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Ordinanza — n. 35951/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to withdrawal with cost compensation, applying Article 390 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35951/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the proceedings extinguished after the appellant withdrew the appeal with an agreement to compensate costs. The appellant had previously challenged a lower court's rejection of their claim for privileged status in a corporate restructuring liquidation. The court ruled that the withdrawal, accepted by the respondent, satisfied the conditions for case termination under Article 390 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 4 c.p.c.: When a party withdraws an appeal and the opposing party accepts, the proceedings are extinguished without the withdrawal being treated as a rejection, thereby precluding the application of the doubled court fee rule.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal cost compensation extinction of proceedings Code of Civil Procedure doubled court fee corporate liquidation privileged claim cooperativa di credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
–sussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c.
Art. 391, comma 4 c.p.c.
per la dichiarazione di estinzione del giudizio con spese compensate, come concordato tra le parti, posto che l'intervenuta accettazione della rinuncia esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.(cfr.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
9474/2020) ; 4.– in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (cd.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 34429/2019
Cass. 9474/2020
U, 34429 /2019; Cass. 9474/2020) ; 4.– in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l'art.
Cass. 23175/2015
Cass. 19071/2018
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4353/2020 R.G. proposto da : COFA SOC COOP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIRSO 26, presso lo studio dell’avvocato SCETTI ROBERTO (SCTRRT68E18H501O) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASCIULLO VITTORIANO (MSCVTR68P26H501A), MORARA PIER LUIGI (MRRPLG55B28A944L) -ricorrente- contro CONCORDATO CRK SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RODELLA ANNA (RDLNNA68H69L840U), indirizzo PEC: anna.rodella@ordineavvocativicenza.it -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 5115/2019depositata il 18/11/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA.

Rilevato che 1.– C . O . F . A . soc. coop. ha impugnato per cassazione in un uni c o mezzo, articolato in tre censure, la sentenza indicat a in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Venezia aveva rigettato l’appello da essa propostocontro la sentenza di primo grado che aveva escluso la natura privilegiata del credito vantato nei confronti del Concordato in continuità aziendale della CRK s.r.l. in l iquidazione , omologato, il quale ha resistito con controricorso; 2.–in data 24/10/2023 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con compensazione delle spese, sottoscritto personalmente dallegale rappresentante, che il controricorrente ha provveduto ad accettare con atto del 25/10/2023.

Considerato che 3. –sussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio con spese compensate, come concordato tra le parti, posto che l'intervenuta accettazione della rinuncia esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.(cfr. Cass., Sez. U, 34429 /2019; Cass. 9474/2020) ; 4.– in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (cd. raddoppio del contributo unificato), trattandosi di misura riferibile ai soli casi in cui l'impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass.23175/2015, 19071/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 citato. Così d