Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35953/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy trustee's rejection of privileged claim due to lack of admissibility grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35953/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giuseppe Verna's appeal inadmissible, ordering him to pay legal costs. Verna sought a privileged claim for his audit services after the bankruptcy of Corimec, but the delegate rejected it, citing only the advance payment as sufficient compensation. The court affirmed that the lower tribunal correctly exercised its discretionary power in evaluating the quality and utility of the work performed, rejecting Verna's attempt to substitute his own assessment of the facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 160, comma 2, l.fall.; Art. 98, l.fall.; Art. 115, c.p.c.; Art. 116, c.p.c.; Art. 360, n. 5, c.p.c.: The bankruptcy trustee's assessment of the utility and quality of services rendered by a professional is subject to judicial discretion; an appeal challenging this evaluation is inadmissible unless it demonstrates a grave defect in reasoning or the use of evidence outside the parties' submissions.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy trustee privileged claim judicial discretion audit services admissibility appeal fact-finding review advance payment compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 160, comma 2, l.fall.
art. 160, comma 2, l.fall., per avere il tribunale mal interpretato la reale portata del mandato conferito, che assegnava alla redazione della relazione ex art.
Art. 98, l.fall.
– Il Verna pr opose opposizione ex art. 98 l.f all .
Art. 115, c.p.c.
–Il terzo deduce violazione dell’art. 115 comma 1, c.p.
Art. 116, c.p.c.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
Ove invece si deducasostanzialmente, come nel caso di specie, che il giudice ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura, un tempo ammissibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., lo è ora solo in presenza dei gravissimi vizi di motivazione individuati a pena di nullità da Cass.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo
art. 1294 c.c
art. 1362 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1.– I l primo motivo lamenta violazione dell'art. 1362 c.c., anche in relazione all’art.
art. 112 c.p
– Il quarto denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c per aver il Tribunale determinato ultra petita, e irragionevolmente, in € 195.000,00 il valore delle prestazioni svolte anche in favore delle altre società del gruppo, senza che la questione avesse formato oggetto di contraddittorio.
art. 115 c.p
–Il terzo deduce violazione dell’art. 115 comma 1, c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 9461/2021
Cass. 995/2021
Cass. 873/2019
Cass. 11254/2018
Cass. 27136/2017
Cass. Sez. U, 16303/2018
Cass. Sez. U, 20867/2020
U, 8053/2014 (Cass. Sez. U, 20867/2020, 34474/2019; Cass.2001/2023), che però non ricorrono nel decreto impugnato.
Cass. Sez. U, 8053/2014
5, c.p.c., lo è ora solo in presenza dei gravissimi vizi di motivazione individuati a pena di nullità da Cass. Sez. U, 8053/2014 (Cass.
Cass. 4599/2023
Cassation court dismisses appeal against bankruptcy extension ruling, upholding lower court's factual findings on de facto company existence.
Cass. 3630/2017
Cass. 12052/2007
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8989/2018 R.G. proposto da : VERNA GIUSEPPE, in proprio e quale socio dello Studio Verna società professionale s.s., elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 45, presso lo studio dell’avvocato PACE ANTONIO (PCANTN67S22H501D) rappresentato e difeso dall'avvocato BUSCAINO GIUSEPPE (BSCGPP60M03F205G) -ricorrente- contro FALLIMENTO COSTRUTTORI RIUNITI MECCANICI ITALIANI SPA (CORIMEC ITALIANA SPA), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato RAMPIONI RICCARDO (RMPRCR56T27H501E) rappresentato e difeso dagli avvocati IANNACCONE GIUSEPPE (NNCGPP55S25A509L), MELGRATI ANNA (MLGNNA72M62E290O) -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di VARESE n. 21/201 8 depositatoi l 23/02/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA.

FATTI DI CAUSA 1. – Dagli atti di causa risulta che n ell’aprile del 2014 quindici società del Gruppo Casti di Varese, tra cui la Costruttori Riuniti Meccanici Italiani - C O.RI.MEC Italiana - s.p.a. (di seguito Corimec), incaricarono il dott. Giuseppe Verna di svolgere l’incarico di attestatore nelle future domande di concordato preventivo delle società interessate, che prevedeva “innanzitutto” l’attestazione ex art. 160, co mma 2 , l.f all . nonché , “in relazione alle risultanze di tale elaborato” e sulla base del piano di concordato, la verifica di veridicità e fattibilità dei piani (con spese di auditing a carico del Verna), oltre all’eventuale assistenza dei legali nel corso della procedura, per un compenso complessivo di due milioni di euro, poi rettificato in € 1.955.000,00. 1.1.

