Court allows transfer to Rome Tribunal, rejecting cumulative value test for preliminary certification requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the Rome Tribunal's request to transfer jurisdiction from the Peace Court to the specialized business section. The Peace Court had incorrectly applied a cumulative value test, including the preliminary certification of contract nullity in the total claim amount. The court ruled that only the immediate monetary request (petitum immediato) determines jurisdiction, excluding ancillary logical certifications required for the final decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 45 c.p.c.; Art. 47 c.p.c.: For determining jurisdiction by value in monetary payment cases, only the immediate request for money is considered, excluding ancillary certifications required for the final judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
AMATORE Consigliere ORDINANZA Sul ricorso -n. 5632/2023 - per regolamento di competenza, ex artt. 45 e 47, c.4, c.p.c. - p r oposto dal Tribunale di Roma, sezione specializzata per le imprese, conordinanza del 3.3.2023, nella causa vertente tra Zasio Maurizio e la IBL Banca s.p.a. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE Con ordinanza del 2021 il Tribunale di Roma ha proposto regolamento d’ufficio di competenza, ex art. 45 c.p.c., in relazione alla declinatoria d’incompetenza del Giudice di pace di Roma in ordine alla domanda di Maurizio Zasio nei confronti della IBl Banca s.p.a., avente ad oggetto l’accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito a seguito dell’estinzione anticipata del contratto di cessione del quinto dello stipendio, per euro 38.280,00 da rimborsarsi in 120 rate mensili da euro 319,00, stipulato il 21.9.10 con la banca convenuta, e la ripetizione della somma complessiva di euro 2110,74, da qualificarsi come petitumimmediato.
Secondo il ricorrente, con sentenza del 2020 il Giudice di pace aveva dichiarato la propria incompetenza per valore, rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Roma, applicando erroneamente il criterio del cumulo ai fini della determinazione della competenza, in quanto a tal fine non doveva aversi riguardo all’oggetto dell’accertamento prodromico da compiere in vista della decisione finale. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO CHE Il Giudice di pace ha ritenuto la competenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata per le imprese, tenendo conto anche dell’accertamento relativo alla nullità delle clausole contrattuali ostative alla ripetizione dell’indebito, quale antecedente logico ai fini della decisione della causa.
Il regolamento è fondato. Ai fini della determinazione della competenza per valore nelle cause per pagamento di somme di denaro, deve aversi riguardo a quanto in concreto richiesto dall'attore(petitum immediato) , e non all'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda (Cass.1338/2005; Cass. 9251/2004). Il regime delle spese sarà regolato dalla decisione di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara il Giudice di pace di Roma competente in ordine alla causa vertente tra Maurizio Zasio e la IBL B