Cassation court remands case to coordinate pending proceedings on Intesa San Paolo's standing in Veneto Banca bankruptcy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal and remanded the case to a new hearing to coordinate multiple pending proceedings. The parties argued over whether Intesa San Paolo could sue Veneto Banca's creditors regarding pre-cession debts, citing specific contract clauses and bankruptcy laws. The court decided to pause the individual judgment to ensure uniformity across all related cases involving the same legal issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 169-bis fallimento law: When identical legal questions regarding standing in bankruptcy proceedings are raised in numerous pending cases, the court may remand to coordinate judgments and ensure unitary application of law.
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nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr.18224/2021 proposto da Intesa San Paolo spa elettivamente domiciliata in Roma, via Marcello Prestinari, 13, presso lo studio dell’avv.to Gianni Saverio che, unitamente all’avvocato Gianni Solinas, la rappresenta e difende giusta procura in atti; -ricorrente – Fallimento Europeo s.r.l. in Liquidazione in persona del curatore dott. Giovanni Francescon, rappresentato e difeso dall’avvocato Renato Pastorelli ed elettivamente domiciliato in Roma piazza Vescovio n. 21 presso lo studio dell’avv.
Tommaso Manferoce -controricorrente- Nonché Veneto Banca s.p.a. n Liquidazione Coatta Amministrativa intimato avverso la sentenza della Corte d’Appello Venezia nr.1338/2021, depositata in data 4/5/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 novembre 2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza depositata in data 4/5/2021, ha respinto gli appelli proposti da Veneto Banca in liquidazione coatta amministrativa e Intesa San Paolo avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso, che aveva dichiarato improcedibile la domanda proposta da Europeo s.r.l. in Liquidazione in Concordato Preventivo (dichiarato fallito nelle more del giudizio) nei confronti di Veneto Banca spa in l.c.a. ma aveva accolto la domanda proposta nei confronti della cessionaria dell’azienda Intesa San Paolo spa condannandola alla restituzione in favore della procedura concordataria della somma di € 259.169,51 , somma affluita sul conto corrente della Società dopo il 17.7.2013, data di deposito della domanda di concordato da parte di Europeo srl e trattenutada Veneto Banca. 2 La Corte distrettuale ha confermato la legittimazione passiva di SanPaolo spa in forza del d.l. 99/2017 e del contratto di cessione dell’aggregato aziendale del 26/6/2017, trattandosi di un debito fatto valere in un giudizio giàpendente al momento della cessione. 2.1 Nel merito i giudici veneziani hanno evidenziato che la pretesa della Banca di soddisfare i propri crediti al di fuori del concorso fosse contraria agli artt. 167, 168 e 182 l.f., che sanciscono il divieto per il creditore di pagare crediti sorti anteriormente alla domanda di concordato ed hanno escluso l’operatività della compensazione, non essendo i crediti preesistenti alla domanda di concordato.
La Corte, infine, ha ritenuto che le scritture contrattuali versate in atti dalla Banca non fossero munite di data certa opponibile alla procedura. 3 Banca Intesa spa ha proposto ricorso per Cassazionesulla base di quattro motivi, il FallimentoEuropeo s.r.l. in Liquidazione ha svolto difese mediante controricorso. Entrambe hanno depositato memoria illustrativa. Veneto Banca è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo complesso mezzo di impugnazione deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. in relazione sia al contratto di cessione del 26.6.2017 che agli articoli 2, 3 e 4 del d.l. 99/2017; lamenta la Banca che la sentenza , ritenendo che criterio discretivo tra le passività in contestazione cedute a Intesa Sanpaolo e quelle non cedute sarebbe solo quello della pendenza o meno di una controversia al momento dell’apertura della LCA in data 25.6.2017,vorrebbe far prevalere un disposto parziale - e mal interpretato - del citato decreto legge rispetto alla volontà delle parti esplicitata nel contratto di cessione 26.6.2017 e all’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali. 1.1 Argomenta la ricorrente che il d.l. 99/2017 non ha fornito alcun criterio discretivo sui contenziosi in essere, ma ha semplicemente escluso la cedibilità di contenziosi non pendenti alla data della cessione lasciando alle parti (LCA cedenti e cessionaria) la individuazione di quali sarebbero stati invece i contenziosi pendenti in cui Intesa Sanpaolo sarebbe subentrata secondo i criteri definiti nel contratto di cessione.
Semprea dire della ricorrente il contratto di cessione 26.06.17 all’art. 1 include in essa attività, passività e rapporti giuridici definiti come “Insieme Aggregato”, composto a sua volta da “Attività Incluse” (ossia singoli beni, cespiti e rapporti delle banche in liquidazione coatta amministrativa che sono considerati e utilizzati come funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria) e “Passività Incluse” ( ossia singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di BPV, derivanti da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria). 1.2 Si evidenzia, inoltre, che l’art. 3.1.2. (b) del contratto di cessione indica come “Passività Incluse”:
“i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di BPVi e VB, che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D”, laddove la norma, nel riferirsi ai “rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria” si riferisce evidentemente solo all’attualità ed anche all’esercizio futuro dell’impresa bancaria . Ne consegue, secondo la tesi del ricorrente, che il contenzioso pregresso relativo a rapporti in sofferenza ed estinti prima della dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa non può̀ intendersi incluso nel contenzioso pregresso ceduto, in quanto estraneo al futuro ‘esercizio dell’impresa bancaria’.
La sentenza impugnata avrebbe quindi dato rilievo al solo dato della pendenza della lite, trascurando il criterio della funzionalità ‘all’esercizio dell’impresa bancaria’ indicato comunque nel contratto, comeincipit dell’art. 3.1.2. 1.2 Rileva, infine il ricorrente, che l’esclusione dei rapporti in questione dall’ambito della cessione può essere desunta non solo analizzando il contratto di cessione e valutando la volontà e il comportamento delle parti ex artt. 1362 comma 1 e 1363 c.c., ma anche sulla base del Secondo Accordo Ricognitivo del contratto di cessione, completamente ignorato dalla Corte, punto IV, ove specifica che il “contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno [2017]” e “relativo/connesso a rapporti estinti” debba essere considerato come “contenzioso escluso” , chiarendo definitivamente ciò che già era desumibile dal testo contrattuale. 2 Il secondo motivo oppone violazione e falsa applicazione dell’art. 81 cod. proc. in relazione all’art. 360 1 comma n.4 cod. proc. civ., nella parte in cui riconosce una legittimazione di Intesa San Paolo indipendentemente dalla titolarità dei rapporti contrattuali oggetto di giudizio. 3 Il terzo motivo prospetta violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., cioè violazioneo falsa applicazione dell’art. 169 - bis legge fall. in relazione alle singole operazioni di anticipazione bancaria in conto corrente contro cessione di credito o mandato all’incasso con annesso patto di compensazione, ancora in corso al momento dell’apertura del concordato, avendo la banca, con l’erogazione dell’anticipazione, già compiutamente eseguito la propria prestazione. 4 Il quarto motivo deduce violazione dell’art. 360, comma 1 , n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ., in ordine alla opponibilità dei documenti dimessi dalla convenuta Veneto Banca spa in bonis in primo grado. 5 Le questioni che concern ono la legittimazione passiva di Intesa San Paolo nei contenziosi sui rapporti oggetto di cessione di azienda della Veneto Banca, sollevate in ricorso ed in particolare con il primo e il secondo motivo , si presentano in numerosi procedimenti tuttora pendenti presso questa Corte, per cui appare opportuno rinviare la presente causa a nuovo ruolo , al fine di coordinare i giudizi sulla base di un criterio di concentrazione temporale e così anche assicurare unitarietà di t