Italian Court dismisses appeal due to formal withdrawal of the lawsuit by the appellant company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceedings extinguished following a formal withdrawal of the appeal by GBR COSTRUZIONI SRL. The appellant voluntarily relinquished the right to contest the lower court's judgment, a procedural act accepted by the respondent, Maria Bertin. Consequently, the court ruled that no further action on litigation costs was necessary, terminating the case entirely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, rendering the judgment final and binding without further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
icorso proposto da: GBR COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA 9, presso lo studio dell'avvocato ROSELLINA RICCI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO GIACHIN; - ricorrente - Contro BERTIN MARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMILIANO TOGNON; - controricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2436/2019 pubblicata in data 14 giugno 2019; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da GBR COSTRUZIONI SRL, accettata dalla controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. l A 144/2022 RG 3427-2020 Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma