Court remits case to examine if bankruptcy automatically voids debt restructuring agreements and allows full creditor admission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the case for public hearing to address a significant legal question regarding debt restructuring agreements. The creditor argued that bankruptcy automatically voids such private contracts, allowing full admission to the passive, while the debtor contended the agreements retain private legal autonomy. The court determined the issue requires public examination to clarify whether the collapse of a restructuring deal automatically terminates obligations or requires creditor action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 182-bis l. fall.; Art. 72 l.fall.: The Court establishes that the nature of debt restructuring agreements remains private and autonomous, and their termination upon bankruptcy does not occur automatically but depends on specific creditor initiatives.
Parole chiave
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unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr.11734/2018proposto da: SASRIV s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata ex lege in Roma , p iazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentatae difesa dall’avv. Carlo De Maio; -ricorrente - contro Fallimento Distillerie Inga C . in persona del curatore p.t. , elettivamente domiciliato in Roma, v iale delle Milizie 38 , presso lo studio dell’avv. Andrea De Rosa, rappresentat o e difes o dall’avv. Antonio Maiella; -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Napoli di cui al procedimento nr 23182/2017 , depositato in data 9/3/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8 novembre 2023 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA. RILEVATO CHE 1 Il Tribunale di Napoli, con decreto del 9/3/2018, ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da SASRIV s . p . a . per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento Distillerie Inga C. dell’intero credito chirografario insinuato, di € 3.321.623,05, ammesso dal G.D. per il minor ammontare di € 332.162,00, corrispondente al pagamento (del 10%) promesso dalla debitrice con l’accordo ex art. 182 -bis l. fall., cui la creditrice aveva aderito, omologato dal tribunale il 6.4.2012, oltre tre anni prima della dichiarazione di fallimento. 1.1 Il tribunale, premessa l’inammissibilità delle domande nuove, di risoluzione dell’accordo e di riconoscimento in prededuzione del credito ammesso, proposte da SASRIV solo in sede di opposizione, ha osservato:
i) che gli accordi per la ristrutturazione del debito, pur present ando tratti comuni alle procedure concorsuali alternative al fallimento, mantengono una natura sostanzialmente privatistica, hanno propria autonomia giuridicae sono connotati da peculiari e variabili caus e ( remissoria , transattiva , novativa o dilatoria); ii) che il momento pubblicistico costituito dal procedimento di omologazione non è idoneo a trasformare la natura negoziale dei singoli accordi stipulati con gli aderenti in una procedura concorsuale, atteso che l’intervento del t ribunale è finalizzato alla salvaguardia degli interessi dei creditori non aderenti; iii ) che, quindi, la dichiarazione di fallimento non comporta l’automatico scioglimento dei singoli accordi, che continuano a spiegare i loro effetti fra le parti in mancanza, come nella specie, di una domanda di risoluzione delle singole convenzioni proposta prima dell’apertura della procedura concorsuale.
SASRIV spa ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di due motivi illustrati con memoria ; Fallimento Distillerie Inga C. ha resistito con controricorso, CONSIDERATO CHE: 1 Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.182 bis, 72 l.fall. 1322, 1323, 1325, 1326, 1453, 1458 e 1463 c.c.. La ricorrente sostiene che la causa concreta dell’accordo di ristrutturazione, da qualifica re come atto negoziale a struttura plurilaterale con comunione di scopo, è il superamento dello stato di crisi dell’imprenditore, perseguito dalle parti nell’ambito dell’assetto dei loro reciproci interessi.
Il fallimento, determinando in via definitiva l'impossibilità di dare esecuzione all'accordo e così il venir meno della sua causa concreta, comporta dunque la caducazione degli obblighi da esso nascenti, con conseguente diritto del creditore aderente a d essere ammesso al passivo per l’intero credito. 1.2 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 182 bis, 93,95,98,99 e 101 l. fall. La ricorrente deduce che la domanda di riconoscimento in prededuzione del minor credito ammesso non poteva essere ritenuta nuova, e perciò inammissibile, in quanto costituente logica conseguenza della posizione assunta dagli organi della procedurain sede di verifica. 2 Il collegio ritiene che il primo motivo di ricorso prospetti una questione di diritto di particolare rilevanza nomofilattica, della quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza ex art. 375, comma 1, cod. proc. civ., trattandosi di prendere in esame la natura dell’accordo di ristrutturazione, per verificare poi quali siano le sue sorti in caso di successivo fallimento e se l’eventuale venir meno del negozio si verifichi automaticamente o soltanto a seguito di iniziativa del creditore contraente.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa in pubblica udien