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Ordinanza — n. 35954/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against extending bankruptcy liability to a partner after ten years due to debt interruption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35954/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Carlo Plescia's appeal against the Appellate Court's decision to extend bankruptcy liability to him as an unlimitedly responsible partner. Plescia argued that the bankruptcy declaration was time-barred because over ten years had passed since the company's insolvency, citing specific civil code articles. The court ruled that the automatic extension of bankruptcy to such partners is not subject to the ten-year limitation period and that the prescription was validly interrupted by the company's admission of debt, making the extension legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 147 l.fall.; Art. 10 l.fall.; The declaration of bankruptcy of a company with unlimitedly responsible partners automatically extends to those partners without being subject to the ten-year limitation period, and the prescription is interrupted by the company's admission of debt, binding the partners for the duration of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy extension unlimitedly responsible partners prescription interruption admission of debt insolvency law solidary liability time bar scioglimento della società

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 147 l.fall.
Con l ’ unico motivo articolato , i l ricorrent e , lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 147 l.
Art. 10 l.fall.
Art. 2943 c.c.
Art. 2945 c.c.
Art. 2946 c.c.
Art. 2740 c.c.
Art. 2741 c.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
2740 e 2741 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., oltre all’omessa motivazione su parte qualificante del reclamo, ha censurato la Ric.
Art. 94 l.fall.
Art. 1310 c.c.
1 - CC del 5 dicembre 20 2 3 per le obbligazioni sociali (art. 1310, comma 1°, c.c.), e per tutta la durata della procedura, anche se non partecipi (perché non ancora falliti in proprio) alla stessa.
Art. 2291 c.c.
Art. 2313 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 22263 del 2012
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Testo completo

ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13331-2023proposto da: PLESCIA CARLO, rappresentato e difes o d a gli Avvocat i NICOLA RONDINONEe LUIGI IANNARELLI per procur a in calce al ricorso; -ricorrenti - contro FALLIMENTO DELLA AZIENDA VITICOLA RATINO S.A.S. DI PLESCIA CARLO C. –SOCIETA’ AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE , rappresentato e difeso dall’Avvocato MASSIMILIANO VINCITORIO per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 831/2023 del la CORTE D ’ APPELLO DI BARI, depositata il 23/5/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/12/2023dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

FATTI DI CAUSA 1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto il reclamo propostoda Carlo Plescia avverso la sentenza con la quale, in data 8/3/2023,il tribunale di Foggia, su istanza del curatore del 12/10/2022,ha esteso allo stesso, quale socio Ric. 2023 n.13331 - Sez. 1 - CC del 5 dicembre 20 2 3 illimitatamente responsabile, i l fallimento , dichiarato con sentenza del 5/6/ 2012, della Azienda Viticola Ratino s.a.s. di Plescia Carlo C.– Società Agricola in liquidazione. 1.1. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che fosse privo di fonda mento i l motiv o con i l qual e i l reclamante aveva dedotto l ’ illegittimità della sentenza impugnata in ragione del fatto che il fallimento era stato dichiarato nonostante il decorso di oltre dieci anni dal momento in cui era stato dichiarato il fallimento della società. 1.2.

La corte d ’ appello , sul punto, ha rilevato, innanzitutto, che il fallimento della società, a norma dell’art. 147 l.fall., comporta in via automatica il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, senza che tale dichiarazione, ove intervenga in epoca successiva a quella della società, sia assoggettata al termine previsto dall’art. 10 l.fall., ed, in secondo luogo, che, come affermato dal tribunale con statuizione non censurata, anche a voler ammettere che la relativa sentenza possa essere pronunciata entro il termine di prescrizione, il suo decorso, a seguito della presentazione dell’istanza di ammissione al passivo e della stessa istanza di fallimento, è stato interrotto con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale. 2.1.

Carlo Plescia, con ricorso notificatoil 14/6/2023, ha chiesto, per unmotivo, la cassazione della sentenza. 2.2. Il Fallimento ha resistito con controricorsoillustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1. Con l ’ unico motivo articolato , i l ricorrent e , lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 147 l. fall. e degli artt. 2943, 2945 e 2946, nonché degli artt. 2740 e 2741 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., oltre all’omessa motivazione su parte qualificante del reclamo, ha censurato la Ric. 2023 n.13331 - Sez. 1 - CC del 5 dicembre 20 2 3 sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il fallimento in estensione poteva essere pronunciato nei suoi confronti senza considerare che, nel momento in cui è stata depositata l’istanza di estensione, in data 12/10/2022, erano decorsi più di dieci anni dalla sentenza di fallimento della società, risalente al mese di maggio del 2012, e che si era, pertanto, prescritto il diritto dei creditori sociali, distinto da quello sostanziale di credito previsto dagli artt. 2312 e 2324 c.c.,di attivare il concorso fallimentare nei confronti del socio illimitatamente responsabile, il quale, in mancanza di una norma espressa, si prescrive, per l’esigenza di tutelare la certezza delle situazioni giuridiche, nel termine massimo previsto dal codice civile, e cioè dieci anni. 3.2.

