Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 387/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to voluntary withdrawal by both parties, extinguishing the case without cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 387/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a voluntary withdrawal signed by both parties and their lawyers. Although the lower courts had ruled on a preliminary sales contract resolution due to buyer default, the opposing parties mutually agreed to abandon the litigation. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary, and the proceedings terminated without any determination of costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, Art. 391 cod. proc. civ.: A cassation appeal is extinguished if both parties and their authorized counsel sign a withdrawal act, thereby avoiding cost liability under Art. 391, para. 4.

Parole chiave

Generato dall'IA
voluntary withdrawal cassation appeal extinguishment of proceedings cost allocation mutual agreement special mandate civil procedure rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: 1.Ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto.
Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod.
art. 390 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE: 1.Ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto.
art. 391 cod. proc. civ
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 2317/2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso 12021-2017 proposto da: MACILLETTI FRANCESCO, CASTAGNERI MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato SIVIERI ORLANDO , che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENATO BERTELLE; -ricorrenti - contro LANZILLOTTI ANNA, MALDARELLA SANTE, rappresentati e difesi dall'avvocato CARLO CANIGLIA; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 206/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 21.02.2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.05.2022 dal Consigliere CRISTINA AMATO lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI, che si è espresso per il rigetto dei Ric. 2017 n. 12021 sez. S2 -ud. 10-05-2022 - 2 - primi quattro motivi di ricorso e per la declaratoria di inammissibilità dei restanti. RILEVATO CHE:

1. Macilletti Francesco e Castagneri Maria citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi – Sezione distaccata di Ostuni i sigg.ri Maldarella Sante e Lanzillotti Anna, contestando ai convenuti vizi e difformità degli immobili oggetto del contratto preliminare stipulato, tali da rendere impossibile la sottoscrizione dell’atto definitivo di compravendita. Nell’atto di costituzione in giudizio, i convenuti spiegavano domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento degli attori, promissari acquirenti. Il Tribunale di Brindisi respingeva le domande attoree e, in parziale accoglimento di quelle dei convenuti, dichiarava risolto il contratto preliminare di compravendita per grave inadempimento degli attori, riconoscendo altresì ai promittenti venditori il diritto di ritenere la caparra ricevuta.

2. I sigg.ri Macilletti Francesco e Castagneri Maria interponevano gravame avverso la predetta pronuncia dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce la quale, con sentenza n. 541/2005, assumendo che il caso in esame fosse sussumibile nella fattispecie di consegna di aliud pro alio, dichiarava la risoluzione del contratto preliminare per responsabilità dei promittenti venditori.

3. Impugnata la decisione con ricorso per cassazione promosso dai sigg.ri Maldarella Sante e Lanzillotti Anna, questa Corte, con sentenza n. 21472 del 30.10.2012,ritenendo non sufficientemente motivata la decisione del giudice di seconde cure, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla stessa Corte d’Appello in diversa composizione. Ric. 2017 n. 12021 sez. S2 -ud. 10-05-2022 - 3 - 4. Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce a cura degli attuali ricorrenti, con nuova sentenza n. 206/2017 qui impugnata i giudici salentini rigettavano l’originario gravame e confermavano la sentenza del Tribunale di Brindisi, dichiarando risolto il contratto preliminare di compravendita per grave inadempimento degli originari attori, promissari acquirenti.

5. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i sigg.ri Macilletti Francesco e Castagneri Maria, affidandolo a sette motivi. Resistevano con controricorso i sigg.ri Maldarella Sante e Lanzillotti Anna. In prossimità dell’udienza perveniva atto di rinuncia al ricorso sottoscritto da entrambe le parti in causa. CONSIDERATO CHE: 1.Ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. 1.1. Gli adempim enti previsti dall’art. 390 cod. proc. civ. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. proc. civ. ( Cass. n. 2317/2016). 1.2.

Ai sensi dell’art. 391, comma 4 , cod. proc. civ., infatti, la condanna non è pronunciatase alla rinuncia hanno aderito le altre parti oi loro avvocati autorizzati con mandato speciale. 1.3.Nella specie, avendo trovato le parti una composizione bonaria relativamente all’oggetto della causa, l’atto di rinuncia comunicato dai sigg.ri Maldarella Sante e Lanzillotti Anna è stato accettato dai sigg.ri Ric. 2017 n. 12021 sez. S2 -ud. 10-05-2022 - 4 - Macilletti Francesco e Castagneri Maria, e di tanto ne danno atto i rispettivi difensori.

2. Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell