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Ordinanza Interlocutoria — n. 36005/2023 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to new docket due to pending settlement negotiations between parties.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36005/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the interlocutory appeal by remanding the case to a new docket. This procedural decision was made because both the plaintiff and the defendant had jointly requested a stay of proceedings to facilitate ongoing settlement negotiations. The court granted this request, determining that the negotiations must conclude before the case can proceed further.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: When parties jointly request a stay of proceedings for settlement negotiations, the court may remand the case to a new docket to allow the negotiations to conclude.

Parole chiave

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settlement negotiations stay of proceedings remand to new docket joint party request interlocutory appeal dismissal rinvio del dibattimento fedeltà contrattuale clausula rebus sic stantibus

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr.5697/2017 proposto da Fallimento Ascom Finance Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi scarl in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma Lungotevere Marzio nr. 3 presso lo Studio dell’avv. Francesco Macario che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente CONTRO Equitalia Sevizi di Riscossione spa (già Equitalia Sud spa) elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Barberini 12 presso lo studio dell’avv.to Alfonso Papa Malatesta che la rappresenta e difende giusta procura in atti; controricorrente nonché Agenzia delle Entrate intimata avverso il decreto nr. 470/2017 del Tribunale di Messina depositato in data 24/1/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 dicembre 2023 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. Il Collegio, preso atto dell’istanza di rinvio, in pendenza di trattative, depositata in data 17/11/2023 dalla ricorrente cui ha aderito la controricorrente; rilevato che tale rinvio appare necessario affinché le trattative in atto vadano a buon fine

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo. Roma, così deciso nella camera di consig