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Ordinanza — n. 36404/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on usury and contract law grounds due to lack of interest and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36404/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione rejected Paolo Romanelli's appeal against the Appellate Court of Trento's decision confirming a loan's usurious nature. Romanelli argued that the penalty clause for early repayment violated usury laws by not being fully transparent, while the opposing party contended the effective interest rate was calculable. The court dismissed the appeal because the first ground lacked specific reasoning in the appeal document and the third ground failed to demonstrate a concrete legal interest.

Regesto Legislator

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Art. 644 cod. pen.; Art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394; Art. 117 e 121 TUB; Art. 1346, 1337 e 1375 cod. civ.: An appeal lacking specific reasoning regarding the alleged violation of a lower court's decision is inadmissible, and a claim regarding the transparency of loan costs is inadmissible if the applicant admits the costs were easily determinable.

Parole chiave

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usury law violation early repayment penalty effective interest rate lack of specific appeal lack of legal interest pagamento di interessi ponderazione degli interessi soddisfacimento del credito

Disposizioni normative citate

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Art. 644 cod. pen.
Art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394
e dell'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
Art. 117 TUB
Art. 121 TUB
Art. 1346 cod. civ.
Art. 1337 cod. civ.
Art. 1375 cod. civ.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R.
artt. 644 cod. pen
Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 644 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. III, 7/03/2022, n. 7352
Cass., Sez. I, 6/09/2021, n. 24048
Cass., Sez. I, 26/06/2019, n. 17110
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Testo completo

TALLOZZI Consigliere ORDINANZA sul ricorso35441/2019 proposto da: ROMANELLI PAOLO, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato Federica Scafarelli che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Loretta Deluca -ricorrente - contro PENELOPE SPV SRL SOCIETA' UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA, elettivamente domiciliat a in Roma , presso lo studio dell’avvocato Teodoro Carsillo, rappresentat a e difes a dall'avvocato Christian Gecele -controricorr ent e – RG 35441/19Romanelli-Penelope Est. Cons. Marulli avverso la sentenza de lla CORTE D’APPELL O di TRENTO n. 136/2019 depositata il 31/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023dal Cons. Dott.

Marco Marulli. FATTI DI CAUSA 1. Paolo Romanelli ricorre a questa Corte al fine di sentire cassare l'impugnata decisione di secondo grado con la quale la Corte d'appello di Trento –da lui adita per la riforma della sentenza che in primo grado ne aveva respinto la domanda intesa ad accertare l'usurarietà dell'operazione di mutuo conclusa a suo tempo con Intesa San Paolo s.p.a. in ragione della clausola penale prevista per l'estinzione anticipata del mutuo – ha rigettato il proposto atto di gravame ed ha confermato il deliberato di prima istanza sulla considerazione che il principio di omnicomprensività, eccerpibile dalla disciplina di legge in materia di usura, postula un confronto tra valori omogenei, esigenza non soddisfatta dalla clausola in parola che diviene operante in caso di anticipata restituzione del dovuto, e che è ontologicamente sbagliato sommare interessi corrispettivi e penale per estinzione anticipata dal momento che in caso di anticipata restituzione del capitale cessa l'obbligazione di corrispondere gli interessi.

Il ricorso proposto dal Romanelli si vale di tre mezzi illustrati pure con memoria ai quali resiste l'intimata con controricorso e memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 644 cod. pen. e dell'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, l. 28 febbraio 2001, n.

24. La Corte d'Appello, pur riconoscendo il principio di omnicomprensività, aveva tuttavia erroneamente ritenuto che la commissione prevista dal contratto di mutuo per l'anticipata estinzione del rapporto non RG 35441/19Romanelli-Penelope Est. Cons. Marulli fosse cumulabile con gli interessi corrispettivi ai fini del rispetto dei tassi soglia, vero , al contrario , che il predetto principio esige che il TAEG, al netto delle sole imposte e tasse, contempli tutti i costi legati all'erogazione del crediti originariamente pattuiti nel contratto a qualsiasi titolo, sicché anche la penale per l'anticipata estinzione del rapporto deve concorrere alla verifica del carattere usurario o meno di esso.

3. Il motivo non ha pregio. Come si è di recente affermato da questa Corte (Cass., Sez. III, 7/03/2022, n. 7352) con riferimento all'analogo problema che si era posto in ordine alla cumulabilità della commissione in parola con gli interessi moratori, il principio di omnicomprensività in ragione del quale ai fini di stabilire se l'operazione risulti in linea o meno con i tassi soglia occorre avere riguardo alle "remunerazioni a qualsiasi titolo" (art. 644, comma 4, cod. pen.) o "a qualunque titolo" (art. 1, comma 1, d.l. 394/2000) previste dal regolamento pattizio – principio che ha consentito di affermare che anche la componente degli interessi moratori, pur se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, concorre a determinare l'usurarietà dell'operazione (Cass., Sez.

