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Ordinanza — n. 36114/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36114/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36114/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22096/2017 R.G. proposto da : DANI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 62, presso lo studio dell’avvocato DIMAURO ANNAMARIA (DMRNMR71P44L858H) rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGETTI MARIA CARLA (GRGMCR69R59F205G) -ricorrente- contro SYNBIOSI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO (RMNGDU54L19H501G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAVALLINI FRANCOLINI MARCO (CVLMRC57M14G388K) -controricorrente- nonchè contro REVENGE SRL -intimato- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 394/2016 depositata il14/08/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Dani S.r.l. in liquidazione ricorre per tre mezzi, nei confronti di Synbiosi S.r.l. e Revenge S.r.l. contro il decreto del 14 agosto 2017 con cui la Corte d’appello di Brescia ha così provveduto: «1. rigetta il reclamo proposto da Dani S.r.l. in liquidazione;

Regesto Legislator

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art. 96 c.p, articolo 96 c.p; Ordinanza — n. 36114/2023 — snciv · Corte di Cassazione: in accoglimento del reclamo incidentale e in parziale riforma del decreto impugnato, condanna la Dani S.r.l. in liquidazione, in solido con il legale rappresentante, al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nella misura di euro 22.788,00, oltre interessi legali dal presente decreto al saldo, e la Revenge S.r.l., in solido con il legale rappresentante, al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nella misura di euro 12.188,00, oltre interessi legali dal presente decreto al saldo. Condanna la Dani S.r.l. in liquidazione e il suo legale rappresentante, in solido, al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore della reclamata». 2.

Parole chiave

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ricorso per risarcimento danni credito nel fallimento valore litigioso causa di carattere pecuniario spese d'esecuzione grida ai creditori

Disposizioni normative citate

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art. 96 c.p
in liquidazione, in solido con il legale rappresentante, al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nella misura di euro 22.788,00, oltre interessi legali dal presente decreto al saldo, e la Revenge S.r.l., in solido con il legale rappresentante, al risarcimento del danno per lite temeraria ex art.
articolo 96 c.p
3)», censurando il decreto impugnato per non essersi avveduta che l’articolo 96 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22096/2017 R.G. proposto da : DANI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 62, presso lo studio dell’avvocato DIMAURO ANNAMARIA (DMRNMR71P44L858H) rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGETTI MARIA CARLA (GRGMCR69R59F205G) -ricorrente- contro SYNBIOSI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO (RMNGDU54L19H501G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAVALLINI FRANCOLINI MARCO (CVLMRC57M14G388K) -controricorrente- nonchè contro REVENGE SRL -intimato- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 394/2016 depositata il14/08/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Dani S.r.l. in liquidazione ricorre per tre mezzi, nei confronti di Synbiosi S.r.l. e Revenge S.r.l. contro il decreto del 14 agosto 2017 con cui la Corte d’appello di Brescia ha così provveduto: «1. rigetta il reclamo proposto da Dani S.r.l. in liquidazione;

2. in accoglimento del reclamo incidentale e in parziale riforma del decreto impugnato, condanna la Dani S.r.l. in liquidazione, in solido con il legale rappresentante, al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nella misura di euro 22.788,00, oltre interessi legali dal presente decreto al saldo, e la Revenge S.r.l., in solido con il legale rappresentante, al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nella misura di euro 12.188,00, oltre interessi legali dal presente decreto al saldo. Condanna la Dani S.r.l. in liquidazione e il suo legale rappresentante, in solido, al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore della reclamata». 2.

― Synbiosi S.r.l. resiste con controricorso, mentre Revenge S.r.l. non spiega difese. CONSIDERATO CHE 3. ― Il primo mezzo, che si protrae da pagina 13 a pagina 23 del ricorso, denuncia: «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5», censurando il decreto impugnato perché avrebbe omesso di considerare «il comportamento di Synbiosi in ordine al credito maturato in forza del contratto di royalties sottoscritto in data 10/05/2013 », e comunque il complesso delle circostanze dedotte a sostegno della tesi dell’abuso dello strumento concordatario.

Il secondo mezzo, a pagina 23 a pagina 26, denuncia: «violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3)», censurando il decreto impugnato per non essersi avveduta che l’articolo 96 c.p.c. «prevede quali elementi fondanti la responsabilità aggravata 1) La colpa grave o la malafede dell’agire o per resistere in giudizio;

2) un danno subito in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima», di guisa che la Corte d’appello avrebbe «errato nell’applicare la norma al caso concreto, non potendosi sostenere la presenza del dolo o della colpa grave da parte di Dani nella difesa svolta nei due gradi di giudizio». Il terzo mezzo denuncia: «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5», giacché sarebbe «palese come nel valutare la condotta di malafede della controparte (ovvero la colpa grave) nell’agire o resistere in giudizio, deve essere opportunamente rilevata anche la condotta della parte che sostiene di aver subito il danno», avendo essa ricorrente «dato ampia dimostrazione della sussistenza di un rapporto tra Decor Tex e Dani che, nel corso del tempo, ha determinato la maturazione di ingenti crediti di cui la seconda è titolare e la cui quantificazione spetta alla prima».

RITENUTO CHE 4. ― È medio tempore intervenuta rituale rinuncia, sicché il processo è estinto a spese compensate. PER QUESTI MOTIVI dich