Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to distinguish first and second instance facts under Art. 348 ter c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to distinguish the factual basis of the first-instance decision from the appellate court's rejection. The appellant argued that the lower courts ignored evidence regarding unauthorized works and municipal inspections, but the Court found these arguments did not meet the strict requirements for challenging a judgment on appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the condominium's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348 ter, comma 5, c.p.c.; Art. 360, n. 5, c.p.c.: An appeal against a second-instance judgment is inadmissible if the appellant fails to demonstrate that the factual basis of the first-instance decision differs from the reasons for the appellate court's rejection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25689/2018 R.G. proposto da: VINCENZO D’AMATO rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Senatore, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’avvocato Alessandro Avagliano, via CESARE FERRERO DI CAMBIANO 82. –ricorrente – contro CONDOMINIO VIA LEOPOLDO SIANI N. 13 di Cava de’ Tirreni, in persona dell’amministratore p.t., Avv. Vincenzo Solimene, rappresentato e difeso dall’avvocato Sabato Pisapia ed elettivamente domiciliato in Roma presso l’avvocato Vincenzo Sparano, CORSO VITTORIO EMANUELE 154.
–controricorrente – avverso la sentenza n. 874/2018 della CORTE DI APPELLO DI SALERNO, depositata il 14.06.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO FATTI DI CAUSA 1.Vincenzo D’Amato propone ricorso, sulla scorta di quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno che, confermando la pronuncia di primo grado del tribunale della stessa città, ha accolto la domanda proposta nei suoi confronti dal Condominio di Cava dei Tirreni, via Leopoldo Siani n. 13, per la reintegra nel possesso del sottotetto del fabbricato condominiale.
2. Il Tribunale - istruita la causa per testi e per CTU - aveva ritenuto provato il possesso comune del sottotetto da parte di tutti i condomini, nonché lo spoglio da costoro subito ad opera del D’Amato; secondo l’accertamento del primo giudice, infatti, quest’ultimo, da un lato, aveva praticando un’ apertura nel solaio di separazione orizzontale tra il sottotetto e il proprio appartamento, così realizzando un collegamento diretto tra tali ambienti; d’altro lato, aveva modificato il verso di apertura della botola di collegamento tra il sottotetto e il sottostante pianerottolo del terzo piano dello stabile, rendendo la stessa apribile solo dall’interno del sottotetto. Sulla scorta di tali accertamenti il primo giudice aveva condannato il D’Amato al ripristino dello stato dei luoghi.
3. Il medesimo D’Amato adiva la Corte di appello di Salerno contestando - anche sulla base di qua nto emerso dalla consulenza depositata nell’ambito di un procedimento penale dal consulente del Pubblico Ministero, arch. Nardi - le dichiarazioni rese dai testimoni in merito all’accesso al sottotetto nonché le risultanze della CTU; quest’ultima, secondo l’appellante, non avrebbe accertato in maniera precisa l’epoca dei lavori a lui addebitati, né avrebbe rappresentato lo stato dei luoghi in termini certi, anche per la mancanza del progetto originario dell’edificio condominiale.
4. La Corte territoriale, nel contraddittorio delle parti, ha rigettato il gravame valorizzando le testimonianze che avevano confermato l’utilizzo del sottotetto da parte dei condomini, i quali, secondo i testi, usavano accedervi tramite una scala posizionata sul ballatoio del terzo piano fino all’ ottobre 2002, quanto tale accesso venne impedito dalle opere effettuate dal D’Amato.
5. La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal D’Amato, sulla scorta di quattro motivi, con ricorso a cui il Condominio ha resistitocon controricorso. Solo il Condominio ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 c.c. per aver la Corte ritenuto provato il possesso del Condominio sul locale sottotetto oggetto di contesa.
7. Il motivo è inammissibile perché il ricorrente, pur denunciando la violazione dell’art. 1117 c.c., non indica alcuna regola di diritto enunciata o applicata dalla Corte territoriale in contrasto con tale disposizione ma chiede a questa Corte di procedere alla rivalutazione delle risultanze istruttorie e di pervenire alla cassazione dell’impugnata sentenza sulla scorta di un rinnovato «esame delle caratteristiche strutturali e funzionali del sottotetto» (pag. 10 rigo 1 del ricorso), in tal modo sollecitando accertamenti di fatto estranei al perimetro del giudizio di legittimità.
8. Con il secondo mezzo, riferito all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in cui la Corte distrettuale sarebbe incorsa ritenendo che il possesso del sottotetto da parte dei condomini fosse stato provato per testi, nonostante che la scheda catastale e la consulenza tecnica resa in sede penale dall’arch. Nardi avvalorassero l’assunto che l’unica via di accesso al sottotetto era rappresentata dalla botola presente nell’appartamento dello stesso ricorrente.
9. Con il terzo motivo di ricorso, riferito all’art.360, primo comma, n. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. per aver la Corte distrettuale ritenuto accertato il possesso del sottotetto in capo ai condomini, ancorché le consulenze espletate nulla avessero chiarito in ordine alla proprietà del sottotetto stesso.
10. Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi denunciano la violazione dell’articolo 116 c.p.c., in relazione al numero 3 (e, il terzo motivo, anche in relazione al numero 5) dell’articolo 360 c.p.c. e sostanzialmente si dolgono dell’apprezzamento delle risultanze probatorie da parte della Corte territoriale. 10.1. I suddetti motivi sono inammissibili perché, come questa Corte ha già chiarito «il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l'utilizzo del pronome "suo" è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell'autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che "la legge disponga altrimenti"» (Cass. 34786/21).
E’ noto, d’altra parte, che «In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione» (così Cass.
SSUU 20867/20). 10.2. Quanto al riferimento delmotivo al vizio di cui all’articolo 360 n. 5 c.p.c., il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter , comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012); il ricorrente per cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. - «deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (così Cass. 26774/16).
11. Con il quarto mezzo, il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per aver la Corte omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio. In particolare, nel motivo si lamenta che la Corte distrettuale avrebbe omesso di esaminare i lavori mediante i quali, secondo la prospettazione del Condominio, il D’Amato si sarebbe impossessato del sottotetto. Al riguardo il ricorrente sottolinea che il personale dell’Ufficio concessioni ed autorizzazioni del Comune di Cava de’ Tirreni avrebbe accertato, dopo un sopralluogo del 6.2.2003, che nessun lavoro era in corso di realizzazione presso l’immobile del D’amato; cosicché, si argomenta nel motivo, l’incertezza relativa all’espletamento dei citati lavori avrebbe reso necessaria una nuova consulenza tecnica, dal medesimo ricorrente richiesta nel secondo grado di giudizio.
10. Anche il quarto mezzo è inammissibile, essendo la denuncia di omesso esame di fatto decisivo preclusa, nel presente giudizio di legittimità, dal disposto di cui dell’art. 348 ter, comma 5, c.p.c., come già illustrato nel paragrafo 10.2 che precede. 11.In definitiva, il ricorso è inammissibile.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
13. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere al Condominio controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4.000, oltre € 200 per esborsi e altri accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso