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Decreto — n. 36476/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 36476/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 36476/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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IN LIQUIDAZIONE-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1127/2023 depositata il 03/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 36476/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Parole chiave

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rimborso delle spese indennità per menomazione dell'integrità ripristino dello stato precedente diritto al risarcimento danni spese legate all'invalidità ripetibili

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
IN LIQUIDAZIONE-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1127/2023 depositata il 03/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16623/2023 R.G. proposto da : VARINA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in MILANO VIA MONTI N° 7 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato RICCIO BIAGIO (RCCBGI64S08B759D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO VARINA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato MANCA BITTI DANIELE (MNCDNL67L12H501S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MOLINARI RAFFAELE (MLNRFL48E13A662U) -controricorrente- nonchè contro PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA, CURATELA DEL FALLIMENTO VARINA S.R.L.

IN LIQUIDAZIONE-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1127/2023 depositata il 03/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli acces