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Ordinanza — n. 35918/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging fact-finding and misapplying burden of proof rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35918/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by five individuals inadmissible, dismissing their challenge against the Court of Appeal's rejection of their opposition to a default judgment. The appellants argued that the lower court incorrectly placed the burden of proof on them regarding payments of assigned debts and failed to deduct a specific sum from the bank's claim. The Court ruled that the appeal was inadmissible because it merely contested the appellate court's factual assessment and legal application without providing the necessary legal grounds to overturn the definitive findings of fact.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Art. 380-bis.2 cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if it merely contests the factual findings or the application of law by the court of appeal without establishing a violation of law sufficient to annul the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal burden of proof assignment of debts fact-finding review appellate court assessment compensazione nel fallimento obbligo di restituzione caso di garanzia bancaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
, nelle more subentrata nel rapporto controverso; -i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
Art. 380-bis.2 cod. proc. civ.
, nelle more subentrata nel rapporto controverso; -i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 116 cod. proc. civ.
Art. 1193 cod. civ.
Art. 2697 cod. civ.
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo i r icorrent i denuncia no la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.
art. 2697 cod. civ
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo i r icorrent i denuncia no la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.
art. 1198 cod. civ
10092) ; - in particolare, può assolvere a una funzione solutoria (come nelle ipotesi della cessio pro solvendo ex art. 1198 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 28 maggio 2020, n. 10092
Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931
Cass. 11 maggio 2018, n. 11493
7931; vedi anche, Cass. 11 maggio 2018, n. 11493;Cass.
Cass. 10 febbraio 2017, n. 3633
11493;Cass. 10 febbraio 2017, n. 3633); - con l’ultimo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt.
Cass. 13 marzo 2018, n. 6035
Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n.
Cass. 23 settembre 2016, n. 18715
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2057/2022R.G. proposto da Mingardi Francesco, Mingardi Gianni, Mingardi Gabriele, Marinelli Maria Rosa e Pisano Claudio, tutti rappresentati e difes i dall’avv. Giuseppe Foglia, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Parma, via C. Rondani, 4 -ricorrenti - contro Crédit Agricole Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. Alberigo Panini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Antonio Plana, 4, -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bolognadel 6 luglio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2023dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - Francesco Mingardi, Gianni Mingardi, Gabriele Mingardi, Maria Rosa Oggetto:contratti bancari Marinelli e Claudio Pisano propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 6 luglio 2021 , di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Parmache, pronunciandosi sulla loro opposizione al decreto ingiuntivo con cui era stato intimato loro di pagare in favore della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a. la somma di euro 400.000,00 , quale saldo di un conto corrente acceso dalla Telepneus s.p.a., aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato essi ricorrenti, quali fideiussori della società debitrice, al pagamento della somma di euro 116.938,22, oltre interessi, in favore della banca; -il giudice di appello ha disatteso il gravame evidenziando che non vi era prova del dedott o pagamento dei crediti ceduti alla banca e che non era possibile tener conto, a decurtazione del credito accertato, della somma di euro 147.682,28, pari all’importo del credito della banca inserito nel progetto di riparto parziale dell’attivo del Fallimento della debitrice principale con privilegio ipotecario di primo grado, in quanto si trattava di importo relativo a diversa obbligazione e, dunque, a rapportonon riconducibili a quelli dedotti in giudizio; -il ricorso è affidato a quattro motivi; - resiste con controricorso la Crédit Agricole Italia s .p.a. , nelle more subentrata nel rapporto controverso; -i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo i r icorrent i denuncia no la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., nonché dei principi generali in materia di onere della prova, per aver la sentenza impugnata ritenuto che in presenza di una domanda di pagamento di crediti ceduti salvo buonfine avanzata dal cessionario fosse onere del cedente dimostrare l’intervenuto pagamento dei debitori ceduti; -il motivo è inammissibile;-la cessione di crediti costituisce un negozio a causa variabile potendo, a seconda delle circostanze, realizzare funzioni diverse quali quelle di vendita, donazione, conferimento societario, datio in solutum,garanzia o altro(cfr., per tutte, Cass. 28 maggio 2020, n. 10092) ; - in particolare, può assolvere a una funzione solutoria (come nelle ipotesi della cessio pro solvendo ex art. 1198 cod. civ. caso o del mandato in rem propriamall'incasso con patto di compensazione tra l’attuale credito restitutorio della banca e il futuro credito delmandante per l'accreditamento degli importi incassati), e, in tal caso, non comporta l'immediata liberazione del debitore originario, la quale discendesolo alla realizzazione del credito ceduto, ma l'affiancamento del credito ceduto al credito originario,che, tuttavia, rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, con la conseguenza che grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente dare la prova dell’insolvenza di quest’ultimo (cfr.

Cass. 16 novembre 2018, n. 29608; Cass. 3 luglio 2009, n. 15677; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3469); - laddove, invece, la cessione di credito sia effettuata a scopo di garanzia di altra obbligazione (nella specie, un finanziamento o anticipazione da parte di una banca), questacomporta l’effetto tipico della cessione ordinaria di trasferire immediatamente il diritto al cessionario, il quale è legittimato ad azionare sia il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia , salvo che si verifichi l'estinzione, totale o parziale, dell'obbligazione garantita, nel qual caso il credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un'attività negoziale diretta a tal fine(cfr.

Cass. 2 aprile 2001, n. 4796; Cass. 16 aprile 1999, n. 3797 ); -la natura accessoria e strumentale della garanzia in tale tipologia di cessione di credito, rispetto all'adempimento dell'obb lig azione originaria, comporta, a differenza della cessione solutoria , che il cessionario sia legittimato ad agire direttamente nei confronti del debitore originario senza che sia necessario che dimostril'infruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto la cessione suddetta non incide neppure sull'esigibilità del credito principale (c osì , oltre alla menzionata Cass. n. 10092 del 2020, Cass. 25 maggio 2022, n. 16837); -orbene, si osserva che la doglianza pecca della necessaria specificità, in quanto, da un lato, non si confronta con il richiamato orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento all’onere della prova in caso di cessioni di credito a scopo di garanzia, e, dall’altro, omette di indicare gli elementi rivelatori della funzione solutoria delle operazioni in esame e, dunque, della sussistenza dei presupposti necessari perché trovi applicazione la regola che pone a carico del cessionario l’onere di dimostrare il mancato adempimento del debitor ceduto; - con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 198 cod. proc. civ. e 2727 e ss. cod. civ., per aver la Corte di appello utilizzato in modo «scorretto e illegittimo» la consulenza tecnica d’ufficio di s posta , con partic o lare riferimento alla parte in cui ha escluso l’esistenza di «esiti, circa le operazioni s.b.f. intercorse tra Telepneus s.a.s. in bonis a Cariparma», evidenziando, comunque, che era la banca a dover fornire la prova dell’esito negativo delle operazioni in esame; -il motivo è inammissibile; - premesso che, per le ragioni esposte in precedenza, non sono rappresentati elementi idonei a sindacare la valutazione della Corte di appello, che ha escluso la sussistenza dell’onere della cessionaria di dimostrare l’inadempimento dei debitori ceduti, si osserva che la doglianza si risolve, nella sostanza, in una critica della valutazione degli elementi probatori effettuata dal giudice di merito che, mirando a una rivalutazione dei fatti storici da questi accertati, non può essere oggetto di sindacato in questa sede per violazione di legge (cfr.

Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2017, n. 34476); - deve aggiungersi che eventuali nullità nello svolgimento delle operazioni consulenziali relative alla scelta dei documenti da acquisire – peraltro, non espressamente e specificamente articolate – ha nno carattere relativo e, dunque, vanno eccepit e dalla parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso (cfr. Cass., Sez. Un., 1° febbraio 2022, n. 3086), per cui, in difetto di allegazione dell’avvenuta proposizione di una siffatta eccezione, eventualivizi di siffatta natura risulterebbero essere sanati; - con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 115, primo e secondo comma, 116 e 167 cod. proc. civ. e 1218, 1223 e 1226 cod. civ., per aver la sentenza impugnata disatteso il motivo di appello vertente sul mancato riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni per mancato utilizzo di denaro in relazione agli illegittimi addebiti operati sul conto corrente; -il motivo è inammissibile; - la Corte di appello ha disatteso il motivo di gravame articolato sul punto, osservando che la domanda risarcitoria era «priva di prova»e che, «peraltro, non era di competenza dei garanti bensì della società, e, nel caso concreto, del Fallimento Telepneus unico legittimato ad agre in funzione del risarcimento di un danno che la società avrebbe subito»; -ha, dunque, posto a sostegno della sua decisione due distinte rationes decidendi– la carenza di prova del diritto vantato e l’insussistenza dell a legittimazione a farlo valere –, ciascuna di per sé autonomamente sufficienti a sorreggere la soluzione adottata, per cui la mancata contestazione della seconda ratio osta alla possibilità di esaminare la questione prospettata, in quanto la sua eventuale fondatezza non potrebbe produrre l'annullamento della sentenza, stante l'intervenuta definitività della ratio non censurata (cfr., sul punto, Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931; vedi anche, Cass. 11 maggio 2018, n. 11493;Cass. 10 febbraio 2017, n. 3633); - con l’ultimo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 1193, primo e secondo comma, e 2697 cod. civ., nonché dei principi in materia di riparto dell’onere della prova, nella parte in cui il giudice di appello ha omesso di riconoscere, in detrazione del credito della banca, l’importo di euro 147.682,28, dalla stessa incassatonel corso del Fallimento della Telepneus s.a.s., sull’assunto della banca, non dimostrato, che tale importo fosse relativo a rapporti diversi da quelli dedotti in giudizio; - il motivo è inammissibil e , in quanto si risolve nella mera contestazione della valutazione operata sul punto dalla Corte di appello, che ha escluso la rilevanza del pagamento eseguito in quanto ritenuto relativo a diverso rapporto obbligatorio, senza addurre alcun elemento a sostegno dell’errore che il giudice avrebbe compiuto; -come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr.

Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); -il mancato rispetto dell’accertamento del giudice di merito sul punto osta, dunque, alla possibilità di esaminare tale doglianza; -per le suindicate considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif