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Decreto — n. 890/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 890/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 890/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

RETO sul ricorso proposto da: PECORELLA VINCENZO, rappresentato e difeso da se medesimo ex art.86 cpc nonché dall'avvocato PORZIA D'ARBITRIO; - ricorrente - Contro TURCO CLAUDIA, DI NAPOLI GIUSEPPE; - intimati — per la cassazione dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Napoli relativa al giudizio iscritto al NRG 17379/2015, pubblicata in data 14 dicembre 2018; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da PECORELLA VINCENZO; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 890/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 702 bis cpc del Tribunale di Napoli relativa al giudizio iscritto al NRG 17379/2015, pubblicata in data 14 dicembre 2018; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da PECORELLA VINCENZO; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato deduzione delle spese professionali condono delle spese procedurali rinuncia a pretese di salario rimborso delle spese spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
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Testo completo

RETO sul ricorso proposto da: PECORELLA VINCENZO, rappresentato e difeso da se medesimo ex art.86 cpc nonché dall'avvocato PORZIA D'ARBITRIO; - ricorrente - Contro TURCO CLAUDIA, DI NAPOLI GIUSEPPE; - intimati — per la cassazione dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Napoli relativa al giudizio iscritto al NRG 17379/2015, pubblicata in data 14 dicembre 2018; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da PECORELLA VINCENZO; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimata svolto attività difensiva;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 150/2022 RG 6533-2019 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 2