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Ordinanza — n. 35942/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeals against bankruptcy ruling, upholding insolvency finding based on partners' debts and lack of assets.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35942/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals filed by curators against a lower court's bankruptcy declaration of a de facto company and its partners. The appellants argued the bankruptcy ruling was invalid because the court failed to explicitly prove the de facto company's insolvency, relying instead on the insolvency of its partners. The court ruled that the lower court correctly inferred the company's insolvency from the partners' significant debts and their own inability to cover joint liabilities, thereby validating the bankruptcy proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 147 c.c.; Art. 147 c.c.: When a partner in a de facto company is declared bankrupt, the court may infer the company's insolvency from the partner's debts and lack of assets, provided the debts are attributable to the company.

Parole chiave

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de facto company insolvency inference bankruptcy declaration unlimited liability partner debts Cassazione civile fallimento società impresa in difficoltà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 147 c.c.
Con l’unicomotivo articolato , i l ricorrent e incidentale Francesco Curatola, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 147, commi 4° e 5°, l.fall.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ’ art.
l. n. 228 del 2012
1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dientrambi i ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 1705 c.c
art. 2266 c.c
2291 primo comma, deroga all’esigenza della spendita del nome (art. 2266 c.c.); altrimenti, verrebbe posta in forse la stessa figura della società occulta, il che sarebbe contrario alla realtà delle relazioni commerciali, prima ancora che ai principi di legge”).

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10507 del 2016
1 - CC del 5 dicembre 20 2 3 l’attività dell’imprenditore gi à dichiarato fallito, sia della sua insolvenza, posto che “all’insolvenza del socio gì dichiarato fallito” “potrebbe non corrispondere l’insolvenza” della supersocietà di fatto (Cass. n. 10507 del 2016).
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Testo completo

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 31002-2021proposto da: CURATOLA ALESSIA, rappresentata e difesa dagli Avvocati CARLO VENDITTI e NICOLA DE MARCO per procura in calce al ricorso; -ricorrente - e sul ricorso proposto da: CURATOLA FRANCESCO, rappresentato e difes o d all ’ Avvocat o CARLO LINDO DEL GAUDIO per procurain calce al ricorso; -ricorrente incidentale - contro FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ DI FATTO TRA CMZ - COSTRUZIONI MECCANICHE ZETA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, CURATOLA GROUP S.R.L., CURATOLA FRANCESCO e FALLIMENTO DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI CMZ- COSTRUZIONI MECCANICHE ZETA S.R.L.

IN LIQUIDAZIONE, CURATOLA GROUP S.R.L. e CURATOLA FRANCESCO, rappresentati e difesi dagli Avvocati OLGA DURANTE e PIERPAOLO GIUSEPPE GALIMI per procura in calce al controricorso;Ric. 2021n. 31002 - Sez. 1 - CC del 5 dicembre 20 2 3 -controricorrente - nonché CURATOLA GROUP S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato AURELIO SICILIA per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 1486/2021della CORTE D’APPELLO DI CATANZARO, depositata il 19/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 / 1 2 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

FATTI DI CAUSA 1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, resa a definizione di un giudizio nel quale è intervenuta Alessia Curatola nella dichiarata qualità di garante delle obbligazioni assunte dalla Curatola Group s.r.l. , ha respinto il reclamo proposto da Francesco Curatola e dalla Curatola Group s.r.l. avverso la sentenza con la quale, in data 30 / 12 /20 20 , il tribunale di Cosenza, su istanza delcuratore del fallimento d ella CMZ-Costruzioni Meccaniche Zeta s.r.l. in liquidazione, ha dichiarato, in estensione di quest’ultimo, il fallimento della società di fatto tra laCMZ-Costruzioni Meccaniche Zeta s.r.l. in liquidazione, Curatola Group s.r.l. e Francesco Curatola e dei suoi soci illimitatamente responsabili CMZ - Costruzioni Meccaniche Zeta s.r.l. in liquidazione, Curatola Group s.r.l. e Francesco Curatola. 1.2.

La corte, in particolare, ha ritenutoche era priv o di fondamento ilmotivo con i l qual e i reclamant i aveva no dedotto l’illegittimità della sentenza di fallimento per il mancato accertamento dello stato d’insolvenza della società di fatto. 1.3. La corted’appello, sul punto, dopo aver affermato la necessità di accertare lo stato d’insolvenza della società di fatto e che la stessa è desumibile in via indiziaria da quella dei soci, Ric. 2021n. 31002 - Sez. 1 - CC del 5 dicembre 20 2 3 ha ritenuto che: -lo stato d’insolvenza della Curatola Group s.r.l. era attestato dalla sua notevole esposizione debitoria con le banche e l’Erario; - lo stato d’insolvenza di Francesco Curatola emergeva dalla condizione di “sostanziale nullatenenza del debitore”; - lo stato di insolvenza della società di fatto risulta confermato dallo stato passivo del suo fallimento , dal quale emerge una debitoria complessiva in capo alla stessa per oltre quattro milioni di euro. 2.1.

