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Ordinanza — n. 390/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to joint withdrawal of parties under Article 390 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 390/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the parties jointly submitted a note on December 5, 2022, renouncing further proceedings. Although the appellants had argued for contract nullity and the respondent claimed breach of good faith regarding a loan condition, the court prioritized the parties' explicit withdrawal. Consequently, no ruling on the substantive legal merits of the contract dispute was issued.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; When parties jointly declare lack of interest and renounce the proceedings, the court must declare the judgment extinguished without ruling on the merits.

Parole chiave

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joint withdrawal of appeal extinguishment of proceedings Article 390 Code of Civil Procedure lack of interest in litigation renunciation of cassation appeal controprestazione rimborso del mutuo caparra

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., i ricorrenti deducono la nullità della sentenzaper violazione dell’art.
Art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
4 c.p.c., i ricorrenti deducono la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 132 comma 2° n.
Art. 1337 c.c.
Art. 1453 c.c.
Art. 116 c.p.c.
Attraverso la seconda censura, i Solazzo assumono la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., degli artt.
Art. 1176 c.c.
Art. 390 c.p.c.
La Corte deve preliminarmente rilevare che, in data 5 dicembre 2022, le parti hanno fatto pervenire note congiunte, con le quali dichiarano di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio e di voler rinunziare allo stesso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con integrale compensazione delle spese.
art. 116 c.p
Attraverso la seconda censura, i Solazzo assumono la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., degli artt.
art. 390 c.p
La Corte deve preliminarmente rilevare che, in data 5 dicembre 2022, le parti hanno fatto pervenire note congiunte, con le quali dichiarano di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio e di voler rinunziare allo stesso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con integrale compensazione delle spese.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2 n. 14922 del 16 luglio 2015
Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, dando atto che la presente decisione deve adottarsi con ordinanza (Sez. 2 n. 14922 del 16 luglio 2015)
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Ordinanza — n. 11560/2024 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal on preliminary sale contract breach, upholding lower court's rejection of double deposit penalty.
Ordinanza — n. 360/2025 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal on contract termination where parties agreed preliminary contract becomes void upon failure to pay.
Ordinanza — n. 9399/2025 — snciv
Italian court quashes appeal for failure to assess breach severity under Article 1455 Civil Code.
Ordinanza — n. 18919/2024 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal regarding contract rescission due to third-party bank failure causing resolution condition. The court upholds the lower court's finding that the buyer must return the deposit. The court rejects the argument that the buyer's attempt to secure a loan from another bank was irrelevant. The decision confirms that a third party's inability to fulfill a condition can trigger contract resolution. The court rules that the buyer must return the deposit and pay interest. The court emphasizes that the buyer's subsequent actions do not negate the initial resolution. The court maintains that the contract was effectively terminated by the bank's failure. The court orders the appellant to pay the respondent's legal costs. The court affirms the principle that third-party events can resolve contracts. The court concludes that the lower court's reasoning was legally sound. The court dismisses the appeal without further analysis of the facts.
Ordinanza — n. 34476/2024 — snciv
Italian Court dismisses buyers' appeal rejecting seller's breach claim due to minor property defects.

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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2526/2018 R.G. proposto da : SOLAZZO GIANFRANCO, SOLLAZZO PATRIZIA, SOLLAZZO MARIA ANTONIETTA, elettivamente domiciliati in ROMA V.GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLA GABRIELE (DPLGRL37D14A182R) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BATTAGLIA FRANCESCO (BTTFNC70P08I854K) -ricorrenti- contro STOLERU MARIUS DANIE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCARELLI EMANUELA (LCRMNL58T45C390Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3921/2017 depositata il13/06/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Marius Danie Stoleru conveniva Gianfranco Solazzo e Maria Giuseppa Castigliego avanti il Tribunale di Tivoli, per domandare la risoluzione del contratto preliminare di vendita inter partes e la restituzione delle somme da lui versate. I convenuti, ritualmente costituitisi, assumevano l’inadempimento di controparte, che non aveva rispettato il termine per il rogito. Il giudice adito respingeva la domanda principale, affermando che l’attore avesse richiesto il mutuo (al cui ottenimento era vincolata la conclusione del contratto definitivo) successivamente alla data prevista per il rogito.

Su gravame dello Stoleru, con sentenza n. 3921, depositata il 13 giugno 2017, la Corte d’appello di Roma accoglieva l’impugnazione e condannava il Solazzo e la Castigliego a restituire l’importo di € 11.500,00. A parere del giudice di secondo grado, sulla base delle risultanze istruttorie, l’immobile sarebbe stato affetto da diverse anomalie per la concessione del mutuo. Il Tribunale non si sarebbe accorto della clausola secondo cui condizione essenziale per il buon esito della conclusione della vendita sarebbe stata l’erogazione del mutuo.

Gianfranco Solazzo, in proprio e quale erede di Maria Giuseppa Castigliego, Patrizia e Maria Antonietta Solazzo, quali eredi di Maria Giuseppa Castigliego, hanno proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi. Resiste con controricorso Marius Danie Stoleru. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., i ricorrenti deducono la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c. e degli artt. 1337 e 1453 c.c.. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato che l’immobile non era in regola, laddove la documentazione in atti ne avrebbe dimostrato la piena alienabilità.

Avrebbe la Corte distrettuale altresì mancato di valutare il comportamento dello Stoleru contrario a buona fede. In tal modo, l’illogicità della sentenza impugnata si sarebbe riverberata sull’attribuzione della responsabilità solo in capo ai promittenti venditori.

2) Attraverso la seconda censura, i Solazzo assumono la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 1176, 1337 1453 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe attribuito un significato opposto alle prove in atti, comprese quelle documentali, non utilizzate o utilizzate stravolgendone il significato. 2.1) Con il terzo mezzo di impugnazione, i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di trattazione fra le parti, costituito dalla circostanza che il contratto avrebbe dovuto essere stipulato entro il 15 ottobre 2005, che a quella data non era mai stato comunicato alcun impedimento alla concessione del mutuo e che, in data 18 gennaio 2006, i promittenti venditori avevano comunicato la risoluzione per inadempimento.

3) La Corte deve preliminarmente rilevare che, in data 5 dicembre 2022, le parti hanno fatto pervenire note congiunte, con le quali dichiarano di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio e di voler rinunziare allo stesso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con integrale compensazione delle spese. Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, dando atto che la presente decisione deve adottarsi con ordinanza (Sez. 2 n. 14922 del 16 luglio 2015)

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Nulla spese. Così dec