Court allows appeal against bank's denial of causal link between info breach and investor loss.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the appeal by overturning the lower court's dismissal of the claim regarding the causal link between the bank's informational breach and the investors' losses. While the appellants argued that their status as experienced investors negated the causal connection, the Court ruled that past risky choices do not prove specific knowledge of the product's unique risks. Consequently, the appellate court's finding that no causal link existed was deemed inconsistent with established legal principles, leading to the cassation of that specific portion of the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 t.u.f.; Cass. 11 novembre 2021, n. 33596: The informational obligation of financial intermediaries creates a legal presumption of causality between informational breach and investor prejudice, which cannot be rebutted merely by demonstrating the investor's general propensity for risk.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36808/2019R.G. proposto da Bianchini Gisella, Valentini Lorenzo, Valentini Mariangela e Valentini Carlo, tutti rappresentati e difes i da gli avv. Giovanni Franchi e Angelo Colucci, con domicilio eletto presso lo studio di quest’u l timo , sito in Roma, via Italo Carlo Falbo, 22 -ricorrenti - contro Credit Agricole Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Ma ra Lori e Carolina Valensise, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultim a , sito in Roma, via Monte delle Gioie, 13 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1735/2019, depositata il 28 maggio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023dal Consigliere Paolo Catallozzi; Oggetto: intermediazione finanziaria RILEVATO CHE: - Gisella Bianchini, Loren z o Valentini, Mariangela Valentin i e Carlo Valentini propongonoricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositatail 28 maggio 2019, di reiezione dell’appello per la riforma dell’ordinanza del Tribunale di Parma che aveva respinto le loro domande–avanzate quali eredi di Alide Valentini –di accertamento della nullità del contratto quadro di investimento e dei conseguenti ordini di acquisto concluso con la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a. (poi, incorporata nella Credit Agricole Cariparma s.p.a., oggi Credit Agricole Italia s.p.a.) per difetto della forma scritta prevista dall’art. 23 t.u.f. e, in via subordinata, di risoluzione degli acquisti dei titoli Bond Cirio effettuati il 15 febbraio e il 1° marzo 2002 e, in estremo subordine, di condanna della banca al risarcimento dei danno per responsabilità contrattuale e precontrattuale in relazione a ll’acquisto di tali titoli, nonché, in ogni caso, di condanna dellabanca medesima alla restituzione dell’importo investito, oltre interessi e rivalutazione; - la Corte di appello ha disatteso il gravame evidenziando , in particolare, che: non sussisteva l’eccepito vizio di forma del contratto quadro; benché l’intermediario fosse stato inadempiente rispetto agli obblighi di profilatura dell’investitore e di informazione al momento degli ordini di acquisto, non sussisteva il necessario nesso di causalità tra tali condotte e il danno allegato, venendo in rilievo un investitore esperto che aveva già provveduto ad acquisti di titoli aventi analogo o maggiore grado di rischiosità; -il ricorso è affidato a cinque motiv i ; -resiste con controricors o la Credit Agricole Italia s.p.a. ; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo i r icorrent i denuncia no la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 t.u.f. e 33 e ss. cod. cons., per aver la sentenza impugnata escluso la nullità del contratto per difetto del requisito formale benché, in presenza del relativo documento recante la sola sottoscrizione dell’investitore e non anche quella dell’intermediario, non fosse stata offerta la prova della consegna di copia di tale documentoa quest’ultimo; -con il secondo motivo deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 33 cod. cons. e 1324 e 1421 cod. civ., per aver la Corte di appello dichiarato nuova e inammissibile la parte del motivo di gravame vertente sulla vessatorietà della clausola con la quale veniva dato atto della consegna di copia del contratto-quadro al cliente, trattandosi di una causa di nullità rilevabile d’ufficio; - con il terzo motivo si dolgono della ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 23 t.u.f. e 33 e ss. cod. cons., per aver la sentenza impugnata ritenuto, in ogni caso, infondato tale parte del motivo di gravame sul fondamento che il contenuto della denunciata clausola aveva valore confessorio o ricognitivo; -evidenziano, sul punto, che siffatta clausola, non oggetto di trattativa individuale, aveva l’effetto di sancire limitazioni della facoltà di opporre eccezioni o inversioni dell’onere della prova; -i tre motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; -la Corte di appello ha escluso che il contratto- quadro fosse nullo per difetto di forma, rilevando che il relativo documento recava la sottoscrizione del (solo) investitore; -ha, quindi, dato atto che il motivo di gravame con il quale era stata fatta valere la vessatorietà della clausola contrattuale con cui il cliente dichiarava di ricevere copia dello stesso era inammissibile, per novità, e, comunque, infondato, in quanto non sussumibile in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 33 cod. cons., risolvendosi in una dichiarazione dal valore confessorio o ricognitivo; -ciò posto, quanto alla doglianza articolata con il terzo motivo di ricorso –esaminabile prioritariamente per motivi di ordine logico-giuridico – si osserva che la dichiarazione, inserita in un documento contrattuale, con la quale una parte dichiara diricevere copia di tale documento non presenta carattere negoziale, bensì ricognitivo, se non confessorio, e, in quanto tale, è estranea all’ambito di applicazione dell’invocato art. 33 cod. cons.; - all’inammissibilità del terzo motivo segue l’ inammissibilità sia del secondomotivo, in quanto la resistenza della ratio decidendi vertente sulla infondatezza della questione della vessatorietà della clausola rende priva di interesse l a doglianz a avanzat a nei confronti della diversa ratiorappresentata dalla inammissibilità della questione, atteso che in nessun caso potrebbe condurre all’annullamento della sentenza impugnata, risultando consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (cfr.
Cass. 13 giugno 2018, n. 15399; Cass. 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 27 luglio 2017, n. 18641), sia del primo motivo, per venir meno del presupposto fattuale, consistente nella mancata consegna del documento contrattuale, sul quale la doglianza era fondata; -con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello dichiarato inammissibile il motivo di appellovertente sul contestato adempimento da parte della banca degli obblighi informativi sulla stessa gravanti nella parte in cui erano espresse «deduzioni nuove e totalmente indimostrate», quali la ricostruzione storica del dissesto Cirio, nonché dottrina e precedenti giurisprudenziali; - il motivo è inammissibile in quanto interessa aspetti della sentenza dei quali è omessa qualsiasi indicazione in ordine alla loro concludenza ai fini dell’accoglimento dell’appello; -con l’ultimo motivo i ricorrenti censurano la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 23 t.u.f. e 1218 e 2697 cod. civ., nella parte in cui ha escluso la sussistenza del nesso di causalità in ragione del fatto che l’investitore fosse esperto e che le precedenti operazioni in prodotti finanziari dal medesimo poste in essere rivelavano una propensione al rischio analoga o maggiore rispetto a quello espresso dalle operazioni in oggetto; -il motivo è fondato; - è principio della giurisprudenza di legittimità quello per cui «dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati» (Cass. 11 novembre 2021, n. 33596;
Cass. 28 luglio 2020, n. 16126; Cass. 17 aprile 2020, n. 7905); - orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha osservato che l’attore eraun investitore esperto che aveva effettuato divers i acquisti di strumenti finanziari aventi rischiosità analoga o maggiore rispetto alle obbligazioni in oggetto; - tali circostanz e di fatto non risultano espressive di una conoscenza specifica da parte dell’investitore delle caratteristiche del singolo prodotto acquistato e, dunque, del possesso da parte sua di conoscenze adeguate auna informata valutazione dei relativi fattori di rischio; - la statuizione della Corte di appello , dunque, nella parte in cui ha ritenuto insussistente il nesso di causalità, non si presenta coerente con il richiamato principio giurisprudenziale, ritenendo vinta la presunzione di sussistenza di siffatto nesso in virtù di elementi privi della necessaria concludenza; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso e dichiara inammissibili i restanti;cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto