Cassation court quashes bankruptcy decree for admitting unconnected claims via contract defense not raised by trustee.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the bankruptcy tribunal's decree which admitted creditor claims based on a contract defense (inademption) that the trustee had never formally raised. The court found the tribunal erred by applying Article 1460 of the Civil Code to justify admitting claims unrelated to the trustee's specific objection regarding the company's management abuse. Consequently, the lower court's decision was voided for violating the principle of ultra petita and remanded for retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 1460 c.c.: The bankruptcy tribunal cannot admit creditor claims based on a contract defense or set-off exception that the trustee has not formally raised, as this violates the principle of ultra petita.
Parole chiave
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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 781/2019 proposto da Faber srl, elettivamente domiciliata in Roma Via Tibullo nr 10 presso l’avv. Guido Fiorentino, rappresentata e difesa dall’avv. Enzo Scarcella giusta procura in atti; -ricorrente - Fallimento B A società cooperativa in persona del curatore dr. Matteo Rossi elettivamente domiciliata in Roma Via Bissolati 76 presso lo studio dell’avv. Tommaso Spinelli Giordano che lo rappresenta e difende -controricorrente - Avverso il decreto Tribunale di Bologna nr. 3706/2019 depositato in data 12/11/2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/11/2023 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA. FATTIDI CAUSA 1 Il Tribunale di Bologna ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l. fall proposta da Faber s.r.l. contro il decreto con il quale il G.D. al Fallimentodi B A società cooperativa aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo rigettando la domanda dell’opponente di ammissione deicrediti di € 180.000, in privilegio ex art 2761 c.c. e 2768 c . c . e di € 250.000 in privilegio ex art 2768 c.c . , pretesi a titolo di risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell’inadempimento da parte della società poi fallita a gli obblighi derivanti dal contratto di trasporto con la stessa stipulato, nonché ulteriori due domande , di ammissione con riserva di crediti di regresso, sul rilievo (fra l’altro) dell’esistenza di unmaggior credito risarcitorio - opposto in compensazione dal curatore - spettante a B A, ex artt. 2497 c.c. e 2043 c.c., per abuso dell’ attività di direzione e coordinamento svolta nei suoi confronti da Faber congiuntamente ad altri soggetti. 1.1Il tribunale ha escluso che potesse essere accolta l’eccezione di compensazione, in quanto il controcredito risarcitorio non era né certo né liquido e/o di pronta soluzione ; ha tuttavia ritenuto che i fatti dedotti dal curatore in ordine alle condotte di abusivo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento realizzate da Faber s.r.l. fossero provati e andassero riqualificati, ai sensi dell’art. 1460 c.c. , sub specie di eccezione di inadempimento contrattuale, i done a a “paralizzare” la domanda dell’opponente. 2 Il decreto, pubblicato il 12.11.2018, è stato impugnato da Faber s.r.l. con ricorso per c assazione affidato a cinque motivi illustrati con memoria.
Il Fallimento B A ha resistito con controricorso RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo Faber denuncia la nullità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per aver il t ribunale pronunciato ultra - petita , là dove ha qualifica to in termini di eccezione di inadempimento, mai sollevata dal curatore, l’eccezione di compensazione da questi svolta con riferimento al credito risarcitorio vantato dalla fallita in ragione della violazione, da parte di essa ricorrente, dei doveri di corretta gestione imprenditoriale e societaria sanciti dall’art 2697 c.c. 2 Colsecondo motivo, che denuncia la violazione dell’art 99 l.fall., la ricorrente lamenta che il tribunale abbia dichiarato inammissibile la documentazione da essa allegata alla memoria di replica, in realtà già prodotta con l’atto di opposizione allo stato passivo. 3 Con il terzo motivo, chedenuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 99, l. fall. e de gli ar t t. 1460 e 2967 c . c . , Faber contesta che il Fallimento avesse dato prova dei fatti dedotti a fondamento dell’ eccezione, 4 Con il quarto e il quinto motivo, che prospettano violazione degli artt. 93 e 99 l.fall. e 2697 c.c., la ricorrente lamenta la mancata ammissione dei crediti insinuati, tutti provati sia nell’ an che nel quantum. 5 Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento degli altri. 5.1 Secondo quanto riportato alla pag. 4 del decreto impugnato la curatela aveva dedotto “la violazione, da parte di Faber srl, quale società controllante ex art. 2497 cc, dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale a proprio vantaggio ed in danno della controllata B A soc. coop. all’epoca in bonis.
La curatela opposta, in particolare, ha contestato alla società opponente una responsabilità da abuso di attività di direzione e coordinamento…”: id est, una condotta illecita, idonea a determinare l’insorgere di obbligazioni risarcitorie in capo al responsabile e, conseguentemente, di un credito in favore del danneggiat o che, ove certo liquido ed esigibile, può essere opposto in compensazione al diverso credito vantato dall’autore della condotta antigiuridica. 5.3 Orbene, Faber s.r.l. si è insinuata al passivo facendo valere crediti nascenti da un contratto di trasporto e/o da obbligazioni delle quali rispondeva in via solidale con la fallita, che non hanno alcun collegamento con il prospettato controcredito risarcitorio, derivante da diverso titolo costituito dall’ abusiva attività di direzione e coordinamento. 5.4 Non risulta, invece, che il Fallimento abbia eccepito la mancata o inesatta esecuzione da parte di Faber s . r . l . della prestazioni riferite ai contratti di trasporto e agli altri crediti di cui è stat a chiesta l’ammissione. 5.5 Ciò nondimeno, il tribunale ha applicato il rimedio dell’autotutela prevista dall’art. 1460 c . c . , a tenore del quale “ nei contratti a prestazione corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere alla sua prestazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria”, limitandosi ad osservare ( con argomento evidentemente priv o di qualsivoglia rilievo rispetto alla decisione assunta) che, secondo il più condivisibile orientamento giurisprudenziale, la responsabilità da abuso di attività di direzione e coordinamento ha natura contrattuale. 5.6 Il giudice del merito ha dunque accolto un’eccezione che il Fallimento non aveva proposto, così incorrendo, prima ancora che nel vizio consistito nell’errata applicazione dell’art. 1460 c.c., nella violazione del disposto di cui all’art.112 c.p . c. 6Il decret o impugnato va pertanto cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Bologna in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , assorbiti gli altri , cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legitt