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Ordinanza — n. 904/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal due to lack of necessary co-plaintiff consent in specific performance of marital property contract.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 904/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding a specific performance claim for a marital property contract. The appellant argued the contract was unenforceable without her consent, while the appellees contended the contract was valid and binding. The court ruled that the absent spouse was a necessary co-plaintiff whose lack of consent rendered the proceedings null and void.

Regesto Legislator

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Art. 2932 cod. civ.; Art. 383, comma 3, c.p.c.: In specific performance actions for preliminary contracts by a married seller under community property regimes, the absent spouse is a necessary co-plaintiff; omission of their consent renders the process null, requiring cassation and remittal.

Parole chiave

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specific performance contract community property regime necessary co-plaintiff lack of consent nullity of proceedings quota di comproprietà divisione della proprietà compravendita immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 2932 cod. civ.
3.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 cod. civ., falsa applicazione dell’art.
Art. 115 cod. proc. civ.
civ., falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., violazione dell’art.
Art. 102 cod. proc. civ.
civ., violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., anche in relazione al n.
Art. 360 cod. proc. civ.
5 dell’art. 360 cod. proc. civ. Assume la ricorrente che la decisione aveva correttamente rilevato che l’immobile oggetto del contratto preliminare era in comproprietà dei coniugi Petrov Vitali e Galyna Petrova, per essere stato acquistato in regime di comunione legale dei beni dalla Petrova.
Art. 383, comma 3, c.p.c.
art. 344 cod. proc. civ
La Corte di Roma, dichiarato ammissibile l’intervento, trattandosi di soggetto avente diritto ai sensi dell’art. 344 cod. proc. civ., in quanto avente titolo a proporre opposizione di terzo, rigettò l’impugnazione della Petrova, giudicando rituale la notifica dell’atto di citazione, eseguita ex art.
art. 140 cod. proc. civ
civ., in quanto avente titolo a proporre opposizione di terzo, rigettò l’impugnazione della Petrova, giudicando rituale la notifica dell’atto di citazione, eseguita ex art. 140 cod. proc. civ.
art. 2932 cod. civ
3.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 cod. civ., falsa applicazione dell’art.
art. 115 cod. proc. civ
civ., falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., violazione dell’art.
art. 102 cod. proc. civ
civ., violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., anche in relazione al n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 8040, 21/03/2019
(Sez. 2, n. 8040, 21/03/2019, Rv.
S.U. n. 17952/2007
Cass. n. 23940/2017
Si era, quindi in presenza di manifesta ed irriducibile contraddittorietà (cita Cass. n. 23940/2017).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2985/2018 R.G. proposto da: PETROVA GALYNA, rappresentata e difesa dall’avv. TOMMASO LAROCCA; –ricorrente– contro GIONTA FRANCESCO; –intimato– nonché contro VITALI PETROV; -intimato- avverso la sentenza n. 260/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO; La Corte osserva 1. La vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini di cui appresso. Francesco Gionta citò in giudizio Galyna Petrova perché il giudice facesse luogo del consenso mancante della convenuta, promittente alienante, la quale era venuta meno all’obbligo di trasferire all’attore un appartamento con annesso box per il prezzo pattuito di € 190.000,00, obbligo sanzionato con il pagamento del doppio della caparra e di una penale.

Nella contumacia della convenuta il Tribunale, accogliendo la domanda, trasferì i beni promessi in vendita all’attore e condannò la Petrova al pagamento della penale di € 50.000,00. Propose appello la Petrova, la quale eccepì la nullità della notifica dell’atto di citazione in primo grado, la falsità della scrittura privata portata in giudizio dal Gionta ed evidenziò, altresì, che del bene promesso in vendita era comproprietario al 50% Vitali Petrov. In appello intervenne il Petrov eccependo la nullità del contratto preliminare e laconseguente nullità della sentenza di primo grado, resa a contraddittorio non integro.

La Corte di Roma, dichiarato ammissibile l’intervento, trattandosi di soggetto avente diritto ai sensi dell’art. 344 cod. proc. civ., in quanto avente titolo a proporre opposizione di terzo, rigettò l’impugnazione della Petrova, giudicando rituale la notifica dell’atto di citazione, eseguita ex art. 140 cod. proc. civ. Accolta, per converso, l’opposizione di terzo proposta da Vitali Petrov, affermata la sussistenza dell’obbligo in capo alla promittente alienante, escluse la suscettibilità di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, non essendo consentito costituire un rapporto giuridico diverso rispetto a quello voluto dalle parti.

Nel dispositivo la Corte di merito declina il rigetto dell’appello di Galyna Petrova, l’accoglimento dell’opposizione di terzo di Vitali Petrov e il rigetto della domanda ex art. 2932 avanzata da Francesco Gionta.

2. Galyna Petrova ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Le controparti sono rimaste intimate. 3.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 cod. civ., falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., anche in relazione al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. Assume la ricorrente che la decisione aveva correttamente rilevato che l’immobile oggetto del contratto preliminare era in comproprietà dei coniugi Petrov Vitali e Galyna Petrova, per essere stato acquistato in regime di comunione legale dei beni dalla Petrova.

Il preliminare sottoscritto dalla sola Petrova, pur essendo valido, non era coercibile ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., poiché la ricorrente non poteva disporre dell’intero bene. La sentenza, distonicamente, pur avendo respinto la domanda ex art. 2932 cod. civ., aveva rigettato l’appello della Petrova. In altri termini il Giudice aveva statuito l’improcedibilità della domanda ex art.2932 c.c. nei confronti del solo Petrov ma non nei confronti della Petrova , nonostante fosse stata proprio costei a eccepire l’inammissibilità della esecuzione specifica.

Si era, quindi in presenza di manifesta ed irriducibile contraddittorietà (cita Cass. n. 23940/2017).

4. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della condanna alle spese.

5. Deve constatarsi il difetto di contraddittorio nel giudizio di primo grado. Invero, questa Corte ha chiarito che in tema di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di contratto preliminare stipulato da promittente venditoresposato in regime di comunione legale dei beni senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario nel relativo giudizio, essendo egli comproprietario per l'intero della cosa, con la conseguenza che, qualora in appello non siano state rilevate, anche di ufficio, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del detto coniuge pretermesso e, quindi, la nullità del processo svoltosi, la decisione emessa va cassata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (Sez. 2, n. 8040, 21/03/2019, Rv. Rv. 653029; conf. S.U. n. 17952/2007). Assorbita ogni altra questione, cassata la sentenza, il processo deve essere rimesso al Tribunale, anche per il regolamento delle spese del presentegiudizio di legittimità.

P.Q.M.

decidendo nel merito, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale, in diversa composizione