– Presentata a maggio 2014 domanda di concordato di gruppo in continuità ex art. 161 , co mma 6 , l.f all . , Corimec corrispose il 23/05/2014 un acconto di € 150 .000,00 al Verna , ch e il17/06/2014 consegn ò la relazione ex art. 160, co mma 2, l.f all . 1.2. –Con decreto del 16/06/2014 il Tribunale di Varese dichiar ò inammissibili le domande di concordato e con sentenza del 04/09/2014 venne dichiarato il fallimento della Corimac. 1.3. – Giuseppe Verna, in proprio e quale rappresentante dello Studio Verna societ̀ professionale s.s. , propose domanda di ammissione al passivo del Fallimento Corimec , in prededuzione privilegiata, per l’importo complessivo di € 143.448,00 oltre interessi, Iva e CP, ma i l Giudice Delegato rigett ̀ la domanda, ritenendo che l’acconto ricevuto fosse satisfattivo in relazione alle prestazioni in concreto eseguite(la relazione ex art. 160 comma 2 , l.fall., senza alcuna attestazione diveridicità e fattibilità). 1.4.

– Il Verna pr opose opposizione ex art. 98 l.f all . deducendo di avere anche redatto e rettificato la situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata al 31 marzo 2014 ; comunque ridu ss e spontaneamente la pretesa del 50% e chie s e l’ ammissione al passivo del credito di € 71.724 ,00 in prededuzione privilegiata , oltre Iva e CP in prededuzione chirografaria,e d € 185 ,00 per spese anticipate. 1.5. – Con il decreto indicato in epigrafe , il Tribunale di Varese ha rigettato l’opposizione proposta dal professionista, osservando:

i) che oggetto dell’incarico era anche l’assistenza nella procedura di concordato, la quale però non si era mai aperta, essendo stata dichiarata l’inammissibilit̀ della domanda; ii ) che l’attivit̀ del professionista si era conclusa a giugno 2014, circa due mesi dopo l‘affidamento dell’incarico; iii) che, sulla scorta di quanto dedotto e prodotto, la prestazione del professionista si era concretizzata solo nell’attivit̀ preparatoria all’ammissione alla procedura di concordato preventivo; iv ) che non er a nemmeno agevole la verifica di quanto svolto;

v) che il notevole impegno profuso nella redazione della relazione ex art. 160, comma 2, l.fall. non aveva acquisito alcuna concreta utilità ai fini dell’incarico assunto, tanto più che i dati non erano individuati nella loro fonte né vi era modo di evincere come fossero state svolte le rettifiche e riclassifiche, mancando poi la stima dei beni; vi) che il Verna aveva assolto solo ad una delle obbligazioni assunte, da annoverare tra le attività tipicamente preparatorie, la cui incidenza doveva essere stimata nel 10% dell’attivit̀ complessivamente pattuita ; vii ) che pertanto i l compenso congruo andava determinato in € 195.500 ,00, con obbligazione solidale ai sensi dell’art. 1294 c.c. di tutte le società del gruppo, le quali avevano già corrisposto acconti per un importo totale ben superiore(€ 280.000,00), sicché nulla era dovuto. 2.

– Il Verna ha proposto ricorso per cassazione in cinque motivi, cui il Fallimento Corimec ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1.– I l primo motivo lamenta violazione dell'art. 1362 c.c., anche in relazione all’art. art. 160, comma 2, l.fall., per avere il tribunale mal interpretato la reale portata del mandato conferito, che assegnava alla redazione della relazione ex art. 160, comma 2, l.fall. priorità temporale e valenza condizionante la predisposizione della relazione prevista dall’art. 161, comma 3, l.fall . , mentre l'assistenza dopo l'apertura della procedura concorsuale era prevista come meramente eventuale. 2.2.

– Il secondo mezzo denuncia violazione degli artt. 115 comma 1, 61 comma 1 c.p.c. e 2697 comma 1 , c . c . (in relazione all’art 360, n. 4 c.p.c.), per violazione del dovere del giudice di assumere le prove dedotte dalle parti e del principio di non contestazione, nonché dell’obbligo di considerare le prove in atti, oltre chel’immotivato rigetto dell’istanza di consulenza tecnica. 2.3. –Il terzo deduce violazione dell’art. 115 comma 1, c.p. c . che impone l’esame delle prove proposte dalle parti e dei fatti non specificamente contestati, allorché si tratti di elementi decisivi oggetto di discussione tra le parti (stavolta in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.) per la totale trascuratezza dell’esame delle prove e l’apoditticit̀ della motivazione. 2.4.

– Il quarto denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c per aver il Tribunale determinato ultra petita, e irragionevolmente, in € 195.000,00 il valore delle prestazioni svolte anche in favore delle altre società del gruppo, senza che la questione avesse formato oggetto di contraddittorio. 2.5. –Il quinto lamenta la violazione degli artt. 2233 co mma 2, e 2237 co mma 2 , c.c. nonché dell’ art. 1 co mma 5 , DM 140/2012, in relazione all’art. 160, co mma 2 , l.f all ., dovendo il compenso determinarsi in relazione all'opera svolta , quando il mandato si interrompe per fatto non imputabile al prestatore (art.2237 c.c.),e non al risultato utile della prestazione. 3.

–Occorre preliminarmente dare atto che con la memoria il ricorrente ha espressamente rinunciato al quarto motivo. 4. – I restanti m ezzi sono tutti inammissibili poiché, al di là delle norme di legge delle quali si prospetta la violazione, mirano sostanzialmentead una diversa valutazione degli elementi istruttori scrutinati dai giudici di merito, finendo per trasforma re surrettiziamente il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019). E’ appena il caso di rammentare che la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale, dovendo esercitare un controllo su legalità e logicità della decisione, che non consente di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa; del resto, ammettere in sede di legittimità un sindacato in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nel provvedimento impugnato e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (Cass.

Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017). 4.1. – I n particolare, i l primo motivo pro spetta la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, ma nella sostanza si risolve in una difforme ricostruzione della volontà delle parti basata su generiche affermazioni, trascurando che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo in relazione al profilo della mancata osservanza deglispecifici criteri legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e s. c.c., o della radicale inadeguatezza della motivazione.

Il ricorrente per cassazione è allora onerato non solo di indicare espressamente i canoni ermeneutici dei quali si allega la violazione, ma anche di precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato(Cass. Sez. U, n. 10374del 2007). Ma soprattutto il sindacato sull'interpretazione dei contratti e degli atti unilaterali in sede di legittimità non può risolversi nella mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella diversa che, tra le varie opzioni possibili, sia stata divisata dai giudici di merito (ex multis, Cass. 9461/2021, 995/2021, 873/2019, 11254/2018, 27136/2017). 4.2.

– Quanto alla violazione dell’art. 115 c.p.c., prospettata sotto diversi profili con il secondo e il terzo motivo, va ribadito che il vizio denunciato ricorre solo qualora il giudice abbia dichiarato di non dover osservare la regola contenuta nella norma, oabbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (fatti salvi il principio di non contestazione e il notorio), mentre non è ammesso dolersi che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività valutativa rimessa al suo prudente apprezzamento dall'art. 116 c.p.c. (Cass.

Sez. U, 16303/2018, 20867/2020, 23650/2022; Cass. 4599/2023, 9351/2022, 20553/2021, 22397/2019, 21098/2016, 27197/2011). Ove invece si deducasostanzialmente, come nel caso di specie, che il giudice ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura, un tempo ammissibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., lo è ora solo in presenza dei gravissimi vizi di motivazione individuati a pena di nullità da Cass. Sez. U, 8053/2014 (Cass. Sez. U, 20867/2020, 34474/2019; Cass.2001/2023), che però non ricorrono nel decreto impugnato. 4.3.

–Con riguardo al quinto motivo è sufficiente aggiungere che la motivazione del tribunale fa leva sulla quantità e qualità dell’opera svolta, piuttosto che sulla sua utilità, e il ricorrente non può pretendere di contrapporre la propria diversa valutazione a quella del giudicante, per ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti, o comunque una diversa lettura delle risultanze processuali (ex plurimis, Cass. 3630/2017, 9097/2017, 30516/2018, 205/2022), poiché, si ripete, non è compito di questa Corte condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né procedere alla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, così sovrapponendo la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito, e ciò anche se il ricorrente prospettasse un più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. 12052/2007, 3267/2008). 5.

– A lla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. 6. – S ussist ono i presupposti di cui all’ art. 13, co mma 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquida te in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo