Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 36428/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-response; judgment declared extinct under Art. 380-bis c.p.c. due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 36428/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, IFIR, did not respond to the court's proposal for judgment definition, while the other parties argued for the dismissal of the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed withdrawal appeal forty day period extinction proceedings non-response judgment litigation costs allocation prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
DE SARNO, presso lo studio dell’avvocato BOTTIGLIERI ANTONIO (BTTNTN64H22F924X) che lo rappresenta e difende -controricorrente all'incidentale- avverso DECRETO di TRIBUNALE NOLA n.4634/2013 depositata il 12/03/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10000/2015 R.G. proposto da : IFIR ISTITUTI FINANZIARI RIUNITI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PROPERZIO 27, presso lo studio dell’avvocato DE SARNO ANTONIO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato BOTTIGLIERI ANTONIO (BTTNTN64H22F924X) -ricorrente- contro IFIR ISTITUTI FINANZIARI RIUNITI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PROPERZIO 27 C/O AVV. DE SARNO, presso lo studio dell’avvocato BOTTIGLIERI ANTONIO (BTTNTN64H22F924X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro FALLIMENTO CARMINE GIULIO RUSSO DI NICOLA SPA -intimato- sul controricorso incidentale proposto da FALLIMENTO CARMINE GIULIO RUSSO DI NICOLA SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PARRELLA LUCA (PRRLCU69D20F839Q) -ricorrente incidentale- contro IFIR ISTITUTI FINANZIARI RIUNITI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PROPERZIO 27 C/O AVV.

DE SARNO, presso lo studio dell’avvocato BOTTIGLIERI ANTONIO (BTTNTN64H22F924X) che lo rappresenta e difende -controricorrente all'incidentale- avverso DECRETO di TRIBUNALE NOLA n.4634/2013 depositata il 12/03/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed ag