Alessia Curatola, con ricorso notificato in data 16/12/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. 2.2. Francesco Curatola, a sua volta, con ricorso notificato lunedì 20 / 1 2 /20 2 1 , ha chiesto, per un mo tiv o , la cassazione della sentenza. 2.3. La Curatola Group. s.r.l., con controricorso, ha dichiarato di aderire alricorso proposto da Francesco Curatola. 2.4. I Fallimenti hanno resistito ai ricorsi con distinti controricorsi. 2.5. Alessia Curatola e i Fallimenti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1. Con l’unico motivo articolato, la ricorrenteprincipale Alessia Curatola, lamentando la violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, senza una reale motivazione, ha ritenuto la sussistenza dello stato d’insolvenza della super-società di fatto tra la società fallita CMZ, la Curatola Group s.r.l. e Francesco Curatola, limitandosi a svolgere sul punto una mera affermazione di principio, immediatamente smentita dalla diretta traslazione in capo alla medesima super-società di fatto della postulata e nemmeno dimostratainsolvenza degli asseriti singoli soci di fatto Curatola Ric. 2021n. 31002 - Sez. 1 - CC del 5 dicembre 20 2 3 Group s.r.l. e Francesco Curatola , laddove, al contrario, l'indagine del giudice dev'essere indirizzata all'accertamento sia dell'esistenza di una società occulta (o di fatto) cui sia riferibile l'attività dell'imprenditore già dichiarato fallito, sia della sua insolvenza in relazione alle obbligazioniche alla stessa risultano riferibili. 3.2.

Con l’unicomotivo articolato , i l ricorrent e incidentale Francesco Curatola, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 147, commi 4° e 5°, l.fall. , in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnatanella parte in cui la corte d’appello, senza accertare le obbligazioni ad essa riferibili,ha ritenuto la sussistenza dello stato d’insolvenza della società di fatto traendola, in sostanza, dai debiti personali dei suoi soci di fatto , senza, tuttavia, considerare che, al contrario, la società di fatto può fallire solo a condizione che la stessa, in relazione alle sue obbligazioni, sia autonomamente in stato d’insolvenza e che, nel caso in esame, lo stato passivo riferibile alla società di fatto non include alcuna dichiarazione di credito. 4.1.

I motiv i sono infondat i . I n linea di principio, per potersi dichiarare il fallimento della cd. supersocietàdi fatto, ̀ necessario, tra l’altro, che la stessa risulti insolvente: non si tratta, in effetti, di un fallimento dipendente (com’̀ , invece, per il caso dei soci illimitatamente responsabili rispetto al fallimento della supersocietà) ma autonomo;sicché, una volta identificato l’imprenditore fallibile in una supersocietà, la dichiarazione di fallimento non pù che scontare un’insolvenza che a questa sia positivamente riferibile.

Il fallimento della supersocietà, in tale prospettiva, “costituisce presupposto logico e giuridico della dichiarazione di fallimento, per ripercussione, dei soci”, per cui l’indagine del giudice dev’essere indirizzata all’accertamento sia dell’esistenza di una societàocculta (o di fatto) cui sia riferibile Ric. 2021n. 31002 - Sez. 1 - CC del 5 dicembre 20 2 3 l’attività dell’imprenditore gi à dichiarato fallito, sia della sua insolvenza, posto che “all’insolvenza del socio gì dichiarato fallito” “potrebbe non corrispondere l’insolvenza” della supersocietà di fatto (Cass. n. 10507 del 2016).

È, dunque, necessario il riscontro di una “autonoma e affatto propria insolvenza” della supersocietà “ anche eventualmente muovendo - quale fatto indiziante - dalla rilevazione dell’insolvenza di uno o pì soci, ovvero del socio cui era inizialmente imputabile l’attivit̀ economica, ma senza alcuna automatica traslazione ovvero dogmatico esaurimento in esse della prova richiesta, come per tutti gli insolventi fallibili, dall’art. 5 legge fall.” (cfr. Cass. n. 12120 del 2016; conf., Cass.n. 6030 del 2021). 4.2. Se, dunque, è necessario, ai fini della dichiarazione di fallimento della supersocietà di fatto, che emerga in giudizio lo stato d’insolvenza della stessa, resta, nondimeno, il fatto che quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale (o, come detto, di una società), risulti che la relativa “impresa” ̀ , in realtà, “ riferibile ” ad una società di fatto tra il soggetto già fallito e uno o pì soci occulti, che possono essere a loro volta altre societào persone fisiche (cd.

“supersociet̀ ” di fatto), i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all’impresa sostanzialmente sociale che ne costituisce l’oggetto sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta (che è, in realtà, una società in nome collettivo non iscritta nel registro delle imprese) della quale era, appunto, socio (e amministratore, avendo agito per conto della stessa e, quindi, a norma dell’art. 2297, comma 2°, c.c., in sua rappresentanza); nello stesso modo in cui, in forza di tale norma, sono giuridicamente imputabili alla (super) società occulta, ove riferibili alla predetta impresa comune, i debiti assunti, in nome Ric. 2021n. 31002 - Sez. 1 - CC del 5 dicembre 20 2 3 proprio ma per conto della stessa, dagli altri soci occulti successivamente risultati. 4.3.

Ma se i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all’impresa sociale sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta successivamente emersa, l’insolvenza di tale società (cui, non a caso, la norma dell’art. 147, comma 5°, l.fall. non accenna) può essere, allora, senz’altro direttamente desunta dai predetti debiti e dall’impossibilità della stessa di farvi fronte con mezzi normali di pagamento (art. 5 l.fall.). 4.4. E non a caso questa Corte ha recentemente ribadito (Cass. n. 1234 del 2019, in motiv.) il principio per cui, nell’ipotesi (come in esame) contemplata dall’art. 147, comma, 5°, l.fall., l’insolvenza da prendere in considerazione ̀ quella gi à accertata nei confronti dell’imprenditore apparentemente individuale (o della società) ma in realtà fallito come socio di una societa occulta, perch́ l’insolvenza della societ à occulta ̀ la stessa insolvenza dell’imprenditore apparentemente individuale (o della società) gia dichiarato fallito (conf., Cass. n. 1106 del 1995, in motiv., la quale ha osservato come l’indicata conseguenza “deriva ineluttabilmente dai patti sociali della societ̀ occulta, che si concretano, fra l’altro, (si fa, per attenersi alla specie, il caso dell’imprenditore individuale che agisce per conto di una societ̀ occulta) nell’autorizzare il suddetto imprenditore a non spendere il nome della suddetta società, agendo solo per suo conto” sicch́, ” in deroga all’ art. 1705 c.c. , i soci assumono responsabilità personale ed illimitata, anche per gli atti compiuti dal socio che ha agito in proprio nome, ma per conto della società dagli stessi stipulata”:

“la necessità di dare attuazione prioritaria al principio (che non può essere derogato nei confronti dei terzi: vedi art. 2291, secondo comma) della Ric. 2021n. 31002 - Sez. 1 - CC del 5 dicembre 20 2 3 responsabilit̀ personale illimitata, stabilito dall’art. 2291 primo comma, deroga all’esigenza della spendita del nome (art. 2266 c.c.); altrimenti, verrebbe posta in forse la stessa figura della società occulta, il che sarebbe contrario alla realtà delle relazioni commerciali, prima ancora che ai principi di legge”). 4.5. La società, così come i suoi soci illimitatamente responsabili, possono, naturalmente, dimostrare in giudizio, in sede di estensione ai sensi dell’art. 147, comma 5°, l.fall., l’insussistenza dello stato d’insolvenza della società di fatto provando che la stessa è in condizione di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie (nei termini esposti) obbligazioni (cfr.

Cass. n. 4712 del 2021: “il fallimento della società, che sia socia illimitatamente responsabile, finisce per costituire, secondo l’art. 147, l’occasione per ravvisare (o comunque per accertare) anche la distinta insolvenza della supersocietà di fatto”) ovvero che i debiti assunti in nome proprio dai soci (successivamente emersi come tali) non sono, in realtà, riferibili all’impresa (ad es., perch́ personali) e non sono, pertanto, debiti della società tali da integrarne, in caso d’impossibilità di farvi fronte con mezzi normali, lo stato d’insolvenza (cfr.

Cass. n. 10507 del 2016: “all’insolvenza del socio gì dichiarato fallito potrebbe non corrispondere l’insolvenza della s.d.f. (cui gli altri soci potrebbero, in tesi, conferire le liquidit̀ necessarie al pagamento dei debiti) ”). 4.6. La corte d’appello si è senz’altro attenuta ai principi esposti, lì dove, in particolare, ha desunto , quale fatto “indiziante” (ma, in realtà, direttamente dimostrativo dei debiti societari), le obbligazioni della (super) società di fatto da quelle assunte (in nome proprio) dal socio cui era inizialmente imputabile l’attività economica(e cioè Curatola Group s.r.l., a fronte della sua notevole esposizione debitoria con le banche e l’Erario) senza, peraltro, che gli altri soci, al pari della società Ric. 2021n. 31002 - Sez. 1 - CC del 5 dicembre 20 2 3 inizialmente dichiarata fallita, risultino avere le disponibilità finanziarie necessarie per garantire la completa copertura dei debiti liquidi ed esigibili riferibili alla società di fatto di cui fanno parte(come Francesco Curatola, in ragione della condizione di “sostanziale nullatenenza del debitore”), ed ha, inconseguenza, implicitamente ma inequivocamente, ritenuto (in difetto di emergenze probatorie che potessero dimostrare che tali debiti, al pari di quelli degli altri soci, non erano, in fatto, r iferibili all’impresacomune e, quindi, non imputabili alla società di fatto tra gli stessi) che la società di fatto si trovava in stato di insolvenza non essendo in grado di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni.

5. I ricorsi, per l ’ infondatezza d e i relativi motivi, dev ono essere, quindi, rigettati.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ’ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dientrambi i ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta i ricors i ; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore del Fallimento controricorrente delle spese di lite, che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d i Ric. 2021n. 31002 - Sez. 1 - CC del 5 dicembre 20 2 3 entrambi i ricorrenti,