapposta domanda riconvenzionale di risoluzione proposta dallo Studio Gambardella. Gas Marketing impugna in cassazione l a sentenza della Corte d’appello che– per quanto ancora rileva – ha conferma to la sen tenza di primo grado. Il ricorso in cassazione è affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Lo Studio Gambardella è rimasto intimato, così come è rima s to intimato l’avv. Maurizio Basile, difensore dello Studio nei preg ressi gradi, cui il ricorso è stato notificato per denuncia di lite, poiché il giudice di primo grado ha condannato la Gas Marketing alla rifusione delle spesecon attribuzione a costui.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo, ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1460, 2697 c.c. per avere la Corte di appello accollato alla Gas Marketing l’onere di provare il proprio esatto adempimento (cioè di aver messo a disposizione dei locali per lo svolgimento dei corsi), a fronte della tardiva eccezio ne d’inadempimento ex art. 1460 c.c. ad opera dello Studio Gambardella. 3di 4 – RG 6243/2017 – S2 – CC 15/9/2022 (n. 16) – Caponi est. Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli art t . 1453 e 1458 c.c. per non avere la Corte di appello - una volta constatat a l’impossibilità di esecuzione del contratto e l’impossibilità di accertare l’addebito della risoluzione - pronunciato la risoluzione del contratto e condannato ciascuna delle parti alla restituzione di quanto versato in esecuzione del contratto.

Con il terzo motivo si impugna- per quanto occorrer possa - il capo relativo alle spese, per avere la Corte d’appello disposto la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 2. – Il primo motivo è fondato. Risulta dagli atti processuali c he il convenuto Studio Gambardella si è costituito nel giudizio di primo grado solo alla prima udienza. Pertanto, restano ferme per lui le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. (art. 171, co. 2 c.p.c.), che colpiscono non solo la domanda riconvenzionale, ma anche l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., trattandosi di un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio (cfr., tra le molte, Cass. 6168/2011).

Sotto il profilo della sanzione di decadenza, non è giustificabile una disparità di trattamento processuale tra le due attività difensive, ove siano contestualmente proposte (in prima udienza), com’è avvenuto nel caso di specie nella pronuncia de l giudice di primo grad o, confermata in appello. Mentre è stata correttamente dichiarata la tardività della domanda riconvenzionale, sono stati erroneamente invertiti gli oner i della prova in tema di adempi mento delle obbligazioni rispetto alla regola secondo la quale il creditore che agiscaper la risoluzione del contratto , per il risarcimento de l danno o per l'adempimentoè tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto (ed il relativo termine di scadenza), limitandosi poi ad 4di 4 – RG 6243/2017 – S2 – CC 15/9/2022 (n. 16) – Caponi est. allegare la circostanza dell'inadempimen to della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato del la prova de l l’ adempimento delle proprie obbligazioni.

Imputando in termini decisivi all’attrice Gas Marketing le conseguenze in ordine alla mancata prova dell’adempimento della propria obbligazione (nonché in ordine alla mancata prova dell’inadempimento dello Studio Gambardella), i giudici di merito hanno trattato l’eccezione d’inadempimento sollevata da quest’ultimo come se fosse stata tempestiva, mentre avrebbero dovuto sancirne l’inammissibilità per tardività, neutralizzandone così l’impatto sul riparto degli oneri probatori. In questi termini, il primo motivo di ricorso è accolto. 3. - In dipendenza dall’accoglimento del primo motivo, il Collegio ravvede gli estremi per un assorbimento degli altri due motivi di ricorso. 4.

– In relazione all’accoglimento del primo motivo di ricorso , la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spesedel presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara a ssorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso , cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte