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Ordinanza Interlocutoria — n. 35997/2023 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to new role due to pending settlement negotiations between parties.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35997/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court issued an interlocutory order remanding the case to a new procedural role. This decision follows the parties' joint request to postpone the hearing while settlement negotiations are ongoing. The court granted the remand to ensure the current negotiations can conclude successfully before resuming the trial.

Regesto Legislator

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Art. 167 c.p.c.; Art. 168 c.p.c.: When parties jointly request a remand to facilitate settlement negotiations, the court must grant the request to allow the proceedings to be suspended until the negotiations reach a conclusion.

Parole chiave

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interlocutory order remand to new role settlement negotiations joint party request procedural suspension rinvio del dibattimento revoca dell'opposizione restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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Art. 167 c.p.c.
Art. 168 c.p.c.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr.5681/2017 proposto da Fallimento Ascom Finance Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi scarl in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma Lungotevere Marzio nr. 3 presso lo Studio dell’avv. Francesco Macario che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente CONTRO Equitalia Sevizi di Riscossione spa (già Equitalia Sud spa) elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Barberini 12 presso lo studio dell’avv.to Alfonso Papa Malatesta che la rappresenta e difende giusta procura in atti; controricorrente nonché Agenzia delle Entrate intimata avverso il decreto nr. 522/2017 del Tribunale di Messina depositato in data 27/1/2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 dicembre 2023 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. Il Collegio, preso atto dell’istanza di rinvio, in pendenza di trattative, depositata in data 17/11/2023 dalla ricorrente cui ha aderito la controricorrente; rilevato che tale rinvio appare necessario affinché le trattative in atto vadano a buon fine

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo. Roma, così deciso nella camera di consi