U., 18/09/2020, n. 19597) – deve correlarsi al principio di simmetria, di guisa che non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303), come si è da tempo chiarito con riguardo alla cumulabilità tra interessi corrispettivi, che hanno una funzione remunerativa, ed interessi moratori che hanno una funzione di penale per l'inadempimento (Cass., Sez. III, 20/05/2020, n. 9237). Deriva da ciò l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi corrispettivi, atteso non solo, che, come bene ha detto la Corte d'Appe llo , vi è RG 35441/19Romanelli-Penelope Est.

Cons. Marulli alternatività tra l'una e gli altri, postulando la prima l'estinzione del rapporto la cui continuità è invece presupposta dai secondi, ma perché è proprio la natura di penale per il recesso, che incarna la commissione di estinzione anticipata, ad escludere che essa possa computarsi ai fini della verifica di non usurarietà. «La commissione in parola», si legge esaustivamente nel precedente richiamato, « non è infatti collegata, se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello, sicché non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg.

D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2- bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella».

4. Il secondo motivo di ricorso lamenta, sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo, un vizio di omessa pronuncia. La Corte d'Appello, onde determinare il costo complessivo del finanziamento, aveva considerato la sola commissione per l'anticipata estinzione del rapporto, ma non il costo della polizza assicurativa, sebbene anche tale voce andasse mentovata ai fini di escludere l'usurarietà dell'operazione. 5.Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Comunque si voglia leggere la censura, la sua evocazione non può prescindere dal rappresentare come e quando il fatto decisivo non esaminato o la questione di diritto non decisa sia stata portata al vaglio del decidente di merito per farne, nel caso in cui si deduca perciò un vizio della decisione, motivo di ricorso per cassazione.

E' ben vero che il principio in questione non deve essere interpretato, dopoil caso Succi, in modo eccessivamente formalistico (Cass., Sez. U, 18/03/2022, n. 8950), si ché la trascrizione del motivo non è RG 35441/19Romanelli-Penelope Est. Cons. Marulli indispensabile se il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l'individuazione nell'ambito dell'atto di appello (Cass., Sez. I, 2/05/2023, n. 11325). Ma ciò, posto che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto in tal caso alla Corte, presuppone pur sempre l'ammissibilità del ricorso, non vale a dispensare il ricorrente dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata e che tale specificazione sia contenuta nello stesso ricorso per cassazione e che si possa dare accesso, allorché si censuri la statuizione di inammissibilità per difetto di specificità di un motivo di appello, ad un ricorso che si astenga dall'indicare le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico il motivo dichiarato inammissibile, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità e non si limiti a rinviare all'atto di appello (Cass., Sez.

I, 6/09/2021, n. 24048). Che è ciò che succede esattamente nel caso che ne occupa, dato che nell'illustrazione del motivo, venendo meno al principio richiamato, si menzionano solo le pagine dell'atto di appello in cui il fatto o la questione sarebbe stata rappresentata al giudice del grado.

6. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 117 e 121 TUB, in uno con la violazione degli artt. 1346, 1337 e 1375 cod. civ. per la mancata comunicazione al cliente del costo effettivo dell'operazione. Il ragionamento della Corte d'Appello,fondandosi sul presupposto che il ricorrente con un semplice calcolo matematico, fosse riuscito a determinare comunque il TAEG, non esonera la banca dall'obbligo di notiziare il cliente sui costi dell'operazione in modo chiaro e completo.

7. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse in capo al ricorrente. RG 35441/19Romanelli-Penelope Est. Cons. Marulli Se infatti, come si afferma , l'obbligo derivante dalle norme rubricate si reputa soddisfatto quando gli elementi per l'individuazione del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati risultino obiettivamente individuabili anche attraverso un meccanismo relazionale che rimandi ad elementi estrinseci (Cass., Sez. I, 26/06/2019 , n. 17110 ), non si vede quale vulnus cassatoriamente rilevante, in quanto rappresentativo di un interesse concreto ed attuale alla rimozione della decisione impugnata, possa lamentare il ricorrente nel nostro caso quando neppure lui contesta di aver potuto agevolmente determinare il costo dell'operazione, sicché la doglianza si rivela del tutto astratta e priva di ogni risvolto di pratica utilità, rendendosi per questo appunto inammissibile.

8. Il ricorso va dunque respinto.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno20.12.2023. Il Presidente RG 35441/19Romanelli-Penelope Est. Cons. Marulli Dott. Mauro Di Marzio