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Ordinanza — n. 36424/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows creditor's claim in bankruptcy opposition by overturning lower court's rejection of negotiable instrument evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36424/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the lower court's dismissal of a creditor's opposition to bankruptcy, ruling that the first ground of appeal was valid while the second regarding legal costs was absorbed. The lower court had rejected the claim because the creditor failed to prove the underlying causal relationship for the bank drafts and invoices issued by the bankrupt company. The Court corrected this by affirming that bank drafts create a presumption of the underlying debt relationship, shifting the burden of proof to the bankruptcy trustee to disprove its existence.

Regesto Legislator

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Art. 93, 96 l. fall.; Art. 1988 c.c.: In bankruptcy opposition proceedings, bank drafts issued by the bankrupt company are admissible as proof of the underlying debt relationship, creating a presumption that the trustee must rebut with contrary evidence.

Parole chiave

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bankruptcy opposition proceedings bank drafts negotiable instruments presumption of underlying debt burden of proof on trustee creditor's rights in insolvency offesa al credito credito contestato credito in esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 93 l. fall.
Art. 96 l. fall.
Art. 1988 c.c.
art. 1988 c.c
art. 1988 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 10215/019
Cass. 1044/1967
Cass. 4272/1976
Cass. 5972/1981
Cass. 24690/017
Cass. 26924/017
Cass. 9929/018
Cass. 24383/018
Cass. 2431/020
Cass. 39123/021
Cass. 34608/023
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26527-2020 r.g. proposto da: SDL Centrostudi s.r.l. (cod. fisc.p. Iva 03253470987), in persona del legale rappresentante pro temporedott. Pierfelice Minoia, con sede in Mazzano (BS) Via Padana Superiore n. 82/b, rappresentatae difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’avvocato Biagio Riccio ed elettivamente domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro Fallimento Gruppo Usai Autotrasporti s.r.l. (cod. fisc. 01895050928 ), in persona dellacuratrice pro tempore , dott.ssa Danila Meloni, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’avvocato Francesca Corda, con ilquale elettivamente domicilia in Roma, allavia Pasquale Galuppi n. 8 , presso lo studio dell’ a vvocato Pier Giovanni Satta. - controricorrente - avversoil decreto del Tribunale di Cagliari, depositato in data 6.8.2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1.Il Tribunale di Cagliari, con decreto del 6.8.2020 , ha respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da SDL Centro Studi s.r.l. per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento Gruppo Usai Autotrasporti s.r.l. del credito di euro 19.880,00 - portato da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto dalla società poi fallita, da fatture e da assegni– che il G.D. aveva escluso rilevando che “i contratti stipulati … sono da ritenersi annullabili per errore e/o dolo, e, inoltre, il creditore istante non ha provato l’esatto adempimento della prestazione”.

2. Il tribunale,a sostegno della decisione, ha rilevato:

i) cheil provvedimento monitorio, privo del decreto di definitiva esecutività, era inopponibile alla massa; ii) che , benché il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in forza di fatture e di assegni bancari rilasciati daGruppo Usai ancora in bonis in favore dell’opponente, quest’ultima non aveva inteso proporre la domanda sulla base del rapporto causale sottostante all’emissione dei titoli, c ui non aveva fatto cenno; iii) che comunque la domanda, quand’anche fondata sulle fatture e sugli assegni bancari, era inaccoglibile, in quanto i documenti fiscali, formati unilateralmente dalla creditrice, non potevano far prova contro il fallimento, mentre gli assegni, utilizzati ai sensi dell’art. 1988 c.c., erano inopponibili al curatore, terzo rispetto al rapporto sottostante alla loro emissione. 2.Il decreto è stat o impugnat o da SDL Centro Studi s.r.l. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento Gruppo Usai Autotrasporti s.r.l. ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO CHE1.Con il primo motivo, che denuncia, violazione e falsa applicazionedegli artt.93 e 96 l. fall. e dell’art. 1988 cod. civ., la ricorrente contesta che la regola di giudizio ricavabile dalla norma codicistica, secondo cui gli assegni rientrano tra le promesse unilaterali che dispensano colui a favore delle quali vengono fatte dall’onere di provare il rapporto fondamentale, non sia applicabile al curatore nell’ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo. 1.1 Il motivoè fondato. 1.2. Premesse la sostanziale incomprensibilità e l’evidente irrilevanza dell’assunto, smentito proprio dalla documentazione allegata a sostegno dell’opposizione, secondo cui l’opponente “pur avendo allegato fatture e assegni non avrebbe fondato la domanda sul rapporto causale”, èsufficiente rilevare sul punto che il tribunale ha riten uto inopponibile al fallimento la promessa di pagamento insita negli assegni emessi dalla società poi fallita in favore di SDL (sicuramente muniti di data certa, perché in base ad essi la creditrice aveva richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo notificato a Gruppo Usai prima della sentenza dichiarativa)sulla scorta di un principio di diritto non applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame, perché enunciato da Cass. 10215/019 con riferimento a una scrittura ricognitiva del debito e non certo con riguardo all’assegno (che è un titolo di credito la cui disciplina è dettata da una legge speciale). 1.3 Questa Corte, per contro, ha costantemente affermato che, in tema di assegni bancari, nei rapporti diretti fra traente e prenditore, quest’ultimo può ottenere l’ammissione allo stato passivo del credito, per un importo corrispondente a quello del titolo, proprio in forza della presunzione di esistenza del rapporto sottostante, a norma dell’art. 1988 c.c., fino a quando il curatore non vinca tale presunzione fornendo la prova contraria (Cass.1044/1967, 4272/1976, 5972/1981). 1.4 Peraltro anche il precedente costituito da Cass. 10215/019 è rimasto del tutto isolato nella giurisprudenza di legittimità, atteso che risulta ormai consolidato il principio (già enunciato da Cass. nn. 24690/017, 26924/017, 9929/018, 24383/018 e più di recente ribadito da Cass. nn. 2431/020, 39123/021, 34608/023, nonché da numerose altre pronunce coeve) secondo cui “la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova-il cui onere grava sul curatore fallimentare-della sua inesistenza o invalidità”.

Il decreto impugnato va pertanto cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Cagliari che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

2. Resta assorbito il secondo m otivo di censura, col quale la ricorrente lamenta la “eccessiva condanna alle spese” ed il “mancato rispetto dei parametri fissati nelle tabelle forensi”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Cagliari che, in diversa composizione, deciderà anche in ordine alle spese del presente giudiz