Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper invocation of Article 360-bis procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant incorrectly invoked Article 360-bis, n. 1 of the Code of Civil Procedure. The appellant argued that the lower court erred in evaluating evidence regarding a heating system dispute, but the Court held that such arguments constitute a substantive merit issue rather than a procedural defect. Consequently, the Court ruled that the appeal must be rejected without examining the merits to filter inconsistent requests.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360-bis, n. 1 c.p.c.; Art. 348-bis c.p.c.: The appeal must be declared inadmissible if the grounds cited do not strictly fall under the specific procedural defects listed in Article 360-bis, n. 1, as the Court's function is to filter inconsistent appeals rather than review substantive merits.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8240/2018 R.G. proposto da: CAMPIONI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA GARAVELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO VENTURI giusta procura in atti; –ricorrente– contro RAGNO MAURO, n.q. di titolare della ditta individuale TERMOIDRAULICA EXPRESS DI RAGNO MAURO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSELLA GIANNINI giusta procura in atti;
–intimato – avverso la sentenza n. 715/2017 del TRIBUNALE DI TERNI, depositata in data 11/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva 1. La vicenda qui al vaglio può riassumersi in breve nei termini seguenti: - il Giudice di pace di Orvieto definì il giudizi o d’opposizione a decreto ingiuntivo, condannando Franco Campioni al pagamento della somma di € 2.400,00 in favore di Mauro Ragno, titolare della ditta “Termoidraulica express”, quale corrispettivo per la fornitura e installazione di un climatizzatore; - a vverso la decisione Franco Campioni propose impugnazione dolendosi del rigetto della propria domanda di condanna per lite temeraria, nonché per essere stato condannato al pagamento della somma di cui sopra; - il Tribunale di Terni rigettò in toto l’appello , sulla base, in sintesi, dei seguenti argomenti:
a) la pretesa di condanna per responsabilità aggravata, ex art.96 cod. proc. civ., era priva di fondamento, in quanto non si era potuta riscontrare la dedotta falsità di data di una fornitura di una caldaia, in quanto la domanda del Ragno era stata rigettata senza necessità di entrare nel merito, avendo trovato accoglimento l’eccezione di prescrizione ex art. 2955, n. 5, cod. civ., ragion per cui il Giudice di primo grado correttamente non aveva sospeso il giudizio, onde consentire al Campioni di proporre querela di falso, e sul punto la sentenza del Giudice di pace non era stata impugnata; sotto altro profilo, si soggiunge, la condanna per lite temeraria presuppone la totale soccombenza della controparte, il che non era avvenuto, stante che il Ragno era risultato soccombente solo per una parte del credito vantato;
b) quanto alla condanna per la fornitura e installazione del climatizzatore, il Tribunale ritenne non giustificato secondo buona fede l’inadempimento, ex art. 1460, co. 2, cod. civ. e priva d’efficacia l’eccezione di prescrizione di cui all’art. 2955, n. 5, cod. civ., per due ordini indipendenti e autonome di ragioni, l’eccezione era stata proposta dopo le preclusioni di cui all’art. 320 cod. proc. civ., solo con le note conclusive autorizzate, dopo che il Giudice di pace aveva trattenuto in decisione la causa; l’eccezione di prescrizione presuntiva non era compatibile con l’ammissione di non estinzione dell’obbligazione, stante che l’appellante aveva sostenuto di non aver pagato.
2. Franco Campioni ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di una sola, articolata censura. L’intimato resiste con controricorso, in seno al quale chiede condannarsi il ricorrente per lite temeraria ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 96 cod. proc. civ. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
3. Il ricorrente denuncia illogicità manifesta , violazione degli artt. 115, 116, 634 cod. proc. civ., 2214 cod. civ., 21 n. 4, lett. a), d.P.R. n. 633/1973 e del d.P.R. n. 472/1996. Secondo l’assunto impugnatorio la prescrizione era stata eccepita solo con la comparsa conclusionale sol perché all’esito dell’andamento del processo, il cui epilogo pareva scontato, si era reso necessario formulare l’eccezione. Il Tribunale si era pedissequamente allineato alla sentenza di primo grado. Il Giudice non avrebbe potuto accogliere l’eccezione di prescrizione, dovendo, invece, sospendere il processo, così da consentire l’esperimento della querela di falso.
Quanto al credito riconosciuto (vendita pompa di calore), reputa il ricorrente non sussistere l’ipotesi della doppia conforme e addebita alla sentenza d’appello di aver incongruamente confermato la tardività dell’eccezione di prescrizione in un caso (capo di domanda riguardante la vendita della pompa di calorie) e affermato la tempestività nell’altro caso (caldaia). Il lavoro concernente la caldaia aveva messo a rischio la sicurezza del condominio e l’esponente era stato costretto a versare a quest’ultimo la somma di € 450,40, per intervento sull’impianto di riscaldamento condominiale.
Infine, il ricorrente addebita alla decisione impugnata di avere malamente vagliato le prove, in particolare affermando l’irrilevanza della deposizione della teste Staderini, per non aver saputo costei precisare se il condizionatore installato nell’appartamento fosse proprio quello fornito dal Ragno. 1.
1. A voler superare la promiscuità del motivo, il quale enuclea una congerie eterogenea di doglianze, così da caratterizzarsi quasi si trattasse di strumento devolutivo e non di ricorso ancorato ai tassativi parametri di cui all’art. 360 cod. proc. civ., esso appare in parte manifestamente infondato e per altra parte inammissibile. Il ricorso non coglie una delle “rationes decidendi” a riguardo del rigetto della domanda di condanna per lite temeraria, avendo la sentenza d’appello chiarito che una tale condanna presuppone la soccombenza integrale della controparte, il che qui non è, all’evidenza, avvenuto.
Mancando una puntuale spendita impugnatoria di tutte le “rationes decidendi”, il punto deciso è divenuta intangibile e, pertanto, impermeabile al giudizio di cassazione (cfr., fra le tante, da ultimo, S.U., n. 7931 del 29/3/2013, Rv. 625631; Sez. L., n. 4293 del 4/3/2016, Rv. 639158). Quanto all’affermata prescrizione del credito relativo alla caldaia, comunque irrilevante la diversità di trattamento giuridico con la gemella eccezione per il credito nascente dalla fornitura della pompa di calore, basta evidenziare che sul punto non è stata proposta censurad’appello.
Deve escludersi diversità d’accertamento fattuale tra primo e secondo grado. Invero, la diversità perorata dal Campioni non riguarda l’accertamento del fatto, bensì l’inquadramento giuridico: afferma il ricorrente che il Giudice di pace, qualificata come domanda di compensazione la richiesta del rimborso di quanto pagato al condominio, ne negò la sussistenza per mancanza di prova eziologica, oltre che per assenza di domanda riconvenzionale; il Giudice dell’appello incentra la propria disamina, al fine di rigettare l’eccezione d’inadempimento del Campioni, escludendo, in ogni caso, la gravità del fatto dedotto.
Appartiene all’insindacabile giudizio del giudice del merito verificare la sussistenza di eventuali reciproci inadempimenti, compararli e stabilire se l’inadempimento dedotto in via d’eccezione, applicato il criterio della buona fede, possa qualificarsi tale da giustificare il mancato adempimento della prestazione dedotta (cfr., ex multis, Cass. n. 24899/2005). È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente -un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).
Nella sostanza il ricorrente, sotto l’usbergo dell’asserita violazione di legge insta per un inammissibile riesame di merito, peraltro al di là delle ipotesi contemplate dal vigente art. 360, n. 5, cod. proc. civ. e in presenza di “doppia conforme”. In definitiva, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).
Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037).
E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037).
Infine, è appena il caso di soggiungere che l’evocazione della normativa tributaria risulta palesemente inconferente in quanto, a tutto concedere, non potrebbe giammai incidere, come si è visto, sulla “ratio decidendi”.
2. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".
3. Il regolamento delle spesesegue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 1.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament