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Ordinanza — n. 36416/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for revision of facts regarding anomalous payment in bankruptcy revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36416/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The lower court had rejected the claim that a debt assignment was an anomalous payment, finding the appellant failed to prove lack of knowledge regarding the contract's dissolution. The court ruled the appeal sought a factual re-evaluation, which is prohibited in the cassation stage, and lacked specific proof of omitted evidence.

Regesto Legislator

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Art. 348 ter, comma 1, n. 5, c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: An appeal for cassation alleging violation of law is inadmissible if it effectively requests a revision of facts or a different reading of trial records, as the supreme court reviews only legal correctness, not factual disputes.

Parole chiave

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inadmissible appeal revision of facts anomalous payment bankruptcy revocation cassation limits attestato di carenza beni spossessamento conseguente al fallimento compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 348 ter, comma 1, n. 5, c.p.c.
E’ appena il caso di aggiungere che il motivo, ove più correttamente qualificatoin via esclusiva sotto il profilo del vizio di motivazione, risulterebbe inammissibile anche ai sensi dell’art. 348 teru.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.
Art. 13, comma 1, quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13,comma 1 quater del d.P.R.
art. 2697 c.c
nonché dell’art. 2697 c.c.”.
art. 360 c.p
5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso nr.11008/2017 proposto da: Lamberto Rossi, domiciliatoex lege in Roma , p iazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, giusta procuraspeciale in atti, dagli avv.ti Maurizio Terenzi e Anna Michela Bertozzi -ricorrente – contro Fallimento HTS Costruzioni s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore p.t., domiciliato ex lege in Roma, p iazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti, dall’avv. Leonardo Melloni -controricorrente- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto Dott. Magda Cristiano - Presidente - Revocatoria fallimentare ex art 67 comma 1 nr. 2 l fall. Dott. Francesco Terrusi - Consigliere - Dott. Luigi Abete - Consigliere - Ud.23/11/2023-CC Dott. Alberto Pazzi - Consigliere - R.G.N.11008/2017 Dott. Cosmo Crolla - .rel. Consigliere - Rep. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna nr. 1932/2016 depositata in data 27/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 novembre 2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. RILEVATO CHE 1La Corte d’ ap pello di Bologna , con sentenza del 27.10.2016, ha rigettato il gravame proposto da Lamberto Rossi avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara che, in accoglimento della domanda ex art. 67 comma 1° nr. 2 l.fall. proposta dal Fallimento HTS Costruzioni s.r.l. in liquidazione nei confronti dell’appellante , aveva dichiarato l’inefficacia verso la massa del l’atto col quale la società poi fallita gli aveva ceduto il credito di € 200.000 da essa vantato nei confronti di Effequattro s.n.c. 1.1 La corte del merito , ha in primo luogo rilevato che la cessione, intervenuta nell’anno anteriore al fallimento di HTS Costruzioni , costituiva mezzo anomalo di pagamento del maggior credito restitutorio vantato da Rossi verso la società, per averle versato acconti sul prezzo di appartamenti promessi gli in vendita con preliminari poi sciolti consensualmente; ha quindi escluso che l’appellante avesseassolto all’onere di provare la propria inscientia decoctionis.

2. Lamberto Rossi ha proposto ricorso per la c assazione della sentenza, affida to a due motiv i, cui il Fallimento ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1.Il primo m otivo denuncia “ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché dell’art. 2697 c.c.”. La corte felsinea, a dire del ricorrente, non avrebbe tenuto contodei plurimi elementi presuntivi, precisi e concordanti, allegati nell’atto di appello a prova della sua inscientia decoctionis ( lo scioglimento del preliminare dovuto al venir meno del suo interesse all’acquisto; la lontananza fra il Comune in cui risiede e quello in cui aveva sede la società fallita; l’aver egli appreso dell’intervenuta “risoluzione consensuale” del contratto d’appalto stipulato fra Effequattro e HTS in bonis senza però conoscerne le ragioni e solo dopo aver manifestato la propria volontà di sciogliersi dal preliminare; il notevole ammontare -pari ad oltre 1.270.000- del credito complessivamente vantato da HTS nei confronti della debitrice ceduta; il periodo di tempo, di quasi un anno, intercorso fra la cessione e la dichiarazione di fallimento). 1.2 Il motivo è inammissibile, perché, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge sostanziale e processuale, mira in realtà a una rivisitazione in fatto , prospettando una lettura delle risultanze processuali diversa da quella alla quale è pervenuta la corte territoriale, insindacabile nella presente sede di legittimità.

E’ appena il caso di aggiungere che il motivo, ove più correttamente qualificatoin via esclusiva sotto il profilo del vizio di motivazione, risulterebbe inammissibile anche ai sensi dell’art. 348 teru. comma c.p.c., che, in caso di cd. “doppia conforme” esclude che il ricorso per cassazione possa essere proposto ai sensi del n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.

2. Col secondo motivo , che denuncia l’ omesso esame di un fatto decisivo e controverso, il ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia disatteso la sua richiesta di ammissione d ella prova testimonialecon una motivazione generica.. 2.1 La censura è affetta da plurimi profili di inammissibilità, il primo dei quali risiede nel suo assoluto difetto di specificità, atteso che i capitoli di prova articolati non risultano riportati nel corpo del ricorso.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 8.200, di cui € 200per esborsi, oltre Iva , Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13,comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in