Il motivo è infondato. L’art. 147, comma 4°, l.fall., infatti, prevede che “se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi”. Se, dunque, l’azione del singolo creditore della società può, in astratto, essere paralizzata da un’eccezione di prescrizione (che non sia stata interrotta, con effetto per tutto il corso della procedura fallimentare, dalla proposizione della domanda di ammissione al passivo del credito verso la societàe, quindi, dei suoi soci illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni della stessa, a norma del comb.disp. degli artt. 94 l.fall., 1310, comma 1°, 2291 e 2318 c.c.)relativa al sottostante diritto di credito, al pari della domanda di estensione proposta (a norma dell’art. 147, comma 4°, l.fall.) dal socio già fallito della società fallita, quale espressione di un diritto sostanziale che comunque deriva dal rapporto societario(art. 2949, comma 1°,c.c.), tali conclusioni devono essere, al contrario, del tutto escluse se la domanda di estensione di fallimento nei confronti Ric. 2023 n.13331 - Sez. 1 - CC del 5 dicembre 20 2 3 del socio illimitatamente responsabile è proposta dal curatore del fallimento della società ; l‘azione di questi , in effetti, presuppone unicamente che sia stato dichiarato il fallimento di una società con soci illimitatamente responsabili (art. 147, comma 1°, l.fall.) e che, dopo il fallimento della società (insolvente, e quindi, in quel momento, incontesta bil mente gravata, almeno in sede di estensione, da debiti insoluti e non prescritti), emerga l’esistenza di altro socio, illimitatamente responsabile per(tali) obbligazioni sociali, che, per un motivo o per l’altro, non era già stato dichiarato fallito, a norma dell ’ art. 147, comma 1°, cit., per effetto automatico della dichiarazione di fallimento della società. 3.3.

D’altra parte, a differenza dei soci illimitatamente responsabili nei cui confronti il rapporto sociale (al momento della dichiarazione di fallimento della società) si sia sciolto ( per morte, recesso o esclusione: artt. 2284 ss c.c.) ovvero che (in quel momento) abbiano comunque per duto la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali , per i quali è necessario, come stabilito dall’art. 147, comma 2°, in fine, l.fall., che “l’insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata”, e cioè a debiti che, in astratto, potrebbero essersi tutti, in quel momento, estinti per effetto di prescrizione,il socio illimitatamente responsabile che (come il ricorrente) era ancora tale al momento della dichiarazione di fallimento della società, risponde, al contrario, di tutte le obbligazion i contratte dalla stessa, compresequelle anteriori all’acquisto della sua qualità di socio (art. 2267 c.c.), vale a diredebiti (giuridicamente esistenti a suo carico e, quindi, non estinti) che, come tali, hanno senz’altro integrato (in quanto, evidentemente, non prescritti) il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento già pronunciata nei suoi confronti, e cioè l’insolvenza, a fronte, Ric. 2023 n.13331 - Sez. 1 - CC del 5 dicembre 20 2 3 evidentemente, dell’impossibilità definitiva di farvi fronte con mezzi normali di pagamento (art. 5 l.fall.). 3.4.

Questa Corte, non a caso, ha chiarito che, in tema di estensione del fallimento ai sensi dell’art. 147 l.fall., la situazione del socio palese che per anomalie procedimentali non sia stato dichiarato fallito unitamente alla società non è assimilabile a situazioni che, se adeguatamente pubblicizzate, escludono la fallibilità dopo un anno dal loro verificarsi, come quella del socio uscito dalla società ovvero non più illimitatamente responsabile o dell’imprenditore individuale o collettivo che ha cessato l’attività, trattandosi di effetto, previsto dalla legge, del fallimento della società con soci illimitatamente responsabili, con la conseguenza che il curatore, in tal caso, è legittimato a richiedere l’estensione del fallimento (Cass. n. 22263 del 2012). 3.5.

La corte d’appelloha, comunque , rilevato che, pur a voler ammettere che la sentenza di fallimento di un socio illimitatamente responsabile possa essere pronunciata solo entro il termine di prescrizione (dei relativi debiti) , il suo decorso, a seguito della presentazione (che ha, evidentemente, accertato,con statuizione rimasta incensurata, in punto di fatto) dell’istanza di ammissione al passivo (della società: l’ unico soggetto già fallito) di un credito (non estinto) nei confronti della stessa (e, quindi, come detto, del suo socio illim itatamente responsabile al momento del fallimento ancora tale ), è stato efficacemente interrotto anche nei confronti di quest’ultimo e con effetti permanenti fino alla chiusura del fallimento; così pienamente rispettando il principio secondo il qualela domanda di ammissione al passivodi un debitore fallito, come prescritto dall’art. 94 l.fall., interrompe la prescrizione anche nei confronti dei suoi condebitori solidali, quali sono, rispetto alla società fallita (artt. 2291 e 2313 c.c.) isoci illimitatamente responsabili Ric. 2023 n.13331 - Sez. 1 - CC del 5 dicembre 20 2 3 per le obbligazioni sociali (art. 1310, comma 1°, c.c.), e per tutta la durata della procedura, anche se non partecipi (perché non ancora falliti in proprio) alla stessa.

4. Il ricorso è, quindi, infondato e dev’ essere, come tale, rigettato.

5. Lespese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

6. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ’ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i l ricorrentea rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre